Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Il privilegio generale sui mobili a favore dei crediti dell'impresa artigiana (di Maura Garcea, Ricercatore di Diritto commerciale nell’Università La Sapienza di Roma)


Il lavoro si occupa del tema del privilegio generale mobiliare riconosciuto dal codice civile ai crediti dell’impresa artigiana. Nella prima parte l’articolo ripercorre il trattamento riservato dal legislatore all’impresa artigiana nel corso degli anni (dall’entrata in vigore del codice civile sino al 2012), e, in particolare, si sofferma sui diversi contenuti che la fattispecie “impresa artigiana” ha mostrato nel tempo. Nella seconda parte, il lavoro si concentra su uno degli snodi problematici più delicati in materia, vale a dire il significato precettivo da attribuire alla regola che detta l’obbligo di iscrizione nell’albo provinciale delle imprese artigiane, in quanto condizione, dal 2012, per l’accesso al riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5,c.c.

The work deals with the issue of the chattel lien provided by the Civil Code to the credits of a crafts enterprise. In the first part of the article, the Author considers the rules about the features of the crafts enterprise since the Civil Code up to 2012. In the second part of the article, the Author deals with the obligation of the enterprises to enter in the crafts enterprises public register. Indeed, since 2012, the granting of the chattel lien consists of the registration in this public register for its application, in accordance with the art. 2751-bis, n. 5, of the Civil Code.

SOMMARIO:

1. La fattispecie dell'impresa artigiana dal codice civile alla novella del 2012 - 1.1. Il sistema originario del codice civile - 1.2. L'entrata in vigore della L. 25 luglio 1956, n. 860 - 1.3. La legge-quadro del 1985 - 1.4. La nuova regola in tema di privilegio generale sui mobili - 1.5. Le conseguenze della riforma del titolo V della Costituzione - 2. Il privilegio generale sui mobili a favore dei crediti dell'impresa artigiana e il problema dell'iscrizione nell'albo provinciale - 2.1. L'efficacia costitutiva dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e la ripartizione dell'onere della prova - NOTE


1. La fattispecie dell'impresa artigiana dal codice civile alla novella del 2012

Il vagare dell’imprenditore artigiano o, meglio, della qualifica di attività di impresa artigiana, tra il codice civile e la legislazione speciale ha registrato, nel 2012, un’ulteriore, e al momento ultima, tappa. A seguito dell’entrata in vigore di uno dei tanti esempi di decretazione d’urgenza ispirati da un’esigenza di semplificazione in svariati settori dell’economia e della società, l’art. 2751-bis, 1° comma, n. 5, c.c., si è arricchito, ai fini della qualificazione di un’impresa come artigiana e, conseguentemente, dei suoi crediti come assistiti da un privilegio generale sui mobili, del seguente inciso: “definito ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”. Per comprendere meglio il senso di questa ultima innovazione, appare utile ripercorrere le diverse letture che, a partire dall’entrata del codice civile del 1942, hanno contribuito nel tempo a ricostruire la figura dell’imprenditore e dell’impresa artigiana. Per comodità espositiva, si sono isolate quattro diverse fasi della riflessione teorica e pratica, corrispondenti a quattro diversi assetti dell’ordinamento in materia: 1) la fase che si estende dal 1942 all’entrata in vigore della (prima) legge in materia di artigianato (L. 25 luglio 1956, n. 860, recante “Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane”); 2) il periodo di vigenza della legge del 1956 che si conclude nel 1985 con l’entrata in vigore della (seconda) legge-quadro in materia di artigianato che abroga la prima (L. 8 agosto 1985, n. 443, “Legge-quadro per l’artigianato”); 3) la fase che inizia nel 1985 e si estende sino al 2012, anno nel quale viene modificato l’art. 2751-bis, n. 5, c.c., attraverso l’introduzione dell’inciso poc’anzi ricordato; 4) infine, il periodo attuale nel quale la dottrina e la giurisprudenza si confrontano con la novellata formulazione della norma in tema di privilegio dei crediti artigiani. In premessa, è da precisare che il riconoscimento di un privilegio generale mobiliare a favore dei crediti artigiani, e, più in generale, l’intera previsione dell’art. 2751-bis, ha fatto il suo ingresso nel codice civile nel 1975 ad opera della L. n. 426 del 29 luglio 1975, testo legislativo avente ad oggetto una significativa riscrittura del sistema codicistico dei privilegi con l’obiettivo [continua ..]


