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Natura e dies a quo di prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali: la misura della «sufficienza del patrimonio sociale » nei bilanci d'esercizio
Giuseppe Farina, Dottorando di ricerca in Diritto delle persone, delle imprese e dei mercati
presso l’Università Federico II di Napoli
Lo scritto esamina i principi espressi in una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali (nella specie, esercitata dal commissario liquidatore) decorre dal provvedimento di accesso dell’impresa alla procedura concorsuale, e non può essere ancorato alla precedente approvazione di un bilancio da cui emergono perdite, considerati i criteri previsti dalla legge per l’iscrizione e la valutazione delle voci di stato patrimoniale.
The paperexamines the principlesemerging from a recentruling by theItalian Court of Cassation, whichheldthat the limitationperiod for thecompany creditors(or the competentbody of the bankruptcyproceedingwhich the company issubject to) to sue the managersruns from the judicialdeclaration of admission of the company to an insolvency procedure, and can not be anchored to the previousapprovalof a financial statement from whichlossesemerge, giventhe criteria for the registration and valuation of financialstatementsitems under italian law.
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Sommario:
1. Il fatto - 2. Il perimetro applicativo della prescrizione breve societaria - 3. Prescrizione breve dell'azione di responsabilità dei creditori sociali. Natura dell'azione - 4. L’obbligo di conservazione del patrimonio sociale... - 5. ...e il «risultare» della incapienza della società - 6. La presunzione di insufficienza patrimoniale e il bilancio d'esercizio - 7. L'informazione in bilancio sul valore del patrimonio sociale - 8. Conclusioni - NOTE
1. Il fatto La sentenza annotata offre occasione per analizzare, in chiave in parte critica, alcuni principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Di seguito una breve sintesi dei fatti di causa rilevanti ai fini del presente scritto. La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione già assunta dal Giudice di prime cure,adito ex artt. 2394-bisc.c. e 206 L. Fall.dal commissario liquidatore di una compagnia di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa [1], condannava al risarcimento del danno verso i creditori sociali gli amministratori non operativi e i sindacidella società, per il mancato adempimento dei rispettivi doveri di controllo dell’attività degli organi delegati. Rigettando l’eccezione svolta dagli appellanti, la Corte riteneva doversi far decorrere il termine quinquennale di prescrizione breve societaria dal’intervenuto decreto del Ministro dell’industria di revoca delle autorizzazioni [continua ..]
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2. Il perimetro applicativo della prescrizione breve societaria Già l’abrogato codice di commercio del 1882, all’art. 919, introduceva un termine di prescrizione specifico per la materia societaria, prevedendo, decorso un quinquennio, l’estinzione delle «azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora [fossero] state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel titolo IX del libro primo». Inizialmente, la genericità della formula determinò incertezze circa il perimetro di applicazione della prescrizione speciale, non essendo evidente prima facie a quali rapporti giuridici dovesse applicarsi il termine quinquennale; prevalse, tuttavia, la tesi per cui fossero soggette a prescrizione breve le azioni attinenti alla sfera dei rapporti di natura sociale, e non anche quelle attinenti ai rapporti giuridici della società con i terzi [2]. La norma è trasfusa nel codice civile del 1942 che, all’art. 2949, dispone la prescrizione [continua ..]
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3. Prescrizione breve dell'azione di responsabilità dei creditori sociali. Natura dell'azione Più complesso è l’inquadramento sistematico della norma di cui al 2° comma dell’art. 2949 c.c., con cui il legislatore prevede espressamente la prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità dei creditori verso l’organo di gestione. La lettura di essa, infatti, non può prescindere dalla problematica individuazione della natura della responsabilità in parola e dell’azione conseguente – se extracontrattuale o contrattuale (o, comunque, derivante dall’inadempimento di un obbligo) la prima, se autonoma o surrogatoria la seconda. In proposito, già ante riforma del diritto societario la dottrina prevalente [7] qualificava come autonoma l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.; l’opinione, anche considerato l’impatto meramente “ordinatore” della riforma organica sulla norma, rimasta nella sostanza immutata [8], è ancora oggi [continua ..]
