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Incertezze applicative in tema di concordato liquidatorio ed in continuità aziendale nel Codice della crisi d'impresa
Francesco Marotta, Tirocinante presso Procura della Repubblica di Napoli Nord
Con il presente contributo ci si pone l’obbiettivo di analizzare quali siano le principali modifiche apportate all’istituto del concordato preventivo a seguitodell’emanazione del Codice della Crisi d’Impresa, con particolare riguardo alle novità che andranno ad incidere sul perimetro applicativo delle sue varianti contenutistiche, il concordato liquidatorio ed in continuità aziendale.
In quest’ottica verrà approfondita la progressiva trasformazione della disciplina del concordato liquidatorio in regime d’eccezione, a fronte di un chiaro favor del legislatore verso soluzioni concordate idonee a garantire la conservazione dell’impresa sul mercato.
Saranno affrontate infine le principali criticità poste proprio dalle norme codicistiche in materia di concordato in continuità aziendale e, nello specifico, dei presupposti di ammissibilità della relativa domanda, così da esaltare possibili incoerenze tra le disposizioni legislative e gli obbiettivi perseguiti con la riforma.
The article’spurposeis to analyzethe mostimportantlegislativechanghesabout the procedure knownas «concordato preventivo» due to the entry into force of the new italianInsolvency Code in 2019.
In thisrespect, the transformation of liquidation’s rules from ordinary to special and the safeguarding of goingconcernwill be examined in order to define the scope of the new procedure.
Anyway, the conditions to beadmitted to a composition with a going-concern basis areunderdetailed investigation to clarify possible discordances between thedrafting of the Code and the objectives pursued by legislator.
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Sommario:
1. Il nuovo codice della Crisi d’Impresa - 2. Il perimetro applicativo del concordato liquidatorio: finis miseriaemors est - 3. La continuità (oggettiva) come valore-mezzo - 4. Criticità connesse al criterio di prevalenza quantitativa nel concordato in continuità - 5. La questione aperta del rischio come elemento della fattispecie concordataria - NOTE
1. Il nuovo codice della Crisi d’Impresa
Il governo, sfatando la nefasta e temuta possibilità di non esercitare la delega ad esso conferita con la L. n. 155/2017, ha finalmente pubblicato il tanto atteso D.Lgs. 14 febbraio 2019, n. 12, contenente il Codice della Crisi d’Impresa. Il lungo iter legislativo, avviato ormai più di un anno orsono, si è concluso con successo,segnando gli albori di una nuova “era” del diritto concorsuale. Un nuovo inizio con il quale ci si è riproposti di colmare le lacune e mancanze che affliggevano l’ormai vetusta Legge Fallimentare, logorata da continue quanto persecutorie riforme che hanno impedito per anni la costruzione di un vero e proprio “sistema” delle procedure concorsuali. Pregnante, nel nuovo Codice, appare essere la rivisitazione strutturale della procedura fallimentare, rinominata “Liquidazione Giudiziale” [1]edadattatacon lo scopo di renderla piùefficiente oltre che capace di conciliare al [continua ..]
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2. Il perimetro applicativo del concordato liquidatorio: finis miseriaemors est
Le modifiche apportate in materia paiono ridefinire sensibilmente il rapporto oggi esistente tra campo di applicazione dell’art. 182 L. Fall.(Concordato con cessione dei beni) e dell’art. 186-bisL. Fall. (Concordato con continuità), nel contesto di un ragionato percorso di marginalizzazione dello scenario liquidatorio, giàavviato con l’introduzione della soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari nel 2015 [9]. In quel caso fu manifestata una chiara intenzione di rivalutareil concordato con cessione dei beni e, intervenendo proprio sui presupposti di ammissibilità della domanda, si era così deciso di imporre al debitore di assicurare la soddisfazione dei creditori in chirografo in misura almeno pari o superiore al 20% dell’ammontare complessivo del credito [10]. Vi è di più, nelle intenzioni del legislatore dell’odierna riforma la variante liquidativa doveva essere del tutto eliminata [continua ..]
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3. La continuità (oggettiva) come valore-mezzo
Quanto esposto in tema di concordato liquidatorio rende lampante ciò che qui interessa maggiormente ossia il completo capovolgimento di fronte, operato da una riforma che trasforma la regola (il concordato liquidatorio) in eccezione e l’eccezione (il concordato con continuità) in regola. Il regime del concordato in continuità diverrà pertanto il regime generale del concordato preventivo che, con l’estinzione della variante liquidatoria, finirà per immedesimarsi totalmente in quella che inizialmente era una sua speciale variante contenutistica. Occorre allora comprendere quali sono le principali novità che andranno a riformare l’attuale disciplina posta dall’art. 186-bisL. Fall.,con particolare attenzione ai profili di ammissibilità della domanda e, dunque, all’accertamento giudiziale circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie in esame, siano essi inerenti alla strutturaovvero [continua ..]
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4. Criticità connesse al criterio di prevalenza quantitativa nel concordato in continuità
Un secondo elemento del quale le norme codicistiche si occupano, la prevalenza, ha posto fino ad oggi l’interprete di fronte a delle criticità che, per ora, non sono state risolte. Eppure la questione è di vitale importanza nell’ottica di garantire un buon funzionamento dell’istituto, poiché implica delle scelte, da parte del legislatore, in ordine al criterio da utilizzare per “saldare” il presupposto strutturale della continuità oggettiva al profilo funzionale del miglior soddisfacimento dei creditori. Disciplinando la prevalenza il legislatore ha così tentato di dar risposta ad una serie di interrogativi inerenti ai criteri di qualificazione di piani concordatari che prevedano sia la cessione dei beni non funzionali, sia la prosecuzione delle attività aziendali, i c.d. concordati misti. L’art. 186-bisL. Fall. dispone infatti che“il piano può prevedere la liquidazione di beni non [continua ..]
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5. La questione aperta del rischio come elemento della fattispecie concordataria
La regola della prevalenza quantitativa, in tema di concordato in continuità, non risulta essere l’unica novità significativa nel contesto del Codice. Se si presta attenzione alla formulazione del comma appena analizzato, certo si noterà di come il legislatore si sia premurato di specificare che: “Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità aziendale diretta o indiretta”. Una precisazione ovvia per quanto riguarda la prosecuzione diretta, oscura in casi quali, ad esempio, la cessione o l’affittod’azienda, poiché ad essere destinati ai creditori non saranno mai i ricavi d’impresa bensì il prezzo della cessione o il canone d’affitto [35]. La norma, apparentemente contraddittoria, potrebbe celare un certo ragionamento, ragionamento che a sua volta involge una riflessione, ancora una volta, sugli elementi della [continua ..]
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NOTE