1.1. Il sistema originario del codice civile

Come noto, nel codice civile, con specifico riferimento all’ambito della produzione professionale di beni e servizi, l’imprenditore artigiano è innanzitutto menzionato nell’art. 2083, rubricato “Piccoli imprenditori”. Ugualmente noto è che tale articolo si apre con una elencazione di alcuni esemplari socio-economicamente diffusi di piccoli imprenditori, per chiudersi con un criterio generale in virtù del quale si considerano piccoli imprenditori “coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” [3]. La qualifica di imprenditore artigiano, dunque, è da apprezzarsi, quantomeno nell’impianto codicistico, dal punto di vista delle modalità di svolgimento dell’at­tività che ne connotano la dimensione, e non invece sotto il profilo della qualità dei beni prodotti e/o dei servizi prestati, come, ad una prima lettura ed in considerazione del significato attribuito nel linguaggio comune all’espressione “prodotto artigianale”, si sarebbe portati a ritenere. In altri termini, per stabilire quando ci si trova dinnanzi ad un imprenditore artigiano, l’interrogativo da porsi nei suoi riguardi deve essere formulato avendo in mente il “come esercita un’attività professionale di produzione di beni e/o di prestazione di servizi” e non, invece, “quali sono i beni che produce e/o i servizi che presta”. Nella stessa relazione al codice civile del 1942, al par. 836, si afferma che il codice non può entrare nel merito dei criteri di distinzione “tra agricoltore e coltivatore diretto del fondo, tra industriale e artigiano, tra commerciante e piccolo commerciante, poiché questi criteri sono legati alla particolare natura dei diversi settori della produzione. Il codice si limita pertanto a porre il criterio generale, secondo cui deve considerarsi piccolo imprenditore, qualunque sia la natura della sua attività economica, colui che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente (si intende anche rispetto al capitale impiegato) con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, esclusi naturalmente gli esercenti una professione intellettuale, che hanno un autonomo statuto (art. 2083)” [4]. Si è infatti scelto [5] di basare la definizione [continua ..]


1.2. L'entrata in vigore della L. 25 luglio 1956, n. 860

A partire dalla metà degli anni ’70, proprio nell’ambito del codice civile, la qualifica di impresa artigiana acquista per la prima volta una sua specifica rilevanza ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751-bis, n. 5. Le sorti dell’imprenditore artigiano si separano parzialmente da quelle degli altri piccoli imprenditori, un analogo privilegio essendo riconosciuto anche ai coltivatori diretti (art. 2751-bis, n. 4), ma non ai piccoli commercianti. A seguito dell’entrata in vigore della (prima) legge in tema di artigianato, non soltanto ha fatto ingresso nel nostro ordinamento una articolata definizione di impresa artigiana non coincidente con quella del codice civile [15], ma, soprattutto, tale definizione contenuta nella legge speciale è stata testualmente dettata “a tutti gli effetti di legge”. Ne è conseguito, come è stato sottolineato [16], un effetto di “decodificazione” del modello dell’impresa artigiana; tale effetto, chiaro nell’impianto del legislatore, è stato a volte attenuato dalla giurisprudenza in tutti i casi nei quali, a fronte dell’enunciazione del principio secondo cui, in mancanza di una definizione di impresa artigiana nel codice civile, per stabilire la sussistenza o meno del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5, è necessario invocare la definizione contenuta nella legge del 1956, si è però sovente soggiunto che “la qualificazione artigiana, o non, dell’attività dell’imprenditore ai fini dell’applicazione del privilegio di cui al n. 5 dell’art. 2751-bis c.c., deve compiersi in base alla legge n. 860 del 1956 citata, costituente naturale integrazione (e cioè specificazione ed ampliamento), dell’art. 2083 c.c.” [17]. È da sottolineare che la legge speciale, diversamente da quanto stabilito dal legislatore del 1942, conteneva un riferimento testuale alla natura “artistica od usuale” dei beni prodotti e dei servizi prestati (art. 1) [18], il che emancipava la qualifica di impresa artigiana dall’esclusivo e in qualche modo asfittico ambito basato sulla dimensione (id est, sulle caratteristiche dell’organizzazione) per valorizzare anche il contenuto dell’attività, fermo restando che il profilo dimensionale rimaneva comunque tra i criteri [continua ..]


