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A proposito della liquidazione in favore dei creditori dell'indennizzo da eccessiva durata delle procedure concorsuali
Giacinto Parisi, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile nell’Università di Roma Tre
Lo scritto esamina il tema dell’individuazione del dies a quo nel contesto delle procedure concorsuali ai fini della liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione in favore dei creditori, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89. Si analizzano i vari orientamenti emersi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, affermandosi, infine, la preferibilità della tesi che fa decorrere il predetto termine dal momento della proposizione da parte dei creditori della domanda di insinuazione al passivo.
The paper examines the issue of the identification of the relevant moment from which the length of the insolvency procedure is relevant for the payment of the compensation for equitable reparation in favor of creditors, pursuant Italian Law March 24th, 2001, n. 89. The different views that emerged in the case-law of the Italian Supreme Court are analysed, eventually affirming the preferability of the thesis that identifies said starting moment in the creditor filing the claim which allows him to enter into the insolvency procedure.
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Sommario:
1. La ragionevole durata delle procedure concorsuali e il diritto alla liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione - 2. L’individuazione del termine da cui calcolare la durata della procedura concorsuale rilevante per i creditori ai fini della liquidazione dell’indennizzo - 3. La tesi avallata dall’ordinanza della Suprema Corte n. 21200/2018. Critica - 4. La tesi che fa decorrere il termine dalla dichiarazione di fallimento. Critica - 5. La preferibile tesi che fa decorrere il termine dal deposito dell’istanza di insinuazione al passivo - NOTE
1. La ragionevole durata delle procedure concorsuali e il diritto alla liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione Le procedure concorsuali, per essere “giuste” ai sensi dell’art. 111 Cost., devono avere, tra le altre cose [1], una durata ragionevole [2]. Il principio testé enucleato si è affermato nell’ordinamento italiano in tempi relativamente recenti, dopo essere stato elaborato nell’ambito della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a partire dalla metà degli anni novanta del secolo scorso [3]. Il recepimento di tali orientamenti giurisprudenziali da parte dei giudici interni è poi avvenuto all’indomani dell’introduzione nell’ordinamento italiano della L. 24 marzo 2001, n. 89 (la c.d. legge Pinto), la quale, come è noto, ha predisposto un meccanismo per la liquidazione degli indennizzi dovuti a coloro che hanno subito un danno da irragionevole ritardo del processo [4]. In realtà, nella sua formulazione originaria la c.d. legge Pinto non [continua ..]
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2. L’individuazione del termine da cui calcolare la durata della procedura concorsuale rilevante per i creditori ai fini della liquidazione dell’indennizzo In un contesto in cui la durata irragionevole delle procedure concorsuali appare essere un problema, allo stato, ancora irrisolto, le istanze di liquidazione dell’indennizzo dovuto a titolo di equa riparazione si sono moltiplicate [17] e, con esse, le problematiche interpretative poste dalla disciplina di cui alla L. n. 89/2001 [18], tanto da indurre alcuni ad auspicare la totale eliminazione del procedimento speciale in questione [19]. Tra i contrasti interpretativi di cui è fatto sopra cenno, vi è la questione, affrontata dall’ordinanza della Suprema Corte in commento, relativa all’individuazione del momento da cui la pendenza della procedura concorsuale diviene rilevante per i creditori del fallimento ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo e, quindi, per la liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione in caso di ritardi nella sua conclusione, ai sensi dell’art. 2, L. n. [continua ..]
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3. La tesi avallata dall’ordinanza della Suprema Corte n. 21200/2018. Critica Secondo una prima tesi, emersa dapprima nella giurisprudenza di merito e, poi, avallata anche dall’ordinanza della Suprema Corte n. 21200/2018 in commento, il dies a quo per il computo del periodo di irragionevole durata della procedura concorsuale decorre per i creditori dal momento in cui essi vengono ammessi, tempestivamente o tardivamente, al passivo [22]. Tale opinione muove dalla considerazione per cui solamente a partire dall’ammissione al passivo il creditore diventa parte in senso proprio della procedura concorsuale, mentre, in precedenza, egli sarebbe estraneo all’esecuzione collettiva, potendo al più vantare una mera aspettativa al proprio soddisfacimento sulla base degli accantonamenti effettuati nell’ambito dei riparti parziali, ai sensi dell’art. 113 L. Fall. Accedendo a tale tesi, si dovrebbe poi ritenere che la fase di accertamento della pretesa creditoria che si svolge nel contesto del procedimento [continua ..]
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4. La tesi che fa decorrere il termine dalla dichiarazione di fallimento. Critica Come si è detto, sulla questione dell’individuazione del dies a quo per il computo del termine di durata ragionevole delle procedure concorsuali si erano formati in passato, nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, due ulteriori orientamenti, pure richiamati nell’ordinanza in commento, che si è per converso posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza preesistente. In particolare, secondo un primo orientamento, il momento di decorrenza della durata della procedura concorsuale rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo da equa riparazione andrebbe individuato anche per i creditori dal momento della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento [26]. A sostegno di tale opzione ermeneutica – in assenza di alcun cenno motivazionale nelle pronunce che pure ad essa hanno prestato adesione – si potrebbe argomentare nel senso per cui, se è vero che al momento della [continua ..]
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5. La preferibile tesi che fa decorrere il termine dal deposito dell’istanza di insinuazione al passivo Non resta, dunque, che esaminare la terza ed ultima tesi affermatasi in ordine alla questione che qui ci occupa, secondo cui il dies a quo da cui computare la durata della procedura concorsuale per i creditori ai fini della liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione deve essere individuato nel momento in cui essi propongono la domanda di insinuazione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 93 L. Fall. [29]. Tale posizione appare invero preferibile rispetto alle altre in precedenza esaminate, innanzitutto, in quanto coerente con la disciplina della c.d. legge Pinto e con la legge fallimentare e, poi, perché consente, meglio delle diverse posizioni sopra illustrate, da un lato, di tutelare il diritto dei creditori ad ottenere ristoro del pregiudizio effettivamente subito a causa della durata irragionevole della procedura fallimentare e, dall’altro, di garantire l’esigenza di contenere gli esborsi che devono essere effettuati [continua ..]
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