Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Estinzione di S.p.A. e "sopravvivenza" della partecipazione detenuta in altra S.p.A.: profili societari e fallimentari (di Giulia Rugolo, Dottore di ricerca in Diritto commerciale)


Lo scritto affronta il tema della sorte del pacchetto azionario di controllo detenuto da una società per azioni, estinta a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, la quale deteneva a sua volta una partecipazione azionaria di maggioranza in un’altra società per azioni. In particolare, si analizzano le conseguenze di tale vicenda in ordine al funzionamento dell’assemblea della società partecipata e in sede fallimentare.

The paper deals with the chance of the controlling shareholding held by a joint-stock company, which has been extinct after its elimination from the Company Register but even holder of a majority shareholding in another joint-stock company. In particular, it analyzes the consequences on the functioning of the related shareholders’meeting and in bankruptcy.

SOMMARIO:

1. Premessa. Il problema - 2. Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali titolare di una partecipazione azionaria: il problema delle - 3. La sorte delle "sopravvivenze" attive e la titolarità della partecipazione azionaria detenuta dalla società per azioni estinta - 4. Partecipazione azionaria "adespota" e problemi di funzionalità dell'assemblea della società partecipata - 5. Partecipazione azionaria "adespota" e approvazione del bilancio intermedio di liquidazione - 6. Partecipazione azionaria "adespota" e procedure concorsuali - NOTE


1. Premessa. Il problema

Nella prassi societaria, sovente avviene che all’estinzione formale di una società di capitali sopravvivano (o sopravvengono) rapporti giuridici non definiti né regolati. Ciò può accadere, ad esempio, nel caso in cui venga cancellata dal registro delle imprese una società per azioni (di seguito, anche, solo “Alfa s.p.a.” o “società partecipante”), socia di maggioranza di un’altra società per azioni (di seguito, anche, solo “Beta s.p.a.” o “società partecipata”) senza che nulla venga disposto, in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione, in ordine alla sorte della partecipazione azionaria di maggioranza detenuta nella società partecipata, a sua volta in liquidazione, e senza indicazioni circa il nominativo degli ex-soci della società partecipante ai quali, com’è noto, una volta estinta la società, appartengono le azioni della società partecipata. In tal ipotesi, si pone, fra l’altro, la questione di stabilire quale sia il procedimento da seguire per fronteggiare i problemi di funzionamento dell’assemblea della società partecipata, connessi, in specie, all’adozione della deliberazione di approvazione del bilancio intermedio di liquidazione; nonché di applicazione delle procedure concorsuali. Questo studio cerca di definire quindi quali siano, alla luce dei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, gli effetti della cancellazione di una società per azioni dal registro delle imprese, qualora non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti in sede di liquidazione. In particolare, esso si occupa di verificare: (i) quale sia la sorte della partecipazione azionaria di maggioranza originariamente detenuta da una società per azioni estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, nel caso in cui si sia trascurato di cederla o assegnarla in sede di liquidazione; (ii) se e in che termini la “sopravvivenza” della partecipazione originariamente detenuta dalla società controllante, poi estinta, interferisca con le regole di funzionamento dell’assemblea della società per azioni partecipata, a sua volta, in liquidazione; (iii) se e con quali modalità l’assemblea di una società per azioni, versante in siffatta situazione, possa deliberare [continua ..]


2. Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali titolare di una partecipazione azionaria: il problema delle

Il primo interrogativo tocca il problema fondamentale di quale sia l’effetto della cancellazione dal registro delle imprese di una società per azioni qualora non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti in sede di liquidazione, perché né liquidati (in quanto non trasferiti a terzi durante la fase liquidatoria), né assegnati ai soci (c.d. sopravvivenze, attive e/o passive). Com’è noto, prima della riforma societaria del 2003, discusso era se la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, in presenza di rapporti pendenti e non definiti facenti capo alla stessa, producesse l’effetto: (i) costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, con conseguente passaggio della rappresentanza dagli organi che la rappresentavano prima della cancellazione ai soci [1]; (ii) dichiarativo, con correlativo mantenimento, in relazione a detti rapporti rimasti in sospeso e non definiti, della rappresentanza sostanziale e processuale della stessa in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della cancellazione [2]. In giurisprudenza prevaleva il secondo orientamento; ricorrente (anche negli anni successivi alla riforma del diritto societario del 2003) era l’affermazione per cui la cancellazione dal registro delle imprese produceva un effetto meramente dichiarativo, non potendo considerarsi condizione sufficiente per determinare l’estinzione della società, titolare di rapporti attivi o passivi, sostanziali o processuali, ancora pendenti [3]. 2.1. Oggi, invece, alla stregua del novellato art. 2495, 2° comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 4,D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, per come interpretato, sulla scorta dell’orientamento dottrinario maggioritario [4], dalle pronunce gemelle delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2010 [5], nonché dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2013 [6], la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l’estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti. Per l’opinione dottrinaria [7] e giurisprudenziale ormai costante [8], infatti, in virtù dell’art. 2495, 2° comma, c.c., la cancellazione dal registro delle imprese diviene condizione necessaria e sufficiente dell’estinzione della [continua ..]