1.3. La legge-quadro del 1985

In questo processo di definizione dell’attività artigiana, un’ulteriore giravolta interpretativa è stata originata dall’abrogazione della legge del 1956 ad opera della legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443. La legge del 1985 contiene sia delle conferme sia delle novità rispetto al passato. Quanto alle conferme, ieri come oggi, la qualifica di impresa artigiana si basa (anche) sul possesso di determinati requisiti dimensionali relativi al numero degli addetti [23]; quanto alle novità, spicca la scomparsa vuoi della previsione in virtù della quale la definizione di impresa artigiana è dettata “a tutti gli effetti di legge”, vuoi del riferimento alla “natura artistica od usuale” dei beni prodotti insieme all’intro­duzione dell’inedito riferimento ai semilavorati, con la conseguenza di aver reso “labili e quasi evanescenti” i contorni del settore artigiano rispetto alla piccola impresa industriale [24], e con un ulteriore effetto di decolorazione, che si pone tutto sommato in linea con le scelte originarie del codice civile. La legge attualmente in vigore riconosce ancora una rilevanza alle “lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento” [25], ma solo in quanto species del più ampio genus “impresa artigiana”, nei confronti delle quali è dettato un criterio dimensionale ad hoc (art. 4, 1° comma, lett. c) [26]. Sia le conferme che le novità hanno provocato un significativo incremento delle attività di impresa che, oggi, possono vantare la qualifica di artigiane ed aspirare, previa iscrizione nell’apposito albo, a usufruire del regime di agevolazioni [27]. Il venir meno della valenza “universale” della definizione contenuta nella legge speciale ha fatto sì che riacquistasse centralità il ruolo del codice civile, con un effetto di “ricodificazione” del modello dell’im­presa artigiana [28]. A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 443/1985, e con particolare riferimento al riconoscimento del privilegio a favore dei crediti artigiani, la giurisprudenza, di legittimità e di merito, è maggioritaria nell’invocare la necessità che l’apporto del titolare o, in caso di forma societaria, della maggioranza dei soci, sia prevalente o preminente [29] rispetto [continua ..]


1.4. La nuova regola in tema di privilegio generale sui mobili

Veniamo, a questo punto, alla fase tuttora in corso con specifica attenzione alla disciplina del privilegio mobiliare sulla quale si tornerà più approfonditamente nei paragrafi successivi. Sino al 2012, come si è visto, il presupposto di applicazione dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c., è stato sempre identificato con il presupposto di applicazione/disapplicazione di tutte le regole privatistiche in tema di impresa artigiana; successivamente, a seguito della modifica intervenuta nel 2012, le sorti del privilegio artigiano si autonomizzano nel senso che il privilegio sarà riconosciuto solamente all’impresa che presenti le caratteristiche richieste dalla legge-quadro del 1985 [32]. Questo attuale assetto normativo è il frutto dell’inserimento, nell’art. 2751-bis, n. 5, c.c., dell’inciso “definita [l’impresa artigiana] ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”.


1.5. Le conseguenze della riforma del titolo V della Costituzione

Alcune battute, infine, in merito all’attuale portata della L. n. 443/1985 alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. La riforma costituzionale ha sottratto l’artigianato alla competenza concorrente di Stato e Regioni, con la conseguenza che, in virtù della vigente formulazione del­l’art. 117 Cost., tale materia appartiene ormai alla competenza residuale delle Regioni. Al fine di evitare vuoti normativi, e in ossequio al c.d. principio di continuità [33], fintantoché tutte le Regioni non si sono dotate di una legge in materia [34], ha continuato a trovare applicazione la normativa statale, destinata quindi ad essere disapplicata [35], quantomeno per ciò che concerne il settore delle agevolazioni pubbliche regionali. Può predicarsi comunque una perdurante vigenza della L. n. 443/1985 con riferimento ai profili di competenza legislativa ancora statale [36] e, quindi, per quanto qui interessa, essa costituirà ancora la fonte della fattispecie dell’impresa artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio codicistico. Qualora infatti si interpretasse il rinvio di cui all’art. 2751-bis come un rinvio fisso o recettizio ad una disposizione o ad una norma, allora la conseguenza sarebbe l’applicazione, una volta per tutte, della L. n. 443/1985; la soluzione alternativa, considerarlo cioè un rinvio formale o mobile ad una fonte, seppur in questo caso non specificata, comporterebbe invece l’applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia artigiana, quali che esse siano, di volta in volta, in un dato momento storico [37]. Il sistema della legge-quadro, comprensivo vuoi delle norme strettamente definitorie (artt. 3 e 4), vuoi della regola relativa agli effetti dell’iscrizione all’albo provinciale (art. 5), sembrerebbe conservare sine die rilevanza giuridica ai fini del riconoscimento del privilegio mobiliare, essendo al contempo destinato a convivere con plurimi, regionali, sistemi di pubblicità e di presupposti per l’accesso alle agevolazioni. E proprio la disciplina dell’albo provinciale e degli effetti dell’iscrizione, che, come si vedrà meglio più avanti, costituisce uno degli snodi problematici più delicati del tema qui trattato, fa già registrare diversità di contenuti nelle leggi regionali [continua ..]


