Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Sistemi di allerta e crisi di gruppo nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: prime riflessioni (anche) alla luce delle recenti tendenze europee (di Matteo L. Vitali, Professore associato di Diritto commerciale pressoil Dipartimento di Studî Giuridici, Politici e Internazionali dell’Università di Parma)


L’articolo si propone di analizzare – alla luce delle tendenze europee – alcuni dei profili caratterizzanti la nuova legge fallimentare italiana alla luce dell’attuazione del processo di riforma e di quanto ora contemplato dal D.Lgs.12 gennaio 2019, n. 14 di attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2019. L’analisi, in particolare, è stata condotta tenendo conto dell’esperienza maturata in altre giurisdizioni dell’Unione Europea: per questo motivo, si è ritenuto opportuno dare atto e tenere conto delle significative indicazioni ricavabili dal «Rescue of Business in Insolvency Law». Si tratta di un documento predisposto da una commissione di studiosi in seno all’European Law Institute nel quale, da una parte, si è proposto un esame critico delle soluzioni adottate per regolare la crisi dell’impresa nelle principali legislazioni dell’Unione Europea e, dall’altra parte, si sono formulate raccomandazioni dirette sia al legislatore comunitario, sia ai singoli legislatori nazionali. Tale esame è stato in particolare condotto con riguardo alle regole relative alla procedure di allerta e alla disciplina della crisi dei gruppi con il duplice fine, da una parte, di mettere in evidenza le peculiarità delle singole fattispecie e di svolgere alcune considerazioni critiche anche alla luce delle recente riforma e, dall’altra parte, di verificare se il legislatore domestico abbia adottato un metodo e un approccio alle regolamentazione della crisi e dell’insolvenza in termini sostanzialmente coerenti con l’impostazione seguita in altre giurisdizioni e con i principi rinvenibili con riguardo a tali punti dalla disciplina comunitaria.

This study focuses on some profiles that should characterized the recently approved new Italian bankruptcy law in light of the legislative decree n. 14, dated January 12, 2019, aimed to execute the delegated law no. 155/2017, and approved by the Council of Ministers on January 10, 2019. The exam has been mainly conducted with a comparative approach considering the remarks, suggestions and recommendations formulated by the recent «Rescue of Business in Insolvency Law Report» issued by the European Law Institute. Two topics have been selected in particular given their strong impact. The first one consists of an exam of some aspects of the new “early warnings” rules whose aim is to detect in advance economic and financial crisis and thus to permit an easier management of a company’s restructuring. The second topic concerns the restructuring of companies’groups. The Italian law now regulates this phenomenon for the first time, it having been previously discussed by Italian scholars for several years. The main scope of this study is, on the one hand, to highlight some points of criticisms and to propose, should it be the case, possible interpretative solutions in order to make the new rules more effective; and, on the other hand, to verify if the new discipline will be substantially consistent with the legal framework of others jurisdictions and mainly with the principles inspiring EU insolvency law.

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Il «Rescue Report» dell’European Law Institute e le recenti tendenze comunitarie in tema di disciplina della crisi dell'impresa e del suo salvataggio - 3. L'introduzione dei sistemi di allerta e la coerenza (di fondo) con le recenti tendenze comunitarie rispetto all'introduzione di incentivi di-retti all'emersione anticipata della crisi - 4. (Segue): il bilanciamento degli interessi coinvolti - 5. (Segue): le "dinamiche" dei flussi informativi strumentali all'emersione anticipata della crisi - 6. (Segue): alcuni rilievi critici: (i) i soggetti "eventualmente coinvolti" nello scambio di informazioni; (ii) il ruolo dei soci; (iii) la «soft law» come possibile (ulteriore) fonte per il completamento della disciplina dei sistemi di allerta - 7. (Segue:) riflessioni critiche circa l'ambito soggettivo di applicazione dei sistemi di allerta - 8. La gestione della crisi dei gruppi societari: introduzione e cenni di diritto comparato - 9. (Segue): la nozione di «gruppi di imprese» e il rapporto con le regole di diritto societario in tema di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento - 10. (Segue): contenuti del "piano di gruppo" e operazioni infra-gruppo - NOTE


