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Il privilegio generale sui mobili a favore dei crediti dell'impresa artigiana

Maura Garcea, Ricercatore di Diritto commerciale nell’Università La Sapienza di Roma

Il lavoro si occupa del tema del privilegio generale mobiliare riconosciuto dal codice civile ai crediti dell’impresa artigiana. Nella prima parte l’articolo ripercorre il trattamento riservato dal legislatore all’impresa artigiana nel corso degli anni (dall’entrata in vigore del codice civile sino al 2012), e, in particolare, si sofferma sui diversi contenuti che la fattispecie “impresa artigiana” ha mostrato nel tempo. Nella seconda parte, il lavoro si concentra su uno degli snodi problematici più delicati in materia, vale a dire il significato precettivo da attribuire alla regola che detta l’obbligo di iscrizione nell’albo provinciale delle imprese artigiane, in quanto condizione, dal 2012, per l’accesso al riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5,c.c.

The work deals with the issue of the chattel lien provided by the Civil Code to the credits of a crafts enterprise. In the first part of the article, the Author considers the rules about the features of the crafts enterprise since the Civil Code up to 2012. In the second part of the article, the Author deals with the obligation of the enterprises to enter in the crafts enterprises public register. Indeed, since 2012, the granting of the chattel lien consists of the registration in this public register for its application, in accordance with the art. 2751-bis, n. 5, of the Civil Code.

Sommario:

1. La fattispecie dell'impresa artigiana dal codice civile alla novella del 2012 - 1.1. Il sistema originario del codice civile - 1.2. L'entrata in vigore della L. 25 luglio 1956, n. 860 - 1.3. La legge-quadro del 1985 - 1.4. La nuova regola in tema di privilegio generale sui mobili - 1.5. Le conseguenze della riforma del titolo V della Costituzione - 2. Il privilegio generale sui mobili a favore dei crediti dell'impresa artigiana e il problema dell'iscrizione nell'albo provinciale - 2.1. L'efficacia costitutiva dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e la ripartizione dell'onere della prova - NOTE


1. La fattispecie dell'impresa artigiana dal codice civile alla novella del 2012

Il vagare dell’imprenditore artigiano o, meglio, della qualifica di attività di impresa artigiana, tra il codice civile e la legislazione speciale ha registrato, nel 2012, un’ulteriore, e al momento ultima, tappa. A seguito dell’entrata in vigore di uno dei tanti esempi di decretazione d’urgenza ispirati da un’esigenza di semplificazione in svariati settori dell’economia e della società, l’art. 2751-bis, 1° comma, n. 5, c.c., si è arricchito, ai fini della qualificazione di un’impresa come artigiana e, conseguentemente, dei suoi crediti come assistiti da un privilegio generale sui mobili, del seguente inciso: “definito ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”. Per comprendere meglio il senso di questa ultima innovazione, appare utile ripercorrere le diverse letture che, a partire dall’entrata del codice civile del 1942, hanno contribuito nel tempo a ricostruire la figura [continua ..]

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1.1. Il sistema originario del codice civile

Come noto, nel codice civile, con specifico riferimento all’ambito della produzione professionale di beni e servizi, l’imprenditore artigiano è innanzitutto menzionato nell’art. 2083, rubricato “Piccoli imprenditori”. Ugualmente noto è che tale articolo si apre con una elencazione di alcuni esemplari socio-economicamente diffusi di piccoli imprenditori, per chiudersi con un criterio generale in virtù del quale si considerano piccoli imprenditori “coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” [3]. La qualifica di imprenditore artigiano, dunque, è da apprezzarsi, quantomeno nell’impianto codicistico, dal punto di vista delle modalità di svolgimento dell’at­tività che ne connotano la dimensione, e non invece sotto il profilo della qualità dei beni prodotti e/o dei servizi [continua ..]

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1.2. L'entrata in vigore della L. 25 luglio 1956, n. 860

A partire dalla metà degli anni ’70, proprio nell’ambito del codice civile, la qualifica di impresa artigiana acquista per la prima volta una sua specifica rilevanza ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751-bis, n. 5. Le sorti dell’imprenditore artigiano si separano parzialmente da quelle degli altri piccoli imprenditori, un analogo privilegio essendo riconosciuto anche ai coltivatori diretti (art. 2751-bis, n. 4), ma non ai piccoli commercianti. A seguito dell’entrata in vigore della (prima) legge in tema di artigianato, non soltanto ha fatto ingresso nel nostro ordinamento una articolata definizione di impresa artigiana non coincidente con quella del codice civile [15], ma, soprattutto, tale definizione contenuta nella legge speciale è stata testualmente dettata “a tutti gli effetti di legge”. Ne è conseguito, come è stato sottolineato [16], un effetto di [continua ..]

