Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Diritto di ipoteca su beni del fallito non debitore e procedimento di verifica dello stato passivo (di Martino Zulberti)


Cass., Sez. I, ord. 30 gennaio 2019, n. 2657 – Pres. Genovese – Est. De Chiara

Con l’ordinanza in esame la Corte si pronuncia sulla questione se il titolare di diritto di ipoteca su beni immobili compresi nel fallimento che sia costituito a garanzia di un credito vantato verso un soggetto diverso dal fallito sia tenuto a proporre domanda in sede di verifica dello stato passivo secondo il procedimento di cui agli artt. 93 ss. L. Fall. ovvero se possa solamente intervenire in sede di riparto. La giurisprudenza di legittimità più risalente si orientava in quest’ultimo senso, sulla scorta del fatto che l’art. 52, 2° comma, L. Fall. sottoponeva al procedimento di verifica solo i crediti e non anche la posizione soggettiva del terzo titolare di diritto di ipoteca creditore nei confronti di un soggetto diverso dal fallito (cfr. Cass. 19 maggio 2009, n. 11545; Cass. 30 gennaio 2009, n. 2429; Cass. 25 giugno 2003, n. 10072; Cass. 24 novembre 2000, n. 15186;Cass. 22 settembre 2000, n. 12549; App. Bologna, 8 luglio 2003, in Fall., 2004, p. 223; Trib. Roma, 20 dicembre 2001, in Gius, 2002, p. 2357; Trib. Agrigento, 28 marzo 2000, in Gius, 2000, p. 1605; Trib. Torino, 9 maggio 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, c. 434; in dottrina, nello stesso senso, cfr. A. Bonsignori, Dellaliquidazione dell’attivo, in F. Bricola-F. Galgano-G. Santini (a cura di), Commentario Scialoja-Branca. La legge fallimentare, Bologna-Roma, 1976, p. 199 ss.; G. Presti, Ipoteca per debito altrui e fallimento, Milano, 1992, p. 33 ss.; G. Ragusa Maggiore, voce Passivo (accertamento), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, p. 202; contra, Trib. Milano, 7 ottobre 2003, in Fall., 2004, p. 452; Trib. Roma, 14 giugno 1997, in Dir. fall., 1997, II, p. 1052; Trib. Roma, 11 dicembre 1989, in Fall., 1990, p. 744, con nota adesiva di S. Marchetti, Ammissione al passivo dei non creditori del terzo datore di ipoteca; Trib. Trib. Monza, 30 giugno 1988, in Fall., 1989, p. 427; in dottrina, si vedano, inter alios, B. Inzitari, Effetti del fallimento per i creditori, in F. Bricola-F. Galgano-G. Santini (a cura di), Commentario Scialoja-Branca. La legge fallimentare, Bologna-Roma, 1988, p. 16; M. Fabiani, L’esclusività del rito dell’accertamento del passivo, in Fall., 1990, p. 898 ss.; F. Semiani Bignardi, La ritenzione nell’esecuzione singolare e nel fallimento, Padova, 1960, p. 243; F. Lamanna, Tutela della nuda prelazione ipotecaria nel fallimento del terzo proprietario o datore, in Fall., 1995, p. 993 ss.). Tale orientamento veniva confermato dalla Suprema Corte anche successivamente alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 5/2006 all’art. 52, 2° comma, L. Fall., che aveva esteso il procedimento di verifica del passivo ad «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare» (Cass. 9 febbraio 2016, n. 2540, in Fall., 2016, con nota M. Falagiani, Il fallimento del terzo datore di ipoteca: l’accertamento dei diritti del titolare di prelazione; Cass. 10 luglio 2018, n. 18082; Cass. 20 [continua..]
Fascicolo 3-4 - 2019