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Estinzione di S.p.A. e "sopravvivenza" della partecipazione detenuta in altra S.p.A.: profili societari e fallimentari

Giulia Rugolo, Dottore di ricerca in Diritto commerciale

Lo scritto affronta il tema della sorte del pacchetto azionario di controllo detenuto da una società per azioni, estinta a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, la quale deteneva a sua volta una partecipazione azionaria di maggioranza in un’altra società per azioni. In particolare, si analizzano le conseguenze di tale vicenda in ordine al funzionamento dell’assemblea della società partecipata e in sede fallimentare.

The paper deals with the chance of the controlling shareholding held by a joint-stock company, which has been extinct after its elimination from the Company Register but even holder of a majority shareholding in another joint-stock company. In particular, it analyzes the consequences on the functioning of the related shareholders’meeting and in bankruptcy.

Sommario:

1. Premessa. Il problema - 2. Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali titolare di una partecipazione azionaria: il problema delle - 3. La sorte delle "sopravvivenze" attive e la titolarità della partecipazione azionaria detenuta dalla società per azioni estinta - 4. Partecipazione azionaria "adespota" e problemi di funzionalità dell'assemblea della società partecipata - 5. Partecipazione azionaria "adespota" e approvazione del bilancio intermedio di liquidazione - 6. Partecipazione azionaria "adespota" e procedure concorsuali - NOTE


1. Premessa. Il problema

Nella prassi societaria, sovente avviene che all’estinzione formale di una società di capitali sopravvivano (o sopravvengono) rapporti giuridici non definiti né regolati. Ciò può accadere, ad esempio, nel caso in cui venga cancellata dal registro delle imprese una società per azioni (di seguito, anche, solo “Alfa s.p.a.” o “società partecipante”), socia di maggioranza di un’altra società per azioni (di seguito, anche, solo “Beta s.p.a.” o “società partecipata”) senza che nulla venga disposto, in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione, in ordine alla sorte della partecipazione azionaria di maggioranza detenuta nella società partecipata, a sua volta in liquidazione, e senza indicazioni circa il nominativo degli ex-soci della società partecipante ai quali, com’è noto, una volta estinta la società, appartengono le azioni [continua ..]

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2. Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali titolare di una partecipazione azionaria: il problema delle

Il primo interrogativo tocca il problema fondamentale di quale sia l’effetto della cancellazione dal registro delle imprese di una società per azioni qualora non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti in sede di liquidazione, perché né liquidati (in quanto non trasferiti a terzi durante la fase liquidatoria), né assegnati ai soci (c.d. sopravvivenze, attive e/o passive). Com’è noto, prima della riforma societaria del 2003, discusso era se la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, in presenza di rapporti pendenti e non definiti facenti capo alla stessa, producesse l’effetto: (i) costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, con conseguente passaggio della rappresentanza dagli organi che la rappresentavano prima della cancellazione ai soci [1]; (ii) dichiarativo, con correlativo mantenimento, in relazione a detti rapporti rimasti in [continua ..]

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3. La sorte delle "sopravvivenze" attive e la titolarità della partecipazione azionaria detenuta dalla società per azioni estinta

Tanto premesso, si tratta ora di mettere a fuoco le conseguenze che possono derivare in ordine ai rapporti giuridici, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione: o perché li si è trascurati (c.d. “residui non liquidati” o “sopravvivenze”) o perché solo in seguito se ne è scoperta l’esistenza (c.d. “sopravvenienze”). A tal riguardo, si deve distinguere tra situazioni giuridiche attive, in forza delle quali, prima della cancellazione, la società vantava diritti e poteri, e situazioni giuridiche passive, implicanti l’esistenza di obbligazioni gravanti sulla società. Di tali ultimi rapporti però non occorre qui occuparci, ritenendosi più opportuno soffermarsi sulla sorte dei rapporti “attivi” e, tra questi, in specie, su quella di una partecipazione [continua ..]

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4. Partecipazione azionaria "adespota" e problemi di funzionalità dell'assemblea della società partecipata

Posto che la cancellazione della Alfa s.p.a. dal registro delle imprese ha determinato la sua estinzione, ma non anche l’annullamento della partecipazione azionaria di maggioranza detenuta nella Beta s.p.a. e sopravvissuta alla liquidazione, bensì il trasferimento sostanziale della stessa a favore degli ex-soci, pro quota, si tratta ora di verificare quale sia la disciplina applicabile nel caso in cui tali soggetti trascurino di richiedere la loro iscrizione (individuale o collettiva, a mezzo di un rappresentante comune) nel libro soci della partecipata e di esercitare conseguentemente i diritti sociali inerenti alla partecipazione azionaria “sopravvissuta”, con inevitabili ripercussioni sul funzionamento dell’organo assembleare della società partecipata. Al riguardo, va premesso in generale che, ai sensi dell’art. 2355 c.c., norma cardine in tema di circolazione delle partecipazioni azionarie, la legittimazione all’e-sercizio dei [continua ..]

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5. Partecipazione azionaria "adespota" e approvazione del bilancio intermedio di liquidazione

Ipotizzato e appurato che la partecipazione azionaria originariamente detenuta da Alfa s.p.a. in Beta s.p.a. è divenuta “adespota” (non potendo ritenersi che la società estinta conservi una soggettività giuridica limitata alla titolarità della partecipazione azionaria detenuta e non “liquidata” e non avendo gli ex-soci della Alfa s.p.a., d’altra parte, rivendicato la titolarità di detta partecipazione, né chiesto l’iscri­zione a libro soci), occorre superare l’impasse decisionale che tale peculiare situazione societaria determina in ordine all’approvazione del bilancio intermedio di liquidazione. Al proposito, va rammentato che, ai sensi dell’art. 2490 c.c., nel testo novellato dalla riforma delle società del 2003, nelle pendenze del procedimento di liquidazione, le esigenze d’informazione contabile impongono ai liquidatori di redigere un bilancio annuale di liquidazione, [continua ..]

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6. Partecipazione azionaria "adespota" e procedure concorsuali

Occorre ora spostare l’attenzione sul piano concorsuale, verificando le ripercussioni di quanto appena detto circa la estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese e la successione a titolo universale degli ex-soci nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale in regime di contitolarità o di comunione indivisa. È del tutto noto che, ferma restando l’estinzione della società, l’art. 10 L. Fall. (ripreso dall’art. 33 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, adottato, in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155, con D.L. 12 gennaio 2019, n. 14 [26]) contempla la possibilità che una società, già insolvente, sia dichiarata fallita entro l’anno [27] dalla sua cancellazione [28]. Il che implica, per un verso, che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a [continua ..]

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NOTE

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