Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il requisito soggettivo nel procedimento di esdebitazione (di Leonardo Vecchione, Avvocato in Roma)


La nota analizza i presupposti per la concessione del beneficio dell’esdebitazione soffermandosi sul requisito soggettivo e su quello oggettivo della non irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori.

The article analyzes the conditions for granting the benefit of the cancellation of the debt after the closure of bankruptcy proceedings, focusing on the subjective and objective requirements of the non-derisory of the percentage of creditors’satisfaction.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,Ord. 27 marzo 2018, n. 7550 Pres. Cristiano – Rel.Campese Fallimento – Chiusura del fallimento – Effetti – Esdebitazione – Condizioni ostative – Mancato soddisfacimento, almeno in parte, dei creditori concorsuali – Portata – Mancate ripartizioni utili in favore di alcuni creditori – Valutazione comparativa comportamenti fallito (L.Fall., artt. 142 e 143) In tema di esdebitazione l’art. 142, comma 2, legge fallim. deve essere interpretato nel senso che il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, ferma restando la presenza delle condizioni di cui al primo comma, in presenza di un requisito oggettivo costituito dalla soddisfazione dei crediti in una percentuale non irrisoria e di un requisito soggettivo la cui valutazione è riservata al tribunale ed è fondata sull’esame dei comportamenti collaborativi del debitore. (Massima non ufficiale) (Omissis) Fatto. – 1. Con sentenza del (OMISSIS), il Tribunale di Milano pronunciò il fallimento della (OMISSIS) s.a.s., oltre che di B.R. nella qualità di suo socio accomandatario, ed il 15 marzo 2007, poi, decretò la chiusura della corrispondente procedura. 1.1. Successivamente il B., assumendo che ne ricorressero i presupposti, propose istanza di esdebitazioneL. Fall., ex art. 142, ed all’esito del relativo procedimento, nel corso del quale si costituirono alcuni creditori (IMS s.p.a., INAIL, Raci s.r.l.) opponendosi all’accoglimento della domanda, il medesimo tribunale dichiarò inammissibile il ricorso per l’insussistenza del requisito di cui allaL. Fall.,art.142, comma 2, secondo il quale “l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali”. Il provvedimento, reclamato dall’istante, venne confermato dalla Corte di appello milanese, che ne affermò la fondatezza rilevando che il riferimento generalizzato ed indifferenziato ai creditori concorsuali avrebbe implicato necessariamente il soddisfacimento, pur se soltanto parziale, dei creditori chirografari, e che il carattere eccezionale della norma non sarebbe stato compatibile con l’interpretazione estensiva, suggerita dal reclamante, per cui anche un solo riparto, indipendentemente dalle classi di creditori o dai gradi di credito soddisfatti, sarebbe stato sufficiente per consentire il riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione. Avverso tale decisione il B. propose ricorso per cassazione, affidato ad un motivo e resistito dall’INAIL e dalla IMS s.p.a., e questa Corte, all’esito dell’udienza di discussione del 28 settembre 2010, dispose la trasmissione degli atti al Primo Presidente, che, a sua volta, ritenutane la opportunità, rimise la decisione della causa alle Sezioni Unite, ravvisando trattarsi di questione – quella se fosse [continua..]
SOMMARIO:

1. La vicenda processuale - 2. La questione e la decisione della Cassazione - 3. Conclusioni e brevi cenni sul nuovo istituto dell’esdebitazione - NOTE


1. La vicenda processuale

La pronuncia in esame ha la particolarità di essere stata pronunciata sulla sentenza emessa nel giudizio di rinvio introdotto a seguito della nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione [1] in tema di esdebitazione. Le Sezioni Unite della Cassazione pronunciandosi in tema di esdebitazione e, più in particolare, del requisito oggettivo di cui all’art. 142, 2° comma, L.Fall., che richiede che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, avevano, infatti, statuito che il beneficio dell’inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor debitoris che aveva ispirato la legge delegante, dovesse essere concesso anche quando alcuni creditori non erano stati pagati affatto, essendo sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, fosse consentita al giudice una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto. La Suprema Corte, nella sentenza in rassegna, si pronuncia sulla sentenza della Corte di Appello di Milano che, adita in sede di rinvio, aveva nuovamente respinto la richiesta del debitore di esdebitazione, sul presupposto che la parzialità del soddisfacimento dei creditori concorsuali, nella fattispecie di molto inferiore al 30%, rapportata al numero complessivo dei creditori, non ne consentiva l’accoglimento. Il debitore impugnava quindi, nuovamente, la sentenza chiedendone la cassazione, da un lato, per difetto di uniformazione al principio di diritto alla quale la corte di appello avrebbe dovuto attenersi e, dall’altro, per il mancato esame dei requisiti soggettivi nella valutazione dell’idoneità dei pagamenti al superamento del requisito oggettivo e per l’indicazione della soglia minima del 30% quale soglia minima dei pagamenti per ritenere raggiunto il requisito soggettivo.


