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La qualificazione degli atti di 'ordinaria amministrazione' nel concordato preventivo con riserva
Giovanni Battista Fauceglia, Dottore di ricerca in Economia e politiche dei mercati e delle imprese nell’Università degli Studi di Salerno
La nota esamina le novità rinvenienti in una recente sentenza della S.C. avente ad oggetto la prededucibilità dei crediti relativi ad atti “legalmente compiuti dal debitore” nel contesto del concordato preventivo con riserva. Viene analizzata, in primo luogo, la peculiarità della fase concordataria in oggetto, per procedere, di seguito, all’esame delle caratteristiche funzionali che l’atto deve presentare nel contesto caratteristico per la soluzione della crisi o dell’insolvenza dell’impresa, ciò in un giudizio di coerenza con la situazione nell’ambito della quale l’atto è posto in essere.
This note examines the news regarding the recent decisions of the S. C., having as object the predeductibility of the credits related to acts which are “legally performed by the debitor” in the context of preventive agreement with reservation. Firstly, the peculiarity of the arranged stage in object is analysed. Then, it procedes with the examination of the functional characteristics that the act has to present in the characteristic context for the solution of the crisis or the insolvency of the company, with a declaration of consistency regarding the situation in the area in which the act in designed.
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Sommario:
1. La natura del concordato preventivo con riserva o in bianco - 2. Il rapporto tra l’art. 167, 7° comma, e l’art. 111 L. Fall.: i criteri indicati dalla giurisprudenza - 3. La qualificazione dell’atto “legalmente compiuto dal debitore” nel contesto del concordato preventivo con riserva - 4. Le prospettive che si rinvengono nel Codice della crisi e dell’insolvenza - NOTE
1. La natura del concordato preventivo con riserva o in bianco La S.C. con due sentenze “gemelle” depositate e pubblicate nello stesso giorno, n. 14713/2019 e n. 14733/2019, a seguito di sollecitazione del Procuratore generale, ha enunciato principi di diritto in tema di riconoscimento della prededuzione ai crediti di terzi maturati nel corso di una domanda prenotativa di concordato. In via preliminare, è opportuno esaminare, sia pure sinteticamente, la natura del concordato preventivo “in bianco” o “con riserva”, come disciplinato dall’art. 161, 6° comma, L. Fall. La progressività delineata dalla norma tra il deposito della domanda relativa alla procedura prenotativa (con conseguente ammissione) e il deposito della proposta definitiva di concordato, se ha influenzato la incertezza semantica dell’istituto e la sua stessa ricostruzione processuale, ha comunque consentito ad una parte della dottrina di negare l’appartenenza del concordato con riserva alla figura [continua ..]
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2. Il rapporto tra l’art. 167, 7° comma, e l’art. 111 L. Fall.: i criteri indicati dalla giurisprudenza Una volta conseguito il risultato interpretativo innanzi detto, la sentenza esamina la disposizione contenuta nell’ultima parte del 7° comma dell’art. 161 L. Fall., a mente della quale «i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art. 111», disposizione che va letta in uno al 2° comma dell’art. 111 L. Fall., il quale recita: «sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge». Come è noto, al fine di chiarire la portata del precetto normativo in tema di prededuzione, il legislatore con l’art. 11, 3°-quater comma, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 9 (con rilievo sull’interpretazione del 7° comma dell’art. 161) [continua ..]
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3. La qualificazione dell’atto “legalmente compiuto dal debitore” nel contesto del concordato preventivo con riserva Per quanto riguarda i “crediti” derivanti da atti “legalmente compiuti dal debitore”, con riferimento all’ultima parte del 7° comma dell’art. 161 L. Fall., a mente del quale «i crediti dei terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art. 111», la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto riferimento ai profili generali connessi alla stessa nozione di “attività d’impresa”, così ritenendo che la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fosse rinvenibile nella coerenza dell’atto con la struttura organizzativa e le dimensioni dell’impresa [15]. È noto che la prededucibilità del credito di cui all’art. 161, 7° comma, L. Fall., resta (in primis) di tipo endoconcordatario, ed in questa prospettiva può ritenersi che ciò rivesta un significato [continua ..]
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4. Le prospettive che si rinvengono nel Codice della crisi e dell’insolvenza Il criterio seguito dalla Cassazione risulta coerente anche alle indicazioni che si rinvengono nel Codice della crisi e dell’insolvenza (non a caso, richiamato in motivazione), il cui art. 46, 4° comma, conferma il principio a mente del quale «i crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili», ma è lo stessa norma nel 2° comma a precisare che la domanda di autorizzazione al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione deve contenere idonee informazioni sul contenuto del piano, affidando al Tribunale la possibilità di assumere ulteriori informazioni anche da terzi, oltre che ottenere il parere del commissario giudiziale, se nominato [26]. Per quanto la norma faccia riferimento alla richiesta di autorizzazione al Tribunale (che, naturalmente, può essere presentata dopo il deposito della domanda prenotativa, rectius di “accesso alla [continua ..]
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