1. Introduzione

Le seguenti riflessioni sono state stimolate sia dalla recente conclusione del processo di riforma della legge fallimentare, con l’approvazione del nuovo Codice della Crisi d’impresa e insolvenza per effetto del D.Lgs. del 12 gennaio 2019,n. 14 (il “Codice”), sia dall’interesse suscitato – anche a livello internazionale – dalle tematiche inerenti le regole dirette a consentire che le tempistiche di emersione della crisi siano anticipate in modo tale da eventualmente consentire un più agevole salvataggio delle imprese in difficoltà [1]. L’inizialmente rapido susseguirsi delle tappe del processo di riforma aveva fatto auspicare in una veloce conclusione dei lavori poi, invece, protrattisi in seguito alla formazione del nuovo esecutivo e delle sottocommissioni parlamentari, con conseguente sedimentazione – ma non necessariamente miglioramento in termini di loro regolamentazione – di alcuni aspetti del diritto della crisi alla base della formulazione delle nuove norme, tra cui un posto di rilievo è senza dubbio occupato da quelle prese in considerazione dalle presenti riflessioni [2]. Da questo punto di vista due, in particolare, sono i temi che paiono dotati di una significativa carica innovativa, sia in ragione della formulazione delle regole che dovrebbero caratterizzarne il funzionamento, sia, a livello sistematico, per l’impatto che potrebbero avere sull’intero impianto della nuova disciplina della crisi d’im­presa e, per certi versi, (anche) sul sistema delle regole del diritto societario [3]. Mi riferisco in particolare ai c.d. meccanismi di “allerta” funzionali ad evitare il ritardo nell’emersione della crisi e alla disciplina della crisi (e dell’insolvenza) dei gruppi di società. Sebbene già oggetto della riflessione della dottrina prima dell’approvazione del Codice, si tratta, in effetti, di temi di portata innovativa e di ampio respiro sistematico in ragione dell’incidenza sulle dinamichedell’impresa in generale e del suo governo (considerando, ad esempio, i doveri in capo, in primo luogo, ai gestori per la corretta e tempestiva attivazione degli istituti a presidio dell’emergere della crisi); ma anche dei rapportitra le imprese (si pensi, ancora, a tale riguardo alla portata dei meccanismi di allerta preventiva che, anticipando l’emersione e la gestione della [continua ..]


2. Il «Rescue Report» dell’European Law Institute e le recenti tendenze comunitarie in tema di disciplina della crisi dell'impresa e del suo salvataggio

Prima di procedere oltre, al fine di dare uno sguardo d’insieme ai due temi menzionati sui quali si è condotta l’analisi, si è preso pertanto in considerazione il «Business Rescue Report» (il “Rapporto”), che – a livello europeo e da un punto di vista comparatistico – rappresenta un documento molto completo e aggiornato in tema di regolamentazione della crisi d’impresa e, dunque, uno strumento utile per orientare l’indagine che si intende effettuare [11]. In particolare, il Rapporto è stato redatto – sotto la supervisione della Commissione Europea – da alcuni rappresentanti della comunità scientifica riconducibile al­l’European Law Institute, con il fine di formulare una serie di principi e di raccomandazioni diretti a favorire un approccio coerente ed omogeneo dei legislatori nazionali in punto di disciplina dei processi di risanamento delle imprese in crisi. Proprio in ragione della sua impostazione, tale documento non deve essere considerato come il frutto di un esercizio fine a se stesso, dovendo piuttosto essere letto “in controluce”, tenendo pertanto conto delle iniziative che, a livello comunitario, sono state sino ad ora intraprese [12]. Mi pare significativo in tale senso ricordare che dal Rapporto emergono – sebbene con un approccio più sistematico e di dettaglio – alcune delle istanze (già) riscontrabili nell’«Action Plan», presentato dalla Commissione Europea il 18 febbraio 2015. In tale documento, si sono messe,infatti, in luce le eccessive differenze di approccio tra i diversi Stati Membri nella regolamentazione della crisi e nella disciplina dell’insolvenza, constatando altresì che – attraverso una sua impostazione più uniforme – sarebbe possibile evitare quelle “storture” con le quali si devono oggi confrontare le realtà imprenditoriali europee per le quali risulta eccessivo il ricorso al credito bancario rispetto a quello ai mercati dei capitali [13]. Vi è dunque un rapporto molto più stretto di quanto si potrebbe pensare in prima battuta tra questi ultimi e la regolazione della crisi d’impresa, qualora si consideri che proprio i mercati finanziari potrebbero rappresentare una delle fonti da cui reperire le risorse necessarie per il rilancio di un’impresa in crisi che abbia [continua ..]