2. La questione e la decisione della Cassazione

Il 2° comma dell’art. 142 L. Fall. prescrivendo che “L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte i creditori concorsuali” ha dato vita a diverse interpretazioni sulla necessità, ai fini della concessione del beneficio, che tutti creditori siano soddisfatti almeno parzialmente oppure che sia sufficiente che almeno una parte dei creditori sia soddisfatta [2]. La questione della necessità o meno che tutti i creditori, sia pure in parte, siano soddisfatti in sede di riparto fallimentare è stata affrontata dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione [3] che seppur destando qualche perplessità [4], hanno privilegiato la tesi dell’interpretazione estensiva dell’art. 142 L. Fall. sposando, quindi, una concezione personalistica dell’obbligazione che valorizza il comportamento come oggetto dell’obbligazione e che tutela la parte debole del rapporto riconoscendo, dunque, al debitore un beneficio nei casi in cui abbia mostrato uno “sforzo di diligenza” tale da potersi ritenere soddisfacente [5]. La Cassazione nella sentenza in commento rileva che le Sezioni Unite avevano precisato che“una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe, invero, una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all’art. 2740 c.c., è già previsto nell’ordinamento concorsuale, all’esito del concordato preventivo (L. Fall., art. 184) e fallimentare (L. Fall., art. 135) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (L. Fall., art. 118, comma 2)”. Il privilegiare la tesi “estensiva”, aggiunge la Cassazione, si concilia con la previsione di un istituto inspirato ad un indubbio favor debitoris, così come deve ritenersi essere stato inteso dal legislatore delegante che nella legge delega nulla ha disposto circa il pagamento integrale dei creditori privilegiati e quello parziale dei chirografari. Sotto altro profilo la prospettiva dell’inesigibilità dei debiti dovrebbe, poi, favorire la tempestiva apertura di procedure concorsuali, inducendo, [continua ..]


3. Conclusioni e brevi cenni sul nuovo istituto dell’esdebitazione

Il riconoscimento di un’ampia e discrezionale facoltà valutativa della “meritevolezza” del fallito al fine della concessione del beneficio della esdebitazione e, dunque, dell’inesigibilità dei crediti non soddisfatti, si colloca in una dimensione di analisi prettamente soggettiva delle condotte del fallito che relega in secondo piano il profilo oggettivo della vicenda debitorea, attenuando tale giudizio sino a confinarlo nel “prudente apprezzamento” del giudice di merito. Il solo limite a tale apprezzamento viene individuato dalla Cassazione nella non irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori. Il giudice delle singole fattispecie dovrà, quindi, di volta in volta verificare quan­do la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta dalla legge. La valorizzazione del requisito soggettivo, comportando un amplissimo margine di discrezionalità, se da un lato ha l’effetto positivo di permettere il c.d. “fresh start” ovvero la veloce ripartenza dell’“imprenditore onesto ma sfortunato” dall’altro potrebbe generare il rischio di un utilizzo indiscriminato dell’istituto dell’esdebita­zione tale da trasformare un beneficio in un privilegio [8]. L’abuso della concessione del beneficio dell’esdebitazione potrebbe, infatti, permettere all’imprenditore di liberarsi agevolmente dalle obbligazioni contratte, travalicando completamente la ratio dell’istituto con evidenti effetti distorsivi del sistema. La disciplina dell’esdebitazione ha una portata eccezionale dal momento che determina l’inapplicabilità nei confronti del debitore dell’art. 2740 c.c. [9] e la stessa dovrebbe apparire tale anche al punto di vista statistico trovando applicazione esclusivamente in casi eccezionali [10]. L’interpretazione data dalla Cassazione, ancorché possa dar luogo a comportamenti speculativi dei falliti, appare però in perfetta sintonia con la ratio normativa che è tesa innanzitutto alla tutela della imprenditorialità e, quindi, dei suoi riflessi sull’economia nazionale piuttosto che ad una illimitata tutela del ceto creditorio. Appare, [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3-4 - 2019