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Concordato preventivo, spossessamento 'attenuato' e cautela penale
Roberto Ranucci, Ricercatore di Diritto commerciale nell’Universitas Mercatorum
Il contributo affronta la problematica della “concorrenza” tra l’organo amministrativo della società, l’amministratore giudiziario nominato in sede penale e il commissario giudiziale, nella procedura di concordato preventivo in continuità. Traendo spunto dal provvedimento in commento, al momento privo di precedenti in termini, l’Autore ricostruisce i poteri spettanti all’amministratore giudiziario – differenziando tra sequestro di azienda e di partecipazioni sociali (ed escludendo l’esistenza del sequestro di società) – e le possibili interazioni con gli organi sociali e della procedura concorsuale.
The contribution deals with the “competition” between the corporate directors, the judicial administrator appointed in criminal proceedings and the judicial commissioner, in the procedure of arrangement with creditors. By commenting the decision, without precedent, the Author reconstructs the powers of the judicial administrator – differentiating between seizure of a farm and of social participations (and excluding the existence of the seizure of company) – and the possible interactions with the corporate directorsand the judicial commissioner.
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Sommario:
1. L’assenza del legislatore nei rapporti tra sequestro penale e concordato preventivo - 2. Gestione dell’impresa e rappresentanza sociale. L’inesistenza del sequestro di società e l’indifferenza dell’organizzazione corporativa rispetto alla misura reale del sequestro - 3. La permeabilità al sequestro del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori in sede di concordato - 4. L’interazione tra organi nella decisione del Tribunale di Benevento: critiche - NOTE
1. L’assenza del legislatore nei rapporti tra sequestro penale e concordato preventivo Il provvedimento in commento affronta una tematica che, per quanto consta, è inedita in giurisprudenza: la funzione e i rapporti tra organi della società, della procedura concorsuale di concordato preventivo e dell’autorità penale che ha disposto il sequestro sui beni dell’imprenditore. La questione è inedita anche da un punto di vista legislativo. La circostanza non sorprende atteso che il legislatore solo recentemente (nel c.d. Codice antimafia, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 63 e 64, prima e nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, artt. 317 ss., poi) è intervenuto per disciplinare i rapporti tra sequestro e fallimento, che pure è stato oggetto di un annoso dibattito sia a livello dottrinario che giurisprudenziale [1]. In tale ambito i problemi erano legati alla necessità di stabilire i poteri spettanti agli organi coinvolti (fallimentari, penali, sociali), [continua ..]
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2. Gestione dell’impresa e rappresentanza sociale. L’inesistenza del sequestro di società e l’indifferenza dell’organizzazione corporativa rispetto alla misura reale del sequestro Il sequestro di azienda, in quanto misura reale, non può avere effetti sull’organizzazione societaria, nel senso di sostituzione ovvero revoca dell’organo amministrativo [5], né può determinare un vincolo di indisponibilità sulle partecipazioni della società, né ancora il blocco dell’iscrizione del mutamento di cariche sociali [6]. Invero, nella giurisprudenza, in ragione anche di una non felice formulazione dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. che annovera tra i beni suscettibili il sequestro la società, si era giunti a riconoscere l’esistenza del sequestro di società (locuzione che è presente anche nel provvedimento di sequestro relativo al procedimento in analisi). Invero, tale “figura” non è ammissibile poiché la società non è oggetto ma soggetto di diritto: l’imprenditore. Al riguardo “dovrebbe essere quasi [continua ..]
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3. La permeabilità al sequestro del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori in sede di concordato L’indisponibilità, giuridica e/o materiale del bene, risulta essere «la caratteristica comune del genus sequestro, quale che sia il settore dell’ordinamento nel quale esso viene a operare» [22]. E, in effetti, l’apposizione del sequestro determina una limitazione più o meno penetrante dei poteri normalmente esercitabili dal possessore ovvero dal proprietario del bene vincolato [23]. L’apposizione del vincolo ha come effetto la separazione del patrimonio sequestrato dal destinatario del provvedimento e, dunque, la creazione di un patrimonio separato. Invero, è ricorrente in giurisprudenza [24] l’affermazione secondo cui i beni sequestrati costituiscono un patrimonio separato di cui il custode è il rappresentante. In effetti, seppur molto risalente, la giurisprudenza di Cassazione a Sezioni Unite, aveva considerato come separato il patrimonio [continua ..]
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4. L’interazione tra organi nella decisione del Tribunale di Benevento: critiche Il commento del provvedimento in epigrafe non può esulare dal provvedimento di sequestro, in quanto elemento interpretativo necessario per stabilire i poteri dell’amministratore giudiziario nominato. Ed, invero, tale provvedimento ha disposto il sequestro del «denaro, dei beni mobili e immobili, dei veicoli e delle partecipazioni e dei titoli nella diretta disponibilità della società prevenuta, con facoltà di disposizione e d’uso esclusivamente da parte dell’amministratore giudiziario e per finalità di ufficio, dei rapporti bancari, del denaro e dei beni strumentali strettamente collegati all’esercizio dell’impresa». Oltre ciò, il provvedimento ha disposto anche il sequestro della società. Ad avviso della dottrina e della giurisprudenza, per aversi sequestro di azienda è necessario che il provvedimento cautelare abbia ad oggetto non il singolo bene, ma tutti [continua ..]
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