3. L'introduzione dei sistemi di allerta e la coerenza (di fondo) con le recenti tendenze comunitarie rispetto all'introduzione di incentivi di-retti all'emersione anticipata della crisi

Il nuovo Codice contempla, come noto, una specifica disciplina relativa ai meccanismi di c.d. «early warnings» (cfr. artt. 12-15 con riferimento agli «Strumenti di allerta»; e artt. 16-25 in relazione alle modalità di composizione della crisi). Ci si riferisce in particolare a quell’insieme di regolevolte a disciplinare, per la prima volta nell’ordinamento interno, meccanismi idonei, da una parte, a una tempestiva rilevazione degli «indizi» della crisi d’impresa e, dall’altra parte, all’adozione delle misure «più idonee» alla sua composizione. Si tratta, in particolare, di discipline già caratterizzanti altre giurisdizioni come, ad esempio, quella francese (Loi n. 84-148 del 1° marzo 1984) che, con la procédure d’alerte, ha senz’altro rappresentato un significativo punto di riferimento per il legislatore italiano [22]. L’emersione anticipata della crisi presenta dunque un nesso funzionale rispetto alla sua successiva composizione: nel senso che le regole che ne governano il funzionamento hanno quale punto di “ricaduta” il coinvolgimento degli organismi di composizione e l’inizio della trattativa con i creditori [23]. Da un punto di vista generale, il principio di fondo che caratterizza la disciplina delle misure di allerta pare coerente con le intenzioni del legislatore europeo. Tuttavia, a uno sguardo più attento, non può sfuggire che la formulazione del­l’art. 3 della Proposta di direttiva si pone, in termini estremamente generici rispetto alla formulazione adottata dal legislatore interno, facendo semplicemente riferimento al­l’adozione di «strumenti» finalizzati alla gestione anticipata della crisi [24]. E, in effetti, anche il Codice si riferisce, laconicamente, a misure preventive. Tuttavia, da una visione d’insieme teleologicamente indirizzata, mi pare si possa giungere a ritenere che lo scopo della disciplina interna – come confermato da una prima analisi del Codice – finisca per presentare confini più ampi rispetto ai principi rinvenibili a livello comunitario; ciò, se non altro, in quanto le regole contemplate dal Codice si spingono anche a disciplinare il superamento della crisi, senza limitarsi alla (mera) previsione di criteri idonei a rilevarne i segnali, tendendo piuttosto anche a disciplinarne il [continua ..]