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1.3. La legge-quadro del 1985

In questo processo di definizione dell’attività artigiana, un’ulteriore giravolta interpretativa è stata originata dall’abrogazione della legge del 1956 ad opera della legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443. La legge del 1985 contiene sia delle conferme sia delle novità rispetto al passato. Quanto alle conferme, ieri come oggi, la qualifica di impresa artigiana si basa (anche) sul possesso di determinati requisiti dimensionali relativi al numero degli addetti [23]; quanto alle novità, spicca la scomparsa vuoi della previsione in virtù della quale la definizione di impresa artigiana è dettata “a tutti gli effetti di legge”, vuoi del riferimento alla “natura artistica od usuale” dei beni prodotti insieme all’intro­duzione dell’inedito riferimento ai semilavorati, con la conseguenza di aver reso “labili e quasi evanescenti” i contorni del settore artigiano rispetto alla [continua ..]

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1.4. La nuova regola in tema di privilegio generale sui mobili

Veniamo, a questo punto, alla fase tuttora in corso con specifica attenzione alla disciplina del privilegio mobiliare sulla quale si tornerà più approfonditamente nei paragrafi successivi. Sino al 2012, come si è visto, il presupposto di applicazione dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c., è stato sempre identificato con il presupposto di applicazione/disapplicazione di tutte le regole privatistiche in tema di impresa artigiana; successivamente, a seguito della modifica intervenuta nel 2012, le sorti del privilegio artigiano si autonomizzano nel senso che il privilegio sarà riconosciuto solamente all’impresa che presenti le caratteristiche richieste dalla legge-quadro del 1985 [32]. Questo attuale assetto normativo è il frutto dell’inserimento, nell’art. 2751-bis, n. 5, c.c., dell’inciso “definita [l’impresa artigiana] ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”.

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1.5. Le conseguenze della riforma del titolo V della Costituzione

Alcune battute, infine, in merito all’attuale portata della L. n. 443/1985 alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. La riforma costituzionale ha sottratto l’artigianato alla competenza concorrente di Stato e Regioni, con la conseguenza che, in virtù della vigente formulazione del­l’art. 117 Cost., tale materia appartiene ormai alla competenza residuale delle Regioni. Al fine di evitare vuoti normativi, e in ossequio al c.d. principio di continuità [33], fintantoché tutte le Regioni non si sono dotate di una legge in materia [34], ha continuato a trovare applicazione la normativa statale, destinata quindi ad essere disapplicata [35], quantomeno per ciò che concerne il settore delle agevolazioni pubbliche regionali. Può predicarsi comunque una perdurante vigenza della L. n. 443/1985 con riferimento ai profili di competenza legislativa ancora [continua ..]

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2. Il privilegio generale sui mobili a favore dei crediti dell'impresa artigiana e il problema dell'iscrizione nell'albo provinciale

La novella legislativa del 2012 è da collocarsi nell’ambito di uno dei numerosi interventi “miscellanea”, che si susseguono ormai da anni, ispirati da esigenze di sviluppo e semplificazione del sistema economico [40]; in tale ottica, si può ritenere che ancorare il riconoscimento del privilegio alla sussistenza dei requisiti dettagliatamente prescritti dalla legge-quadro abbia avuto l’obiettivo di eliminare le incertezze e la non sicura prevedibilità delle decisioni basate sulla ricerca del significato di prevalenza da attribuire al criterio contenuto nell’art. 2083 c.c. Se questa può essere una soluzione ragionevole, essa, al contempo, non è stata in grado di fugare ogni dubbio interpretativo. Nella quasi totalità delle decisioni e delle discussioni che nel corso del tempo si sono occupate della ricostruzione della fattispecie dell’impresa artigiana – quale che sia la fase temporale presa di [continua ..]

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2.1. L'efficacia costitutiva dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e la ripartizione dell'onere della prova

Riprendendo l’interrogativo dal quale si sono prese le mosse, vale a dire la ricerca del significato da attribuire all’efficacia costitutiva dell’iscrizione di cui al 5° comma, art. 5, della L. n. 443/1985, il diritto della pubblicità delle imprese, come noto, conosce una forma di efficacia costitutiva dell’iscrizione. Pur con diversità di accenti, gli studiosi che si sono occupati della pubblicità commerciale, sono concordi nel ritenere che il significato precettivo minimo ed essenziale dell’efficacia costitutiva della pubblicità vada rintracciato nella circostanza che la formalità non è mai surrogabile con la prova della conoscenza effettiva dell’atto o del fatto iscritto, in ciò distinguendosi dall’efficacia dichiarativa del­l’iscri­­zione medesima [46]. Sotto questo aspetto, allora, l’effetto costitutivo evocato dalla legge in tema di artigianato si avvicina [continua ..]

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NOTE

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