3. La sorte delle "sopravvivenze" attive e la titolarità della partecipazione azionaria detenuta dalla società per azioni estinta

Tanto premesso, si tratta ora di mettere a fuoco le conseguenze che possono derivare in ordine ai rapporti giuridici, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione: o perché li si è trascurati (c.d. “residui non liquidati” o “sopravvivenze”) o perché solo in seguito se ne è scoperta l’esistenza (c.d. “sopravvenienze”). A tal riguardo, si deve distinguere tra situazioni giuridiche attive, in forza delle quali, prima della cancellazione, la società vantava diritti e poteri, e situazioni giuridiche passive, implicanti l’esistenza di obbligazioni gravanti sulla società. Di tali ultimi rapporti però non occorre qui occuparci, ritenendosi più opportuno soffermarsi sulla sorte dei rapporti “attivi” e, tra questi, in specie, su quella di una partecipazione azionaria di maggioranza in altra società [10].   3.1. Com’è noto, il legislatore tace sul punto, prevedendo soltanto, all’art. 2495, 2° comma, c.c., che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; nonché nei confronti dell’ex-liquidatore, qualora il mancato pagamento del debito sociale sia dipeso da colpa di costui e comunque solo per il risarcimento del danno [11]. Nel silenzio della legge, la soluzione preferibile è quella secondo cui la presenza di attività non può compromettere la (avvenuta) cancellazione della società [12], ma determina una successione in capo ai soci dei beni sopravvenuti. Si afferma, infatti, che, come la scomparsa della persona fisica non estingue i rapporti giuridici cui ad essa facevano capo, ma innesca un meccanismo successorio, così, anche quando il titolare del rapporto è un ente collettivo, non v’è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità patrimoniale da cui, [continua ..]


4. Partecipazione azionaria "adespota" e problemi di funzionalità dell'assemblea della società partecipata

Posto che la cancellazione della Alfa s.p.a. dal registro delle imprese ha determinato la sua estinzione, ma non anche l’annullamento della partecipazione azionaria di maggioranza detenuta nella Beta s.p.a. e sopravvissuta alla liquidazione, bensì il trasferimento sostanziale della stessa a favore degli ex-soci, pro quota, si tratta ora di verificare quale sia la disciplina applicabile nel caso in cui tali soggetti trascurino di richiedere la loro iscrizione (individuale o collettiva, a mezzo di un rappresentante comune) nel libro soci della partecipata e di esercitare conseguentemente i diritti sociali inerenti alla partecipazione azionaria “sopravvissuta”, con inevitabili ripercussioni sul funzionamento dell’organo assembleare della società partecipata. Al riguardo, va premesso in generale che, ai sensi dell’art. 2355 c.c., norma cardine in tema di circolazione delle partecipazioni azionarie, la legittimazione all’e-sercizio dei diritti sociali inerenti alle azioni trasferite si acquista soltanto per effetto dell’iscrizione del nominativo dell’acquirente nel libro dei soci; iscrizione, questa, curata dalla società su richiesta dell’acquirente stesso, previo adempimento delle specifiche modalità richieste dalla legge a seconda del tipo di trasferimento. La mancata richiesta d’iscrizione, cui consegue il mancato aggiornamento del libro dei soci, preclude, quindi, l’esercizio dei diritti sociali inerenti alla partecipazione acquistata [21]. Orbene, giacché il trasferimento della partecipazione sopravvissuta alla liquidazione invera un fenomeno successorio analogo a quello susseguente all’acquisto delle azioni per causa di morte, si ritiene che l’organo amministrativo (o il liquidatore) possa e debba procedere all’aggiornamento del libro soci della società soltanto su richiesta del soggetto titolato e dietro presentazione della relativa documentazione, sussistendo un vero e proprio diritto soggettivo – ma anche un “onere” – del­l’acqui­rente all’aggiornamento del libro soci [22]. Ne consegue che gli ex-soci della Alfa s.p.a., cui si è trasferita la partecipazione azionaria originariamente detenuta dalla Società estinta e sopravvissuta alla liquidazione, non avendo richiesto l’aggiornamento del libro dei soci della Beta s.p.a., non sono legittimati a [continua ..]