4. (Segue): il bilanciamento degli interessi coinvolti

Nella regolazione dei meccanismi di allerta, il bilanciamento degli interessi in gioco rappresenta senza dubbio un ulteriore profilo degno di attenzione. Infatti, dalla trama delle disposizioni relative all’allerta e alla composizione della crisi emergono, in modo evidente, una serie di meccanismi che incentivano l’im­presa (o la società) in crisi per gestire anticipatamente lo stato di tensione finanziaria, economica e/o patrimoniale. A parte il set di regole dirette ad assicurare «misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso» (cfr. art. 20, 1° comma, Codice), vanno in tale direzione sia le disposizioni che attribuiscono al debitore il diritto di chiedere il differimento dell’applicazione degli obblighi previsti dalla disciplina societaria in funzione della ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento per perdita/riduzione del capitale sociale (cfr. art. 20, 4° comma, Codice), sia – in misura ancora più marcata – le norme che, accogliendo le istanze di una par­te della dottrina, prevedono una riduzione delle sanzioni tributarie e l’esclusione della punibilità di taluni reati (artt. 337-339, 343 e 344 del Codice). Al riguardo, è stata messa in luce la debolezza del sistema di allerta in ragione della mancanza di sufficienti elementi di coercizione del debitore: ciò, tra l’altro, in ragione delle “realtà economiche” rispetto alle quali le misure di allerta troveranno applicazione, posto che – in caso di enti societari caratterizzati da una concentrazione della proprietà e dalla coincidenza di quest’ultima con il management – è verosimile che il socio di controllo sia restio ad attivarsi tempestivamente, e su base volontaria, per denunciare la situazione di crisi [29]. Si è dell’avviso, tuttavia, che il legislatore – a fronte di una disciplina impostata sulla base dell’iniziativa (volontaria) del debitore – abbia voluto individuare elementi assimilabili alla coercizione (sebbene con essa non del tutto coincidenti) sul versante societario piuttosto che su quello fallimentare. Mi riferisco, in particolare, alle previsioni contenute nel Codice che contemplano – al fianco degli, e funzionalmente agli, oneri di segnalazione della crisi in capo ai «creditori qualificati» – una serie di obblighi che ricadono [continua ..]


5. (Segue): le "dinamiche" dei flussi informativi strumentali all'emersione anticipata della crisi

Sotto altro profilo, ritengo che una riflessione, seppur breve, vada dedicata al tema dei flussi informativi “generati”, in conseguenza di specifiche prescrizioni, dagli istituti di allerta, trattandosi di un elemento che caratterizzerà fortemente la nuova disciplina e i cui “attori protagonisti” sono, essenzialmente, la categoria dei c.d. «soggetti qualificati» e l’organismo di composizione della crisi. L’esame delle norme dedicate a tale profilo fa emergere la complessità del sistema sia in ragione del “governo” delle informazioni, sia in considerazione delle parti coinvolte nel procedimento (cfr. artt. 12-15, Codice). La fonte dei flussi informativi è sostanzialmente rappresentata dai c.d. «soggetti qualificati» [31] in quanto, si presume, dotati di informazioni tali da poter consentire un accertamento anticipato di eventuali criticità connesse con la situazione economico-finanziaria dell’imprenditore; tale innovativo ruolo richiederà, ovviamente, l’adozione di idonee strutture organizzative e tecnologiche di rilevazione necessarie per iniziare il processo informativo richiesto dalla disciplina [32]. Tali soggetti, in particolare, sono gravati da quello che appare essere un vero e proprio onere, quanto meno se letto alla luce delle conseguenze discendenti dalla mancata esecuzione delle segnalazioni. Nel caso in cui non vi sia dato seguito – in un’ottica sempre più esasperata di meccanismi d’incentivo – è, infatti, prevista la perdita, a seconda dei casi, dell’efficacia del titolo prelatizio di cui essi sono titolari o dell’opponibilità del credito per spese e altri costi di riscossione. Tuttavia, la posizione giuridica soggettiva che connota i creditori qualificati è condizionata, divenendo attuale solo nel momento in cui sono superate le soglie dell’e­sposizione debitoria che impongono la comunicazione in quanto «di importo rilevante» [33]. Il “terminale” dei flussi informativi relativi alle situazioni di allerta è, solo in prima battuta, il debitore [34]. In caso di mancato accordo con i creditori, o in assenza di un’istanza per l’avvio della composizione della crisi entro un periodo di tre mesi (termine della cui congruità si potrebbe, invero, discutere [35]), il flusso informativo [continua ..]


