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Il problema dell'assenza di contraddittorio nella determinazione dell'onorario per il professionista della procedura di liquidazione giudiziale. La legge di riforma 19 ottobre 2017, n. 155 ed il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 continuano a non tutelare il professionista?
Irene Coppola, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche,
Professore a contratto nell’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche
La liquidazione del professionista della nuova procedura diliquidazione giudiziale, nonostante l’ultima riforma, continua ad essere affidata in modo esclusivoal Giudice Delegato, che decide, con decreto in camera di consiglio, su parere (nonvincolante) del curatore.Il professionista è (e continua ad essere) un escluso, non potendo partecipare, in nessun modo, al delicato momento del giusto e dovuto riconoscimento del compenso per l’attività professionale espletata.Tale inconfutabilesituazione neutralizza ogni garanzia a tutela del creditoreprofessionaledella procedura,che – spesso e volentieri– è costretto a reclamare liquidazioni ingiuste e inique, sottratte a qualsiasi vaglio in difetto di contraddittorio con il GD.Per la soluzione del problema occorre introdurre o l’inserimento di una comparizione personale nel sub procedimento di liquidazione che si apre nell’ambito della procedura concorsuale, oppurelaprevisione di un meccanismo liquidatorio che sottragga il professionista all’incaglio processuale. Questo scritto mette in evidenza la criticità di questo momento procedurale edevidenzia la necessità di addivenire, quanto prima, alla prospettatasoluzione.
The liquidation of the professional of the new judicial liquidation procedure, despite the latest reform, continues to be entrusted exclusively to the Delegate Judge, who decides, by decree in chamber of council, on the (non-binding) opinion of the curator. The professional is (and continues to be) an excluded, unable to participate, in any way, at the delicate moment of the right and due recognition of compensation for the professional activity carried out. This irrefutable situation neutralizes any guarantee to protect the professional creditor of the procedure, which is often obliged to claim unjust and unfair liquidations, subtracted from any screening in the absence of contradiction with the GD. In order to solve the problem, it is necessary to introduce or insert a personal appearance in the liquidation sub-proceeding that opens in the context of the bankruptcy procedure, or the provision of a liquidation mechanism that subtracts the professional from the procedural incision. This paper highlights the critical nature of this procedural moment and highlights the need to arrive at the proposed solution as soon as possible.
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Sommario:
1. Considerazioni introduttive sulla figura del professionista della procedura concorsuale - 2.La nomina del professionista nella procedura di liquidazione giudiziale - 3. La liquidazione del compenso, in assenza di contraddittorio - 4. Prospettiva conclusiva - NOTE
1. Considerazioni introduttive sulla figura del professionista della procedura concorsuale
Il fallimento, attualmente denominato, su suggestione dell’ultima recentissima riforma, liquidazione giudiziale [1], continua ad essere una delle procedure concorsuali più delicate ed attenzionate, consideratane la natura pubblica – mista a quella privatistica– che si sviluppa attraverso una serie di fasi volte tutte alla sostanziale realizzazione di attivo da distribuire alla massa dei creditori. La riforma fallimentare L. 19 ottobre 2017 n. 155, come prevista dallo schema di decreto legislativo approvato il giorno 8 novembre 2018 per l’istituzione del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, risponde all’esigenza di armonizzare la materia concorsuale attraverso la creazione di un modello unitario [2]. Con la riforma fallimentare sicerca di fornire risposta a varie istanze che rendevano palese l’inadeguatezza e la vetustà dell’attuale legge fallimentare (R.D. [continua ..]
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2.La nomina del professionista nella procedura di liquidazione giudiziale
Il curatore ha conservato –nell’attuale liquidazione giudiziale– una potestas gerendi del patrimonio fallimentare e può nominare un suo sostituto, nella particolare ipotesi di personale e temporaneo impedimento; deve, però, sempre nominare professionisti, se necessari, per essere titolari di specifiche competenze, per lo svolgimento di alcune attività a favore della procedura concorsuale e nell’interesse della massa dei creditori, non avendo lo stesso curatore altre vesti. In ordine al primo profilo, il curatore impedito ha facoltà di avvalersi dell’ausilio di altri in sua temporanea surroga, la cui opera risulti necessaria in vista della compiuta realizzazione degli interessi del fallimento [10]. La regola di principio, di cui al 1° comma dell’art. 32 L. Fall., che impone all’organo di gestione della procedura concorsuale di esercitare personalmente le funzioni del proprio ufficio,trova cittadinanza [continua ..]
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3. La liquidazione del compenso, in assenza di contraddittorio
Una volta che la prestazione sia stata eseguita, ricevuta la richiesta di pagamento del corrispettivo da parte del professionista, il curatore deve formulare al giudice delegato una proposta di liquidazione del compenso ben articolata e motivata, formalmente configurata come parere. Tale circostanza non risulta essere articolata in modo chiaro nella riforma [21]. A tal proposito, sotto la vigenza dell’ancién regime, il Tribunale Fallimentare di Terni [22] (attualmente configurato come Tribunale concorsuale) aveva confermato che il curatore non possa limitarsi a prendere atto della domanda dell’interessato o ad inoltrare al G.D. la parcella da questi elaborata: egli è tenuto ad esprimere le proprie considerazioni in ordine alla congruità del compenso richiesto, in relazione all’attività concretamente svolta ed ai parametri di legge applicabili, segnalando, in caso di mancanza di attivo, la necessità che la spesa per [continua ..]
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4. Prospettiva conclusiva
La fattispecie in esame rappresenta una grossa criticità del processo fallimentare. Il professionista che lavora per un fallimento, o, precisamente, in termini attuali, per procedura giudiziale di liquidazione, è dotato di ampia e specifica specializzazione e compie un’attività spesso copiosa,indiscutibilmente articolata e complessa. Le sue responsabilità involgono ogni atti compiuto e segnano il particolare rapporto con la procedura concorsuale. Il professionista della procedura concorsuale, in effetti,non può essere privo di una elevata e qualificata specializzazione; egli non è uno sprovveduto alla prima esperienza, ma è (e deve essere) fortemente specializzato in una materia così complessa e delicata, come quella concorsuale, soprattutto se si considera che va ad incidere su interessi pubblici importantissimi, in una disciplina a conclamato carattere trasversale, in quanto rappresenta una commistione di diritto [continua ..]
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NOTE