5. Partecipazione azionaria "adespota" e approvazione del bilancio intermedio di liquidazione

Ipotizzato e appurato che la partecipazione azionaria originariamente detenuta da Alfa s.p.a. in Beta s.p.a. è divenuta “adespota” (non potendo ritenersi che la società estinta conservi una soggettività giuridica limitata alla titolarità della partecipazione azionaria detenuta e non “liquidata” e non avendo gli ex-soci della Alfa s.p.a., d’altra parte, rivendicato la titolarità di detta partecipazione, né chiesto l’iscri­zione a libro soci), occorre superare l’impasse decisionale che tale peculiare situazione societaria determina in ordine all’approvazione del bilancio intermedio di liquidazione. Al proposito, va rammentato che, ai sensi dell’art. 2490 c.c., nel testo novellato dalla riforma delle società del 2003, nelle pendenze del procedimento di liquidazione, le esigenze d’informazione contabile impongono ai liquidatori di redigere un bilancio annuale di liquidazione, da presentare per l’approvazione all’assemblea. Tale bilancio va redatto in applicazione dei criteri previsti per la redazione, approvazione e pubblicità del bilancio di esercizio dagli artt. 2423 e ss. c.c., nei limiti però in cui questi risultino compatibili con la natura, le finalità e lo stato di liquidazione. Infatti, seppure con gli adattamenti richiesti dal perseguimento delle finalità della liquidazione, la tesi oggi prevalente ritiene che il bilancio intermedio di liquidazione è analogo ad un ordinario bilancio di esercizio sotto il profilo della funzionalità informativa, della natura giuridica e, conseguentemente, dell’eventuale invalidità [24].   5.1. Quanto, in specie, all’approvazione assembleare del bilancio intermedio di liquidazione, dall’equiparazione interpretativa tra il bilancio intermedio di liquidazione e il bilancio di esercizio discende che la competenza spetta, ex art. 2364 c.c., all’assemblea ordinaria, che: (i) in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (art. 2368 c.c.); e (ii) in seconda convocazione, delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata (art. 2369 c.c.). Pertanto, nel caso ipotizzato, l’assemblea della Beta s.p.a. può procedere all’ap­provazione del bilancio intermedio di liquidazione, non [continua ..]


6. Partecipazione azionaria "adespota" e procedure concorsuali

Occorre ora spostare l’attenzione sul piano concorsuale, verificando le ripercussioni di quanto appena detto circa la estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese e la successione a titolo universale degli ex-soci nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale in regime di contitolarità o di comunione indivisa. È del tutto noto che, ferma restando l’estinzione della società, l’art. 10 L. Fall. (ripreso dall’art. 33 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, adottato, in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155, con D.L. 12 gennaio 2019, n. 14 [26]) contempla la possibilità che una società, già insolvente, sia dichiarata fallita entro l’anno [27] dalla sua cancellazione [28]. Il che implica, per un verso, che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società estinta (e per essa del suo legale rappresentante, cioè del liquidatore, e non dei soci), non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale [29]; e che, per altro verso, anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava. Trattasi, in sostanza, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità [30], di una previsione eccezionale, operante in deroga all’art. 2495 c.c. e solo in ambito concorsuale [31], che, con una fictio iuris, postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto [32].   6.1. Appurato quindi che la società estinta può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza che ciò si ripercuota sugli effetti sostanziali della cancellazione, circa la sorte dei rapporti attivi pretermessi e/o sopravvenuti, trasferitisi agli ex-soci secondo un meccanismo “successorio”, bisogna distinguere. Questi rapporti, ove sopravvengano nel corso della procedura fallimentare, vengono appresi dal fallimento; invece, ove sopravvengano dopo la chiusura, per mancanza di attivo, del fallimento, ne determinano la riapertura [33]. Anche perché il limite della responsabilità potrebbe essere calcolato [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3-4 - 2019