<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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La nuova disciplina del concordato minore tra semplificazioni e complicazioni (di Pasqualina Farina, Professore associato di Diritto processuale civile nell’Università “La Sapienza“ di Roma)


Il presente scritto si propone di illustrare le novità di matrice processuale che il c.d. Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha apportato all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ridenominato dal legislatore concordato minore.

This paper aims to show the new procedural rules introduced by the Code of crisis and insolvency on the issue of the composition of the crisis by over-indebtedness, so called “concordato minore”.

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SOMMARIO:

1. Dall’accordo di composizione della crisi nella L. n. 3/2012 al concordato minore ex artt. 74 ss. c.c.i. - 2. La giurisdizione e la competenza - 3. La domanda di concordato minore. Legittimazione e contenuto - 4. Le disposizioni, in materia di accordo, presenti nella legge sovraindebitamento e non riprodotte nella disciplina del concordato minore - 5. Il ricorso e la relazione dell’OCC - 6. L’inammissibilità della domanda - 7. Il decreto di apertura - 8. Il voto e le modifiche alla proposta - 9. Il subprocedimento di omologazione - 10. Il rigetto dell’omologa e l’apertura della liquidazione - 11. La fase di esecuzione ed il rendiconto - NOTE


1. Dall’accordo di composizione della crisi nella L. n. 3/2012 al concordato minore ex artt. 74 ss. c.c.i.

Nella primissima disciplina del sovraindebitamento contenuta nella L. n. 3/2012 l’accordo di composizione della crisi è stato concepito dal legislatore sulla falsariga dell’art. 182-bis L. Fall.: premesso il carattere negoziale del nuovo istituto, i cre­ditori avrebbero potuto aderire alla proposta del debitore, ma, in difetto, avrebbero dovuto essere integralmente soddisfatti. Con le modifiche apportate alla L. n. 3/2012 ad opera del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 – successivamente convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – il regime del­l’accordo di composizione delle crisi ha subito una netta virata, avvicinandosi significativamente a quello del concordato preventivo: l’originaria struttura negoziale ha ceduto alla regola per cui l’approvazione della proposta ad opera della maggioranza qualificata (60% dei crediti ammessi al voto ex art. 11, 2° comma) vincola i creditori dissenzienti, con un conseguente effetto esdebitatorio anche nei confronti di questi ultimi (art. 11, 3° comma). Altre e rilevanti sono le previsioni dal contenuto analogo a quelle proprie del concordato preventivo. Basti al riguardo considerare che: i) non hanno diritto di voto i creditori privilegiati (salvo rinunzia in tutto in parte alla garanzia), il coniuge del debitore, i parenti ed affini entro il quarto grado, i cessionari o gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta (art. 11, 2° comma); ii) il consenso alla proposta è prestato nelle forme del silenzio-assenso (art. 11, 1° comma) [1]. Nonostante il nomen di «accordo», la procedura regolata dalla legge sovraindebitamento deve, dunque, essere considerata come una species appartenente al genere «concordati» e non a quello dei «contratti» [2]. Una vistosa, significativa differenza con la disciplina del concordato preventivo va, tuttavia, individuata nella legittimazione all’accordo, riconosciuta sia in capo all’imprenditore (non fallibile), sia al consumatore. L’accordo modellato sulla struttura di una procedura concordataria – qual è il concordato preventivo – destinata agli imprenditori fallibili, è istituto di fatto a disposizione dei semplici consumatori, nonostante presenti una struttura complessa e/o poco snella per comporre le crisi da [continua ..]


2. La giurisdizione e la competenza

Con particolare riferimento alla giurisdizione, nel concordato minore le regole coincidono con quelle dettate dagli artt. 26 ss. del Titolo III, dedicato alle procedure maggiori, in forza del rinvio di carattere generale contenuto nell’art. 65, 2° comma, c.c.i., visto poc’anzi. Quanto all’art. 26, c.c.i. va detto che la norma ribadisce un principio già in parte contenuto nell’art. 9 L. Fall. in forza del quale l’imprenditore che ha all’estero il c.d. comi (center of main interests), può essere assoggettato ad una procedura concorsuale – e, quindi, alla giurisdizione italiana – quando ha una dipendenza in Italia; e ciò anche se è stata aperta analoga procedura all’estero [4].
Il principio contenuto nell’art. 9 L. Fall. viene così esteso a tutte le procedure concorsuali, mentre nel regime attuale è limitato alla sola dichiarazione di fallimento. Il 2° comma dell’art. 26 c.c.i. stabilisce che il trasferimento del comi all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insol­venza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore. La norma riporta più correttamente nell’alveo della disciplina sulla giurisdizione il 2° comma dell’art. 9, dedicato alla competenza, e anche in questo caso, dopo aver sostituito alla sede principale il c.d. comi, estende il principio oggi limitato al fallimento a tutte le procedure regolate dal c.c.i. Tornando al concordato minore va precisato che il problema di apertura di procedure di insolvenza o crisi in più di un paese, si pone in concreto non solo per gli imprenditori sottratti alle procedure maggiori, ma anche per il professionista ,come lascia intendere il Considerando 9, Regolamento n. 848/2015 ove si stabilisce espressamente che il regolamento si applica alle procedure di insolvenza, «indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato». Ciò comporta che, a norma dell’art. 36, 4° comma, c.c.i., il Tribunale, quando apre una procedura transfrontaliera ai sensi del [continua ..]


