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Profili sostanziali e processuali dell'art. 64 L. Fall. de iure condito e de iure condendo
Massimo Cirulli, Professore straordinario di Diritto dell’esecuzione civile nell’Università telematica “Pegaso”
L’inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento non richiede la qualità di imprenditore commerciale dell’autore, né lo stato d’insolvenza, né il pregiudizio alle ragioni dei creditori anteriori. L’atto, che era opponibile ai creditori, diventa inopponibile in conseguenza del fallimento. L’istituto non persegue finalità indennitarie, ma solidaristiche. Tuttavia l’acquirente è ammesso a provare l’attuale sufficienza del patrimonio fallimentare a soddisfare i creditori concorsuali. Il fallimento opera, nei soli confronti dei creditori concorsuali, quale condizione risolutiva legale dell’alienazione, risolvendo anche gli acquisti dei contraenti mediati del fallito. L’acquisizione al fallimento degli atti aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati si attua mediante trascrizione della sentenza dichiarativa, che tiene luogo dell’annotazione della condizione risolutiva. I soggetti pregiudicati possono proporre reclamo contro la trascrizione; il titolare del diritto può altresì proporre domanda di rivendicazione. Si esaminano, da ultimo, i rapporti tra l’art. 64 L. Fall. e l’art. 2929-bis c.c.
The ineffectiveness of the debtor’s free of charge acts in the two years before the declaration of bankruptcy does not require him to be a commercial entrepreneur or to be insolvent, nor prejudice to earlier creditors' reasons. The act, which was enforceable against creditors, becomes unenforceable as a result of the bankruptcy. The institute does not pursue finality of indemnify but has a solidaristic reason. However, the purchaser is entitled to prove the current sufficiency of the assets in bankruptcy to satisfy the insolvency creditors. The bankruptcy operates, only against the insolvency creditors, as a legal condition for resolving the sale, also resolving the purchases of the mediate contractors of the debtor. The acquisition on bankruptcy of real estate or registered movable property shall be effected by means of a transcription of the declaratory judgment, which works as an annotation of the resolutive condition. Those affected may propose a complaint against the transcription; the right holder may also propose a claim. The essay examines, finally, the relationships between the art. 64 L. Fall. and the art. 2929-bis c.c.
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Sommario:
1. I presupposti dell'inefficacia - 2. Il periodo rilevante - 3. Il pregiudizio - 4. Inquadramento sistematico - 5. I termini dell'azione - 6. L'acquisizione mediante trascrizione - 7. La tutela del terzo acquirente - 8. L'art. 64 L. Fall. e l'art. 2929-bis c.c. - NOTE
1. I presupposti dell'inefficacia
L’art. 64, 1° comma, L. Fall. dichiara “privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”. Prevale in dottrina [1] ed è unanimemente condivisa dalla giurisprudenza [2] l’opinione secondo cui la dichiarazione di inefficacia non presuppone che, al tempo dell’atto, il debitore fosse imprenditore commerciale in stato d’insolvenza. È rimasta minoritaria la tesi che, per contro, postula tale qualità soggettiva dell’alienante, pur non esigendo anche l’indicato presupposto oggettivo, con la conseguenza che l’atto sarebbe inefficace soltanto se compiuto da debitore astrattamente sottoponibile alle [continua ..]
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2. Il periodo rilevante
Sono inefficaci gli atti gratuitamente compiuti – nel senso, unanimemente inteso, di perfezionati (ma se la trascrizione, richiesta onde rendere l’alienazione opponibile a terzi, sia eseguita dopo il fallimento, l’inefficacia deriva dall’art. 45) – dal debitore nel biennio che precede il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento (od il “deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale”, secondo l’art. 163 del nuovo codice, che si conforma al principio direttivo enunciato dall’art. 7, 4° comma, lett. b), L. 19 ottobre 2017, n. 155). In caso di consecuzione del fallimento al concordato preventivo, il dies a quo è segnato dalla pubblicazione della relativa domanda nel registro delle imprese (art. 69-bis, 2° comma). Invece il periodo sospetto, ai fini della revocatoria fallimentare degli atti onerosi, non supera l’anno. Si può allora dubitare della [continua ..]
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3. Il pregiudizio
L’art. 64 non postula che l’atto a titolo gratuito abbia causato pregiudizio alla massa dei creditori quando fu compiuto, né tale valutazione impone con riferimento al tempo della dichiarazione di fallimento. Eguale silenzio è serbato dall’art. 67 in tema di revocatoria degli atti a titolo oneroso: donde la nota disputa tra i sostenitori della teoria indennitaria (o retributiva) e di quella anti-indennitaria [18] (o distributiva), che ha finalmente incontrato il favore della giurisprudenza, la quale ha identificato l’eventus damni nella lesione della par condicio creditorum, precludendo l’indagine sulla effettiva dannosità dell’atto dispositivo [19]. Quanto osservato per gli atti a titolo oneroso dovrebbe valere, a fortiori, per quelli a titolo gratuito: in assenza di corrispettivo l’attribuzione patrimoniale è depauperativa, ex se, della garanzia patrimoniale, con la conseguenza che né il curatore [continua ..]
