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La rilevanza oggettiva dell'inadempimento nel concordato preventivo

Federico Sacchi, Avvocato in Milano

La nota analizza il problema della rilevanza dell’elemento soggettivo nell’inadempimento del concordato preventivo, concludendo per la sola rilevanza dell’elemento oggettivo, conformemente alla recente sentenza della Corte di Cassazione in commento, pur concordando solo in parte con la motivazione della decisione. Da ultimo, si propone un ulteriore argomento a favore della conclusione raggiunta, alla luce delle disposizioni del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

The paper covers the issue of the relevance of subjective element in the non-fulfilment of “concordato preventivo” (an agreement between debtor and creditors under the supervision of the judge). The author sustains the only relevance of the objective element, in line with the recent ruling of Italian Supreme Court, even if he agrees only in part with the motivation of the decision. Finally, the paper explores a further argument in favour of the thesis following the recent rules of the Italian Insolvency Code (d. lgs. January 12nd 2019, n. 14).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 13 luglio 2018, N. 18738 Pres.A. Didone – Rel.A. Pazzi Concordato preventivo – Risoluzione – Rilevanza dell’imputabilità dell’inadempimento – Esclusione (L.Fall., art. 186, 1° e 2° comma) Il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell’art. 186 L. Fall. nella sua attuale formulazione, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al debitore. (Omissis)1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza in data 23 giugno 2015, dichiarava la risoluzione del concordato preventivo proposto da O.M. soc. agr. a r.l. e omologato con provvedimento del 15 dicembre 2010, ravvisando un grave inadempimento della proposta concordataria imputabile alla condotta volontaria e colpevole dell’impresa, la quale da un lato non si era [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Il caso - 2. Il problema: l'imputabilità dell'inadempimento concordatario quale presupposto per la risoluzione ai sensi dell'art. 186 L. Fall. - 3. La soluzione della Corte di Cassazione - 4. Proposta di un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella motivazione della sentenza in commento - 5. Un ulteriore argomento per la sola rilevanza oggettiva dell'inadempimento concordatario: l'art. 118 c.c.i. - 6. Conclusioni - NOTE


1. Il caso
La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ha rigettato l’impugna­zione proposta avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari che ha confermato la sentenza con la quale è stata pronunziata la risoluzione di un concordato preventivo di natura liquidatoria. I giudici di primo e di secondo grado avevano respinto le istanze della società impugnante poiché, pur avendo rilevato come l’ina­dempimento concordatario fosse concretamente dovuto all’inattività del liquidatore incaricato dal tribunale dell’attuazione delle operazioni necessarie alla soddisfazione delle obbligazioni concordatarie, più che ad una mancanza direttamente ascrivibile alla società debitrice, avevano comunque ritenuto che il mancato raggiungimento degli obiettivi del concordato fosse imputabile alla società debitrice, la quale, nella persona dei propri amministratori, in una situazione del genere si sarebbe dovuta [continua ..]

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2. Il problema: l'imputabilità dell'inadempimento concordatario quale presupposto per la risoluzione ai sensi dell'art. 186 L. Fall.
La pronuncia annotata interviene in modo netto su una delle numerose questioni attinenti all’esito dell’esecuzione del concordato preventivo, tuttora prive di soluzione univoca, anche nell’ambito del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che nulla aggiunge sul punto (cfr. art. 119) [1]: quella della rilevanza (o irrilevanza) dell’imputabilità al debitore della mancata soddisfazione delle obbligazioni concordatarie, ai fini della ammissibilità della risoluzione ai sensi dell’art. 186 L. Fall. Non presentando particolari criticità in proposito le fattispecie in cui l’inadem­pimento concordatario è frutto di mancanze direttamente ascrivibili al debitore, in concreto la questione ha richiesto una più adeguata riflessione nelle ipotesi in cui il mancato rispetto degli impegni assunti dal debitore stesso attraverso la proposta di concordato [2] è [continua ..]

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3. La soluzione della Corte di Cassazione
La decisione in commento, allineandosi con la precedente giurisprudenza di legittimità e con il più recente e diffuso orientamento dottrinale, come anticipato, afferma che ai fini della risoluzione del concordato preventivo si deve avere riguardo alla rilevanza del solo profilo oggettivo della gravità dell’inadempimento (e non anche di quello soggettivo della sua effettiva imputabilità al debitore concordatario). La soluzione proposta è fondata sulla natura composita dell’istituto concordatario: per quanto sia innegabile, infatti, che la procedura concordataria sia connotata (soprattutto a seguito del D.Lgs. n. 169/2007) da una forte componente privatistica – come testimoniato anche dal tenore letterale dell’art. 186 L. Fall., il quale fa espresso riferimento alla disciplina dettata in relazione alla risoluzione contrattuale –, la Suprema Corte rammenta come al contempo essa persegua interessi anche pubblicistici e sfoci [continua ..]

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4. Proposta di un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella motivazione della sentenza in commento
La conclusione cui arriva la decisione annotata (irrilevanza dell’elemento soggettivo ai fini della risoluzione concordataria) appare senz’altro condivisibile. Non si può dire altrettanto per quel che riguarda l’impianto argomentativo che la Corte di Cassazione vi pone a sostegno. Si può concordare sui primi passaggi logici della sentenza in commento, che cioè la natura ibrida e lo scopo del concordato preventivo lo rendono differente da un normale accordo contrattuale, con ciò impedendo l’applicazione indiscriminata al primo della disciplina dettata per il secondo (con la conseguente mancata applicazione degli artt. 1453 ss. c.c.). Al riguardo, si consideri anche che il legislatore in materia di risoluzione concordataria ha dettato una apposita disciplina che, in assenza di espressi rinvii, deve ritenersi di per sé completa, con ciò impedendo di qualificare come lacune, frutto di mere dimenticanze, le differenze [continua ..]

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5. Un ulteriore argomento per la sola rilevanza oggettiva dell'inadempimento concordatario: l'art. 118 c.c.i.
Come detto [22], l’ultimo intervento del legislatore sulla disposizione dettata in materia di risoluzione del concordato (art. 119) non pare foriero di conseguenze particolarmente incisive; anche dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, tuttavia, può trarsi un’ulteriore indicazione in direzione della (sola) rilevanza oggettiva dell’inadempimento concordatario. L’attenzione, in particolare, va al nuovo art. 118 c.c.i., attraverso cui il legislatore ha disciplinato l’esecuzione del concordato preventivo sulla falsa riga di quanto già previsto dall’art. 185 L. Fall. Non è questa la sede per commentare con il necessario grado di approfondimento le novità della nuova disposizione rispetto a quella attualmente vigente: significativa, tuttavia, è la modifica al 3° comma del richiamato art. 118, in base alla quale la disciplina ivi dettata [23] sarà applicabile, oltre che alle [continua ..]

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6. Conclusioni
In definitiva, anche all’esito dell’analisi delle disposizioni del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, si deve ritenere che l’unico elemento la cui sussistenza è necessaria ai fini dell’applicazione del rimedio di cui all’art. 186 L. Fall. rimane quello del fatto, oggettivo, dell’inadempimento delle obbligazioni concordatarie: risultato, questo, che, come si è visto, trova (contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione) elementi di conferma (e non controindicazioni) dalla applicazione delle regole sulle obbligazioni in generale [28].

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NOTE

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