3. La domanda di concordato minore. Legittimazione e contenuto

Alla luce delle definizioni fornite dall’art. 2, espressamente richiamato dal 1° com­ma dell’art. 74 c.c.i., gli imprenditori legittimati alla proposizione della domanda sono i soggetti che, in via alternativa, provano: i) il mancato superamento delle soglie di cui all’art. 2, lett. d); ii) il carattere agricolo dell’attività imprenditoriale svolta [9]; iii) la permanenza del carattere della start-up, oltre al mancato superamento del termine di sessanta mesi ex art. 25, D.L. n. 179/2012, scaduti i quali la società perde la qualifica di start-up [10]. In quest’ultimo caso la proposta di concordato è consentita solo se l’impresa (che è necessariamente una società di capitali o cooperativa) presenta i caratteri di cui all’art. 2, lett. d), c.c.i. Quanto ai professionisti, la domanda di concordato minore può essere legittimamente presentata dalle associazioni professionali; dagli studi professionali associati, nonché dalle società professionali ex L. n. 183/2011. Dal 1° comma dell’art. 74 c.c.i. si evince, come già anticipato, che la domanda di concordato minore è finalizzata alla continuazione dell’attività imprenditoriale o professionale. Analogamente al concordato preventivo, una proposta con finalità esclusivamente liquidatorie assume carattere residuale, come riprova il fatto che – a mente del 2° comma del suddetto art. 74 – è consentita esclusivamente se contempla delle «risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori», sulla falsariga di quanto previsto per il concordato preventivo. Ad un tem­po, però, tale previsione si discosta da quella analoga contenuta dall’art. 84, 4° com­ma, c.c.i. dove si prevede – per il concordato preventivo liquidatorio – che l’apporto di risorse esterne deve incrementare il soddisfacimento dei creditori chirografari di almeno il 10% (rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale) e si precisa che il suddetto soddisfacimento non può essere inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario. La scelta del legislatore sembra nel senso di abbandonare, per il concordato minore, il riferimento a qualsiasi soglia o valore percentuale: [continua ..]


4. Le disposizioni, in materia di accordo, presenti nella legge sovraindebitamento e non riprodotte nella disciplina del concordato minore

Tra le altre disposizioni presenti nella legge sovraindebitamento che non sono state riprodotte per il concordato minore, vanno segnalate: a) le limitazioni – da indicare nel piano e nella proposta – all’accesso al mercato del credito al consumo, agli strumenti di pagamento elettronico a credito, nonché alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari (art. 8, 3° comma, L. sovraind.); b) l’affidamento del patrimonio del debitore a un gestore per la liquidazione, vale a dire l’OCC ovvero un professionista dotato dei requisiti previsti richiesti per il curatore ex art. 28 L. Fall., nominato dal giudice (art. 7 L. sovraind.); c) la dilazione del pagamento (ma non la falcidia) per i crediti erariali quali tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate (art. 7 L. sovraind.). Se le limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo hanno perso qualsiasi funzionalità (al consumatore è espressamente preclusa la domanda di concordato minore), la liquidazione del patrimonio non sembrerebbe più necessariamente affidata ad un liquidatore ma, per un’esigenza di contenimento dei costi, allo stesso debitore, salvo precisare sin da subito che (in forza del richiamo operato dall’art. 74, 4° comma, alle norme in tema di concordato preventivo), l’eventuale attività liquidatoria deve comunque avvenire con modalità di tipo competitivo. Del resto, che le vendite concordatarie presentino natura coattiva, essendo dirette alla soddisfazione dei creditori ed all’attuazione dell’art. 2740 c.c., è circostanza ormai pacifica come peraltro confermato dalla disciplina prevista dall’art. 114 c.c.i. per il concordato preventivo. Quanto ai crediti erariali e previdenziali, la mancata riproduzione dell’art. 7 L. sovraind. induce a ritenere che nel concordato minore trovi ingresso la falcidiabilità di crediti erariali e tributari (sempre in forza del richiamo effettuato dall’art. 74, 4° comma) con conseguente operatività dell’art. 85, 5° comma, c.c.i., in forza del quale la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, e [continua ..]