2. Il privilegio generale sui mobili a favore dei crediti dell'impresa artigiana e il problema dell'iscrizione nell'albo provinciale

La novella legislativa del 2012 è da collocarsi nell’ambito di uno dei numerosi interventi “miscellanea”, che si susseguono ormai da anni, ispirati da esigenze di sviluppo e semplificazione del sistema economico [40]; in tale ottica, si può ritenere che ancorare il riconoscimento del privilegio alla sussistenza dei requisiti dettagliatamente prescritti dalla legge-quadro abbia avuto l’obiettivo di eliminare le incertezze e la non sicura prevedibilità delle decisioni basate sulla ricerca del significato di prevalenza da attribuire al criterio contenuto nell’art. 2083 c.c. Se questa può essere una soluzione ragionevole, essa, al contempo, non è stata in grado di fugare ogni dubbio interpretativo. Nella quasi totalità delle decisioni e delle discussioni che nel corso del tempo si sono occupate della ricostruzione della fattispecie dell’impresa artigiana – quale che sia la fase temporale presa di volta in volta in considerazione – un interrogativo è sempre rimasto sullo sfondo. Si sta facendo riferimento all’interrogativo avente ad oggetto l’efficacia dell’iscrizione nell’albo provinciale istituito dalla legge del 1956 e confermato dalla legge-quadro tuttora in vigore. La questione può articolarsi come segue: a) l’iscrizione all’albo è di per sé condizione sufficiente per l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge?;b) l’iscri­zione all’albo è altresì necessaria per l’accesso alle medesime agevolazioni? Sotteso all’interrogativo a) è il problema relativo alla portata dell’iscrizione vale a dire se l’adempimento pubblicitario integri o meno di per sé una presunzione di “artigianalità”, non essendo allora necessario fornire ulteriori dimostrazioni in tal senso da par­te del presunto imprenditore artigiano, e ricadendo quindi sulla controparte l’o­ne­­re di dimostrare un fatto estintivo o modificativo dei presupposti di accesso alle agevolazioni. Sotteso all’interrogativo b) è il problema dell’adempimento pubblicitario come co-elemento per la sussistenza di una “impresa artigiana” o, meglio, dei presupposti per l’accesso alle agevolazioni. In altri termini, è da chiedersi se la formalità dell’iscrizione sia da porsi o meno sullo [continua ..]


2.1. L'efficacia costitutiva dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e la ripartizione dell'onere della prova

Riprendendo l’interrogativo dal quale si sono prese le mosse, vale a dire la ricerca del significato da attribuire all’efficacia costitutiva dell’iscrizione di cui al 5° comma, art. 5, della L. n. 443/1985, il diritto della pubblicità delle imprese, come noto, conosce una forma di efficacia costitutiva dell’iscrizione. Pur con diversità di accenti, gli studiosi che si sono occupati della pubblicità commerciale, sono concordi nel ritenere che il significato precettivo minimo ed essenziale dell’efficacia costitutiva della pubblicità vada rintracciato nella circostanza che la formalità non è mai surrogabile con la prova della conoscenza effettiva dell’atto o del fatto iscritto, in ciò distinguendosi dall’efficacia dichiarativa del­l’iscri­­zione medesima [46]. Sotto questo aspetto, allora, l’effetto costitutivo evocato dalla legge in tema di artigianato si avvicina a quello derivante dall’iscrizione nel registro delle imprese: in entrambe le accezioni di costitutività, la formalità dell’iscrizione non è surrogabile con una differente prova, laddove la mancata iscrizione nell’albo provinciale non influisce né sul perfezionamento di un atto né sulla produzione di tutti i suoi effetti bensì preclude l’accesso alle agevolazioni; tale conclusione è ulteriormente dimostrata dalla circostanza che l’iscri­zione nell’albo speciale non sostituisce la pubblicità nel registro delle imprese [47], che deve in ogni caso avvenire seppur attraverso un procedimento ad hoc. Ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 581/1995, infatti, “La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l’iscrizione, e le successive denunce di modifica e di cessazione nell’albo delle imprese artigiane sono comunicate entro quindici giorni all’uf­ficio [del registro delle imprese] dalla commissione provinciale per l’artigianato. L’ufficio provvede, ai sensi dell’art. 8, 4° comma, della legge n. 580 del 1993, ad eseguire le relative annotazioni [48] nella sezione speciale del registro”. La disciplina della pubblicità delle imprese ha posto un ulteriore problema di coordinamento tra codice civile e leggi speciali; se ci si limitasse alla lettura della previsione dettata nell’art. 19 del d.P.R. n. [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3-4 - 2019