6. (Segue): alcuni rilievi critici: (i) i soggetti "eventualmente coinvolti" nello scambio di informazioni; (ii) il ruolo dei soci; (iii) la «soft law» come possibile (ulteriore) fonte per il completamento della disciplina dei sistemi di allerta

A fronte della descrizione delle dinamiche dei flussi informativi che potrebbero contraddistinguere le regole dei sistemi di allerta si possono svolgere alcuni ulteriori rilievi di carattere critico. La prima riguarda l’eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti nelle dinamiche di scambio delle informazioni sulla base del convincimento che ciò possa rendere i sistemi di allerta maggiormente efficaci ed efficienti. Sul punto, si rileva che il Codice contempla – oltre ai soggetti già menzionati – anche il coinvolgimento degli istituti di credito e degli intermediari finanziariex art. 106 T.u.b. [40]. Si tratta, tuttavia, di una partecipazione eventuale e condizionata rispetto alla quale la norma prescrive l’obbligo di informare in merito a eventuali mutamenti degli affidamenti sia il debitore (e, pertanto, l’organo di gestione in caso di società) sia (anche) gli organi di controllo (se esistenti). In questo caso, non sono previsti meccanismi d’incentivo e non si è reso necessario, a mio avviso, prevedere sanzioni ad hoc, ferme restando le previsioni penali in materia. Piuttosto, ci si potrebbe interrogare sull’opportunità che la tempistica della rilevazione e della successiva comunicazione agli organi di controllo sia lasciata alla totale discrezionalità delle banche, posto che essa potrebbe intervenire in anticipo rispetto al concretizzarsi di un effettivo scenario di crisi, o con eccessivo ritardo. Ulteriore aspetto riguarda poi la mancanza di indicazioni circa l’entità della variazione dell’affidamento che farebbe “scattare” l’obbligo informativo. È evidente che la formulazione della disposizione in parola avrebbe potuto prevedere, ad esempio, una “qualificazione” dei termini attualmente utilizzati (per cui si sarebbe potuto specificare di effettuare la segnalazione «tempestivamente» o «senza ritardo» e indicare che la variazione dell’af­fidamento dovesse essere quanto meno «significativa»). In ogni caso, al di là del­l’inevitabile disomogeneità dell’atteggiamento delle banche/intermediari sarà, a mio avviso, la valutazione dell’organo di controllo a dover “ricucire” eventuali distonie del sistema anche sulla base delle informazioni raccolte dagli amministratori [41]. Se si volge lo sguardo alle [continua ..]


7. (Segue:) riflessioni critiche circa l'ambito soggettivo di applicazione dei sistemi di allerta

Uno spazio per qualche riflessione critica merita il rapporto tra l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dei sistemi di allerta e le regole che governano le dinamiche dei flussi informativi. In particolare, sul punto, ci si può chiedere se queste ultime – anche attraverso l’espresso coinvolgimento degli organi societari di gestione e di controllo – siano da ritenersi coerenti con l’ambito soggettivo di applicazione del Titolo II del Codice, piuttosto che con un modello d’impresa particolarmente sofisticato e, in particolare, con quello della “grande” società per azioni sul quale tali regole parrebbero ritagliate [52]. Suscitano questa sensazione alcuni elementi derivanti dal dato testuale. Da una parte, infatti, la disciplina dei sistemi di allerta trova applicazione nei confronti di tutti i debitori che svolgono attività commerciale, ma non alle «grandi imprese, [a]i gruppi di imprese di rilevante dimensione» [53] e alle società aperte (da ritenersi tali, verosimilmente, sulla base della definizione contenuta nell’art. 2325-bis c.c.): ossia tutte quelle imprese, esercitate in forma societaria, che generalmente presentano forme complesse di organizzazione e che si caratterizzano per la presenza di sofisticate dinamiche di governo societario nell’articolazione, in particolare, delle funzioni di controllo (interno ed esterno). In altri termini, risultano escluse dall’ambito di applicazione della disciplina proprio le società che parrebbero, più di altre, presentare caratteristiche compatibili – in termini di assetti gestionali e di controllo – con quelli prefigurati dall’attuale formulazione della disciplina dei sistemi di allerta (e, in particolare, con le previsioni dell’art. 14, Codice). L’apparente contraddizione del sistema sotto questo profilo trova allora soluzione nella prescrizione di specifici obblighi contemplati – nell’ambito delle regole societarie – dalla nuova formulazione dell’art. 2086 c.c. Viene infatti prescritto all’im­prenditore che operi in forma individuale, societaria «o in qualsiasi altra veste» il dovere di istituire assetti gestionali, amministrativi e contabili adeguatialla natura e alle dimensioni dell’impresa anche al fine della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità [continua ..]