5. Il ricorso e la relazione dell’OCC

La disciplina della domanda di concordato minore è regolata dagli artt. 75 s. c.c.i. In mancanza di prescrizione specifica, si deve ritenere che a norma dell’art. 37 c.c.i., sull’iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’in­solvenza, le forme siano quelle del ricorso. A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore per la quale il legislatore ha escluso espressamente l’ob­bligo di difesa tecnica, (art. 68, 1° comma), il patrocinio del difensore presenta, nel concordato minore, carattere necessario: in difetto di una previsione apposita, opera la regola generale sulla obbligatorietà della difesa tecnica posta dall’art. 9, 2° comma, c.c.i. [16]. Viene così superata l’interpretazione della Suprema Corte secondo la quale il patrocinio del difensore non sia necessario nella fase di apertura, perché la domanda va sottoscritta dal solo debitore, sulla falsariga di quanto stabilito dall’art. 161 L. Fall. [17]. La nuova disciplina consente dunque di affermare che l’assistenza del difensore munito di specifico mandato è sempre necessaria, anche se nell’OCC che coadiuva il debitore sia presente un avvocato che si occupi degli aspetti tecnici della domanda [18]. Il ricorso è accompagnato dal piano, che chiarisce la complessiva attività di ristrutturazione finanziaria e patrimoniale funzionale al soddisfacimento dei creditori ed al superamento della crisi. A differenza dell’art. 87 c.c.i. che, per il concordato preventivo, elenca il contenuto necessario del piano, nulla in tal senso è previsto per il concordato minore. Anche se la scelta operata dal legislatore è chiaramente nel senso di non appesantire gli oneri del debitore che accede a quest’ultima procedura, ci sembra che il piano debba comunque individuare in maniera chiara i costi ed i ricavi determinati dalla prosecuzione dell’attività, le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 87, 1° comma, c.c.i. per il concordato preventivo. Si tratta di una scelta obbligata, imposta dalla funzione propria del piano: anche nel concordato minore il piano ha lo scopo di illustrare ai creditori la situazione esistente, le cause del sovraindebitamento, le misure necessarie al superamento della crisi, ecc. [continua ..]


6. L’inammissibilità della domanda

L’art. 77 c.c.i. individua le ipotesi di inammissibilità della domanda. In particolare l’esame del giudice, una volta depositato il ricorso, ha ad oggetto: la completezza del corredo informativo e documentale di cui agli artt. 75 e 76; la sussistenza di requisiti dimensionali che eccedono i limiti previsti dall’art. 2, 1° comma, lett. d), nn. 1), 2) e 3); la dichiarazione di esdebitazione conseguita nei cinque anni precedenti la domanda; ovvero l’avvenuta concessione dell’esdebitazione per due volte, indipendentemente dal periodo di riferimento; il compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori [26]. Si tratta di verifiche per lo più documentali, rispetto alle quali nessuna discrezionalità ci sembra consentita al Tribunale, verifiche che – come visto – dovrebbero avere limitata applicazione stante il preventivo vaglio effettuato dal­l’OCC, anche in considerazione del 1° comma, dell’art. 76 secondo il quale «la domanda è formulata tramite un OCC». Da questa laconica disposizione emerge inoltre un’ulteriore ipotesi di inammissibilità: quella della domanda presentata direttamente dal debitore senza l’OCC. L’adozione di tale espressione – sicuramente impropria – sta ad indicare che l’OCC non si limitai a confezionare la relazione ed a coadiuvare il debitore, insieme al difensore, nella predisposizione del ricorso; ciò in quanto, a norma dell’art. 76, l’organismo “formula” la domanda insieme al debitore e quindi la ritiene ammissibile e rispettosa dei requisiti normativi. In breve: il giudice dichiara l’inammissibilità della domanda sia in difetto della relazione dell’OCC, sia laddove, nonostante la relazione, il ricorso non sia sottoscritto dall’OCC. Né ci sembra che, in mancanza di espressa previsione normativa, il giudice possa assegnare alla parte un termine per integrare la documentazione incompleta. Lo si deduce dal fatto che non è stata riprodotta dal legislatore del 2019 una previsione analoga a quella contenuta nell’art. 9, 3°-ter comma, L. sovraind. (secondo cui il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti); nonché dalle nuove disposizioni che affidano [continua ..]


