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Sull'ammissibilità della domanda di concordato preventivo 'di gruppo' con cessione parziale dei beni
Matteo Di Fabio, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche nell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara
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Commento
Sommario:
1. Le questioni rimesse alla S.C. - 2. Limiti di (in)ammissibilità del concordato preventivo con cessione parziale dei beni: giurisprudenza versus dottrina - 3. Una possibile lettura sull’ammissibilità del concordato preventivo parziale “di gruppo” liquidatorio - 4. (Segue): l’interpretazione alla luce del D.Lgs. n. 14/2019 - NOTE
1. Le questioni rimesse alla S.C. La sentenza in epigrafe torna a pronunciarsi sull’ammissibilità ex. art. 162 L. Fall. della proposta di concordato preventivo liquidatorio con cessione parziale dei beni ai creditori. Il caso si riferisce ad una domanda di concordato preventivo di “gruppo”, che prevedeva la soddisfazione parziale dei creditori (chirografari) di alcune società attraverso il ricavato della liquidazione di una sola parte del loro patrimonio e la destinazione del residuo attivo monetizzato al soddisfacimento dei creditori delle altre società appartenenti al “gruppo”. Il Supremo Collegio ritiene che la fattispecie di concordato preventivo di gruppo con cessione parziale dei beni ai creditori realizzi una palese violazione del principio dell’art. 2740 c.c., considerato che l’effetto esdebitatorio ex art. 184 L. Fall. imporrebbe la messa a disposizione ai creditori concorsuali di tutti i beni del debitore. I giudici [continua ..]
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2. Limiti di (in)ammissibilità del concordato preventivo con cessione parziale dei beni: giurisprudenza versus dottrina La decisione della S.C. ripropone il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull’ammissibilità di una proposta concordataria con cessione parziale dei beni ai creditori. La giurisprudenza è saldamente orientata nel senso di giudicare inammissibile una proposta di concordato preventivo liquidatorio che preveda la cessione parziale di beni ai creditori, in quanto ritenuta in violazione del principio inderogabile di attuazione della responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 c.c. [1]. I giudici escludono inoltre l’applicazione della norma dell’art. 1977 c.c., secondo cui il debitore può cedere ai creditori anche solo parte delle proprie attività [2]. Si sostiene infatti che la cessione dei beni di diritto comune sia in grado di offrire ai creditori una garanzia (attraverso la responsabilità illimitata del debitore) preclusa nella cessio bonorum concordataria, dove, invece, [continua ..]
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3. Una possibile lettura sull’ammissibilità del concordato preventivo parziale “di gruppo” liquidatorio A fronte dei dubbi sollevati in dottrina sulla convenienza economica di un concordato preventivo con cessio parziale dei beni di una società monade, si è sostenuto, già prima della Riforma portata dal D.Lgs. n. 14/2019, che proposte di tal specie possano trovare applicazione se formulate nell’ambito di un concordato di gruppo [13]. Invero, la dottrina ha ammesso la possibilità, per le imprese in crisi appartenenti ad un gruppo, di presentare, con ricorso congiunto, un piano unitario di regolazione della crisi che preveda, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive delle società appartenenti al gruppo, sulla quale la dottrina maggioritaria è consolidata [14], la cessione di parte dell’attivo di una società del gruppo (solitamente la “madre” più patrimonializzata) a beneficio dei creditori delle altre società [continua ..]
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4. (Segue): l’interpretazione alla luce del D.Lgs. n. 14/2019 L’analisi sulla legittimità del concordato preventivo “di gruppo” con cessione parziale dei beni non può non confrontarsi con le previsioni del D.Lgs. n. 14/2019 (CCI). L’art. 284, 1° comma, CCI riconosce a ciascuna impresa in crisi o insolvenza (appartenente ad un gruppo) la possibilità di presentare con un unico ricorso una domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, depositando un piano unitario o più piani reciprocamente collegati e interferenti. La proposta concordataria, ferma restando l’autonomia delle masse attive e passive delle imprese (3° comma), deve contenere le ragioni di maggiore convenienza che la presentazione del piano unitario o di piani collegati e interferenti possa portare ai creditori delle singole imprese del gruppo in termini di loro miglior soddisfacimento (4° comma). Invero, è apparso – già dai primi commenti – che, da un lato, il legislatore [continua ..]
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NOTE