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4. Inquadramento sistematico
L’art. 64 completa dunque la tutela offerta alla massa dei creditori dall’art. 2901 c.c., operando nelle fattispecie che resterebbero immuni dall’azione revocatoria ordinaria contro gli atti a titolo gratuito, per inesistenza della frode o del danno (uso i due termini per convenzione linguistica, pur nella consapevolezza che l’art. 2901 c.c. non richiede né l’una, né l’altro). Sotto questo profilo, si può cogliere un’analogia tra l’art. 64 e l’art. 524 c.c., che legittima i creditori ad impugnare la rinuncia, anche non fraudolenta, del debitore all’eredità, esonerandoli dalla prova del consilium fraudis; la differenza strutturale tra le due disposizioni è che il creditore del rinunciante deve dimostrare il danno subito in conseguenza dell’atto [44], mentre il curatore non è gravato da tale onere; i rimedi, nondimeno, presentano un’affinità teleologica, in [continua ..]
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5. I termini dell'azione
In forza dell’art. 64, atti che sarebbero stati opponibili ai creditori, per difetto dell’estremo del pregiudizio, diventano inefficaci a seguito dell’apertura del concorso. Ne dovrebbe derivare che, poiché contra non valentem agere non currit praescriptio, il termine per l’esercizio dell’azione non potrebbe decorrere prima del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento [59]. La dottrina maggioritaria [60] e la giurisprudenza [61] hanno finora risolto la questione in radice con il negare la prescrittibilità dell’azione, postulandone la natura dichiarativa: donde la ritenuta inapplicabilità dell’art. 69-bis [62], che discorre di azioni revocatorie (costitutive), con implicita esclusione delle azioni di inefficacia (di mero accertamento). L’opinione minoritaria circa la natura costitutiva della pronuncia [63] implica, per contro, che l’azione è sottoposta al doppio termine [continua ..]
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6. L'acquisizione mediante trascrizione
Per gli atti a titolo gratuito aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati la riforma del 2015 ha escluso la necessità della previa dichiarazione di inefficacia in sede cognitiva: tali beni “sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento”; l’interessato può proporre reclamo “avverso la trascrizione” a norma dell’art. 36 L. Fall. e quindi entro otto giorni [78]. La norma reintroduce la tecnica basso-medievale di apprensione dei beni alienati dal decoctus nel periodo sospetto, omesso il previo vittorioso esercizio dell’azione revocatoria. Come ha dimostrato l’analisi critica delle fonti, nel diritto statutario l’esigenza di reintegrare il patrimonio del fallito, depauperato da alienazioni compiute dopo la fuga od altro sintomo dell’insolvenza, fu soddisfatta sostituendo al presupposto (necessitante di accertamento giudiziale) della fraus [continua ..]
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7. La tutela del terzo acquirente
Trascritta la sentenza dichiarativa di fallimento, il terzo (ed ogni altro interessato, compresi i creditori dell’avente causa dal fallito [108]), entro otto giorni dalla relativa conoscenza (e non dalla mera conoscibilità, segnata dall’esecuzione della formalità presso il pubblico registro), può proporre reclamo per violazione di legge al giudice delegato, il quale provvede con decreto reclamabile davanti al collegio entro otto giorni dalla comunicazione; il tribunale decide con decreto motivato non soggetto a gravame. Che il dies a quo sia segnato dalla conoscenza dell’atto reclamabile lo si desume inequivocabilmente dall’art. 36. Il termine non è soggetto a sospensione feriale (art. 36-bis). L’art. 124 del nuovo codice eleva a dieci giorni il termine per il reclamo al collegio e sopprime la prevista non impugnabilità del motivato provvedimento conclusivo. Che per effetto della riforma del 2015 [continua ..]
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8. L'art. 64 L. Fall. e l'art. 2929-bis c.c.
Interessa da ultimo indagare la diversità strutturale, l’affinità funzionale e le possibili relazioni procedimentali tra le fattispecie di cui all’art. 64 cpv. ed all’art. 2929-bis c.c. L’inefficacia degli atti compiuti a titolo gratuito dal fallito ha carattere esclusivamente oggettivo: perché operi non deve concorrere alcun requisito soggettivo né del debitore, né del terzo. Unico presupposto è che l’atto sia stato perfezionato nel termine biennale previsto dalla legge. Sono invece irrilevanti la qualità di imprenditore commerciale e lo stato d’insolvenza del debitore, nonché il pregiudizio arrecato dall’atto quando fu compiuto. Invece l’art. 2929-bis, 3° comma, c.c. ammette la contestazione da parte del terzo esecutato “che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato”. [continua ..]
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NOTE