7. Il decreto di apertura

Se la domanda di concordato supera il vaglio di ammissibilità il giudice apre con decreto la procedura, sulla falsariga di quanto previsto per il procedimento unitario dagli artt. 44 s. c.c.i. La disciplina del decreto, stabilita dall’art. 78 c.c.i., ripercorre quella prevista per il concordato preventivo anche in relazione ai meccanismi pubblicitari; ed infatti tale provvedimento è comunicato, unitamente alla proposta a tutti i creditori, a cura dell’OCC ed è pubblicato sulla pagina Web del sito del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché sul registro delle imprese se il debitore è un imprenditore. Al contempo il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale trasmettere all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; il legislatore, tuttavia, non stabilisce da quale momento decorre tale termine (se ad es. dalla pubblicazione sul sito web o dall’inserimento della pubblicazione nel registro delle imprese o, ancora, dalla ricezione della comunicazione del­l’OCC). Poiché la pubblicazione nel registro delle imprese presenta carattere eventuale (si pensi al sovraindebitato professionista) è preferibile ritenere che il termine decorra dalla comunicazione ai singoli creditori. Tuttavia, in difetto di una previsione normativa, il giudice può indicare nel decreto di apertura il momento che segna il decorso dei trenta giorni. È inoltre opportuno precisare che l’art. 78, 4° comma, c.c.i. onera il creditore, con la comunicazione di adesione (o mancata adesione), di «indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni»; la previsione lascia perplessi, sia perché il legislatore impone tale onere quando l’OCC ha già provveduto alla comunicazione del decreto di apertura a tutti i creditori; sia perché costringe i soggetti che ne sono privi a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. L’art. 78, 2° comma, lett. c) stabilisce, inoltre, che nel medesimo termine (30 giorni) i creditori formulano “eventuali contestazioni” che costituiscono vere e proprie opposizioni sulla convenienza del concordato, sulla [continua ..]


8. Il voto e le modifiche alla proposta

A differenza del concordato preventivo, per il quale l’omologazione presuppone l’approvazione della doppia maggioranza in caso di suddivisione del ceto creditorio in classi, il legislatore del concordato minore prescrive la sola maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza specificare alcunché sulla maggioranza richiesta laddove il debitore abbia suddiviso i creditori in classi; per agevolare l’approvazione, l’art. 79 c.c.i. richiede, inoltre, la maggioranza semplice rispetto alla soglia del 60% sancita dalla legge sovraindebitamento. In capo ai creditori privilegiati destinati a essere integralmente soddisfatti non è previsto il diritto al voto, salvo rinuncia al diritto di prelazione; di contro i privilegiati incapienti sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito, sia in relazione al voto, sia alla futura soddisfazione, analogamente alla disciplina del concordato preventivo. Opportunamente poi l’art. 79, 2° comma, esclude dal voto e non sono neppure computati nelle maggioranze – ove titolari di crediti nei confronti del proponente – il coniuge, il convivente di fatto, la parte dell’unione civile, parenti e affini entro il quarto grado, nonché cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. L’esclusione, va notato, concerne i soli casi in cui i terzi si siano resi cessionari dei crediti dai soggetti specificamente elencati nel medesimo comma, mentre nessuna esclusione dal voto è prevista per l’ipotesi in cui la cessione sia stata conclusa con altri creditori non legati da rapporti di parentela col proponente. Quanto alle modalità che debbono caratterizzare l’espressione del voto, per l’art. 78, 2° comma, c.c.i. si tratta di una dichiarazione da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata che, come visto, indica un indirizzo di posta elettronica certificata cui verranno inoltrate tutte le eventuali comunicazioni. La dichiarazione va inoltrata direttamente all’OCC cui deve pervenire entro il termine stabilito nel decreto di apertura della procedura. Se così è, le dichiarazioni indirizzate al debitore o alla cancelleria del Tribunale, nonché quelle trasmesse oltre il termine sono irrituali e non incidono sul calcolo delle maggioranze. Occorre aggiungere che, nel tentativo di agevolare l’approvazione del concordato minore, l’art. [continua ..]