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4. L’obbligo di conservazione del patrimonio sociale... Resta, però, l’esegesi dell’art. 2394 c.c.: in cosa si concreta l’obbligo degli amministratori verso i creditori sociali di «conservazione dell’integrità» del patrimonio sociale? E quando può dirsi che il patrimonio «risulta insufficiente», tanto da legittimare l’azione del creditore e al contempo fissarne il dies a quo di prescrizione? La questione prospettataacquista, peraltro, rinnovata centralità, se si considera che l’art. 377 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, introducendo un nuovo comma 6 all’art. 2476 c.c., integra la disciplina della responsabilità degli amministratori di S.r.l. riproducendo esattamente il dettato dell’art. 2394 c.c. [31]. Per fornire risposta al quesito si partirà dal dato letterale, cercando di individuare il significato sistematicamente più corretto delle locuzioni utilizzate dal legislatore nei primi due commi dell’art. [continua ..]
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5. ...e il «risultare» della incapienza della società Più problematica è l’interpretazionedel secondo comma dell’art. 2394 c.c.: «l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti». La disposizione presuppone certamente una considerazione complessiva dei debiti e dell’attivo sociale, in quanto asservito alla garanzia dei creditori: il creditore potrà agire nei confronti dell’amministratore, e non solo nei confronti della società, quando il valore totale delle attività è inferiore all’ammontare dei debiti. Tuttavia, l’azione può essere esperita, e il termine di prescrizione decorre, da quando «risulta» che l’ammontare dei debiti sociali è superiore al valore delle attività. Nell’interpretazione prevalente in dottrina [38] e giurisprudenza [39], accolta nella sentenza annotata, [continua ..]
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6. La presunzione di insufficienza patrimoniale e il bilancio d'esercizio A seguitodella sottoposizione a procedura concorsuale, secondo un orientamento ampiamente consolidato [46], può presumersi iuris tantum, ex art. 2729 c.c., la conoscibilità da parte dei creditori della condizione di insufficienza patrimoniale della società. Trattandosi, però, di presunzione semplice, è dato all’amministratore (o al sindaco, considerato il dettato dell’art. 2407 c.c.) che voglia ottenere in giudizio la retrodatazione del termine iniziale di prescrizione dell’azione del creditore, di dimostrare l’astratta percettibilità della incapienza patrimoniale della società in un momento anteriore [47]. Nel caso in commento, i convenuti affidavano la prova dell’anteriorità della conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale alla allegazione di un bilancio d’esercizio antecedente al decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa, recante [continua ..]
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7. L'informazione in bilancio sul valore del patrimonio sociale Quanto sino ad ora si è sostenuto potrebbe però non valere per tutti i bilanci d’esercizio: al mutare, infatti, dell’output di un bilancio, ossia della tipologia di informazione che il legislatore richiede al redattore di fornire, mutano necessariamente i valori da attribuire ai dati in esso riportati. Com’è noto, al verificarsi di una causa di scioglimento (art. 2484 c.c.), si verifica un mutamento radicale nel potere di gestione degli amministratori, che diviene finalizzato non alla creazione di ricchezza, bensì alla conservazione del valore prodottosi fino al momento dello scioglimento (art. 2486 c.c.). Con la pubblicazione della nomina dei liquidatori, invece, la fase di liquidazione ha inizio [62]: venuto meno il presupposto della continuazione dell’attività, il cd. goingconcern, muta la funzione dei beni aziendali, non più asserviti alla produzione né alla gestione conservativa, ma definitivamente [continua ..]
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8. Conclusioni La fattispecie del mancato pagamento del proprio debito da parte di una società per azioni comporta la possibilità, per il creditore insoddisfatto, di agire in due distinte direzioni: verso la società, con prescrizione decennale [70] che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere – vale a dire, dal giorno della scadenza dell’obbligazione di pagamento; verso gli amministratori, con prescrizione quinquennale il cui dies a quo si computa non già quando l’obbligazione è scaduta, ma quando elementi di fatto rendono manifesto lo squilibrio patrimoniale dell’ente debitore. La norma di cui all’art. 2394 c.c. in un certo senso rappresenta – e ciò vale, generalmente, per le disposizioni che determinano la responsabilità degli organi sociali – uno strumento di corporate governance, essendo idonea (almeno astrattamente) a indirizzare la condotta degli amministratori in [continua ..]
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NOTE