8. La gestione della crisi dei gruppi societari: introduzione e cenni di diritto comparato

Una delle questioni più problematiche e innovative regolate dal Codice riguarda, senza dubbio, la gestione della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di società [52]. Si tratta, invero, di un tema particolarmente delicato e non certamente nuovo che trova già un parziale accoglimento nell’ordinamento interno con riguardo alle imprese di grandi dimensioni e ai settori vigilati [53], tanto da avere suscitato – nel corso degli anni e con una certa continuità – le attenzioni sia della dottrina sia della giurisprudenza [54]. In via generale, sono identificabili differenti modelli di regolamentazione del fenomeno i cui estremi sono rappresentati da meccanismi di coordinamento tra le procedure delle singole società del gruppo coinvolte (c.d. «procedural consolidation»), sino all’adozione di tecniche che favoriscano la concentrazione di assets, con il conseguente trattamento unitario del gruppo, oltre che da un punto di vista economico, anche da quello giuridico (c.d. «substantive consolidation») [55]. È chiaro, inoltre, che la complessità della questione e le problematiche concernenti l’identificazione di un modello normativo dipendono anche dall’estensione del fenomeno del gruppo, evidentemente funzionale a travalicare i confini nazionali assumendo di frequente una dimensione cross-border, comunitaria o internazionale, che evidentemente complica la sua regolamentazione e che, in questo frangente, non può essere oggetto di approfondimento [56]. Le scelte del legislatore nel sistema del Codice sono dirette a dare alla disciplina sia della crisi, sia dell’insolvenza del gruppo una regolamentazione specifica sostanzialmente riconducibile al modello della «procedural consolidation» [57]; principio rispetto al quale non fa eccezione nemmeno la fattispecie relativa all’assog­getta­mento di più imprese insolventi, appartenenti al medesimo gruppo, per le quali si apra una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi siano opportune in ragione di preesistenti e reciproci collegamenti di carattere economico o produttivo e della composizione dei patrimoni delle diverse imprese, oltre che della presenza dei medesimi amministratori [58]. Volgendo ora lo sguardo all’esperienza comparatistica, la nuova disciplina [continua ..]


9. (Segue): la nozione di «gruppi di imprese» e il rapporto con le regole di diritto societario in tema di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento

Come si vedrà a breve, l’impatto sistematico derivante da una disciplina del fenomeno del gruppo si spinge invero al di là dei confini della disciplina della crisi del­l’impresa, toccando in modo significativo anche il sistema delle regole societarie [64]. Partendo dall’ambito soggettivo di applicazione delle regole dettate dal Codice, vale la pena metterne in luce qualche aspetto che, a una prima esegesi della disciplina, potrebbe apparire di non immediata soluzione. Per definirne il perimetro, il Codice si serve di definizioni la principale delle quali – per il tema che ci occupa – è quella di «gruppo di imprese» (cfr. art. 1, 1° comma, n. 8, Codice). Fin qui nulla di strano posto che si tratta di tecnica già ampiamente diffusa (si veda ad esempio il D.Lgs. 24 febbraio, n. 58, Testo Unico della Finanza), se non fosse per il fatto che, da quanto risulta, il testo normativo richiama tale definizione una volta soltanto laddove – al 1° comma dell’art. 1 – viene chiarito quale sia l’ambito di applicazione della disciplina della crisi e dell’insolvenza. Curiosamente, invece, essa non viene utilizzata proprio nel contesto delle regole, sopra richiamate, della crisi e della liquidazione di gruppo (artt. 289-292, Codice): qui, infatti, si ritrovano molteplici riferimenti «a più imprese facenti parte di un medesimo gruppo». Al di là dell’osservazione, si può innanzitutto rilevare una “deviazione”, quanto meno parziale, rispetto alle indicazioni che possono trarsi a livello comunitario. Se, ad esempio, sotto tale profilo si ha riguardo al Rapporto emerge, in tale ultimo caso e ancora una volta, una fortissima esigenza di coerenza e coordinamento tra le legislazioni nazionali.I legislatori interni vengono infatti espressamente invitati, anche a livello definitorio, a ricorrere alle nozioni già contemplate a tale fine dal Regolamento (UE) 2015/848 [65], laddove, invece, il Codice deve, in qualche misura, fare i conti con le previsioni proprie del diritto societario. Il risultato è dunque quello di non “appiattirsi” del tutto sulla disciplina comunitaria e di “innestare” su quest’ul­tima le regole proprie dell’attività di direzione e coordinamento. Ne consegue che la definizione del Codice, alla fine, non risulta perfettamente [continua ..]


10. (Segue): contenuti del "piano di gruppo" e operazioni infra-gruppo

Anche le modalità con cui la disciplina dei gruppi è stata articolata dal Codice sono intese, evidentemente, a perseguire l’obiettivo del superamento della crisi, piuttosto che quello della sua liquidazione [75]. In via generale, le norme sono state formulate in modo particolarmente ampio in misura tale da “offrire” al debitore varie opzioni per gestire la crisi all’interno del gruppo favorendo così il suo superamento. Non soltanto, infatti, nel testo normativo si rinvengono previsioni dirette a consentire la formulazione di un’unica domanda di accesso alle procedure corredata da un piano unitario o da una pluralità di più piani distinti ma correlati, bensì anche – e soprattutto – regole dirette a disciplinare il fenomeno di gruppo tenendo conto del suo rilievo organizzativo sia verso l’“esterno” (in particolare nei confronti dei creditori), sia verso l’“interno” (con riguardo alle dinamiche economiche, organizzative e di governance del gruppo). Il primo profilo è al momento regolato non solo tramite la previsione di flussi informativi analitici circa la struttura del gruppo ed in merito alla sussistenza di vincoli partecipativi e contrattuali tra le società che ne fanno parte, ma anche con riguardo al dovere degli amministratori di illustrare la ratio che alla base della modalità di presentazione del piano prescelta (nell’alternativa tra piano “unitario” e piani “collegati”). In tale senso, il percorso logico argomentativo posto a fondamento di una delle due opzioni, e da includere nel piano, dovrà, infatti, essere rapportato al­l’obiettivo di «migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese [corsivo dell’a.]» in ragione dell’assenza di unificazione delle masse attive e passive. Con riguardo, invece, agli aspetti organizzativi del gruppo e alla sua dimensione “societaria”, è previsto che il piano (o i piani) possa(no) contemplare esiti diversi per la ristrutturazione del gruppo, potendo prevedere, contemporaneamente, la liquidazione di alcune società e la continuazione dell’attività per altre: il che, a ben vedere, dovrebbe rappresentare un interessante strumento per consentire di “ridisegnare” la fisionomia e/o il perimetro del gruppo in funzione del superamento della crisi [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3-4 - 2019