9. Il subprocedimento di omologazione

Verificate l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano nonché la sussistenza della maggioranza richiesta dall’art. 79 c.c.i., il giudice in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, ex art. 80, 1° comma, c.c.i., disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. A ben guardare, questa disposizione presuppone implicitamente che l’OCC, ricevute le dichiarazioni di voto, informi il giudice, con una relazione, sulla falsariga di quanto stabilito dall’art. 110, 1° comma, per il commissario giudiziale nel concordato preventivo; nessuna attività è invece richiesta al debitore. Il subprocedimento di omologa ha sempre ad oggetto l’ammissibilità della domanda e la concreta fattibilità economica del piano ma, rispetto alla fase di apertura, l’esame del Tribunale è ampliato dalle contestazioni dei creditori. La verifica si estende, dunque, anche all’effettivo raggiungimento della percentuale stabilita al­l’art. 79 c.c.i., ed è in questa sede che possono essere sollevate contestazioni circa la regolarità del voto ovvero su atti in frode dei creditori. Ai profili di inammissibilità, in senso ampio, della domanda si affianca poi la ve­rifica di eventuali contestazioni dei creditori o di “qualunque altro interessato” circa la convenienza della proposta; in tal caso è lo stesso 3° comma dell’art. 80 c.c.i. a prevedere che il giudice decide dopo aver sentito parti ed OCC [32]. In relazione alle contestazioni sulla convenienza, il giudice può comunque omologare il concordato qualora ritenga che «il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria». È inoltre opportuno precisare che il termine stabilito per le comunicazioni di voto dal decreto di apertura ex art. 78, 2° comma, lett. c), non sembra destinato ad operare per le opposizioni, precluse solo dell’apertura della fase decisionale. L’op­posizione apre una fase sostanzialmente contenziosa; sussiste pertanto per l’op­po­nente l’obbligo di difesa tecnica che deve sostenere le proprie argomentazioni mediante una vera e propria memoria depositata dal [continua ..]


10. Il rigetto dell’omologa e l’apertura della liquidazione

Al decreto di rigetto dell’omologa può seguire la declaratoria di apertura della liquidazione controllata, in presenza di istanza del debitore nonché – ma unicamente «in caso di frode» – del creditore o del p.m. sempre che, in quest’ultimo caso, «l’insolvenza riguardi l’imprenditore». Questa disciplina tuttavia non tiene conto del fatto che l’iniziativa, nella liquidazione controllata, spetta anche al p.m., quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, ed al creditore «anche in pendenza di procedure esecutive», ex art. 268, 2° comma, c.c.i., senza che siano apposte condizioni o vincoli di sorta. Il problema del concorso tra procedure (che riguardano il debitore civile o l’im­prenditore minore o agricolo) è poi affrontato dall’art. 271 c.c.i., ove si prevede che se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal p.m. e il debitore chiede l’accesso a una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore o al concordato minore, il giudice concede un termine per l’integrazione della domanda. Il 2° comma della medesima disposizione ripropone poi il coordinamento attuato – dagli artt. 44 ss. – tra domanda di concordato preventivo e liquidazione giudiziale, laddove stabilisce che nella pendenza di tale termine, non può essere aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore. Alla scadenza del termine suddetto, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice apre con sentenza la liquidazione controllata. Per completare il quadro della disciplina di riferimento va richiamato il 7° comma dell’art. 80 c.c.i., a mente del quale il decreto di rigetto è reclamabile ex art. 50 c.c.i. alla Corte d’Appello, nel rispetto del regime di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c., sempre che non sia stata contestualmente pronunciata la sentenza che apre la liquidazione controllata; in quest’ultimo caso va impugnata la sentenza ed in tale contesto occorre censurare i vizi propri del decreto [34].


11. La fase di esecuzione ed il rendiconto

All’esecuzione del concordato minore è dedicato l’art. 81 c.c.i. Questa particolare fase non attiene alla procedura in senso stretto; e muove chiaramente da questo presupposto il legislatore quando stabilisce, come visto poc’anzi, che la sentenza di omologa chiude la procedura. A conferma di tale assunto va, altresì, considerato che la figura del giudice ha un ruolo circoscritto ed eventuale in quanto risolve le eventuali contestazioni. L’impostazione adottata dal legislatore del 2019 coincide, dunque, in linea generale con quella propria dell’art. 13 L. sovraind. Segnatamente, è l’OCC che vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Stando ad una primissima interpretazione della norma, il fatto che l’OCC “vigila” (in luogo di “esegue”) indurrebbe a ritenere che l’esecuzione in senso proprio sia affidata al debitore indipendentemente dalla circostanza che si tratti di concordato in continuità ovvero liquidatorio; a conferma di tale lettura si è altresì aggiunto che: i) non è prevista la figura del liquidatore; e che ii) l’art. 81, 1° comma, ultima parte stabilisce che è il debitore «a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato»; in breve l’attività liquidatoria contemplata nel piano dovrebbe essere attuata dal debitore, tenuto ad avvalersi di procedure di tipo competitivo. Per tutte queste ragioni l’OCC svolgerebbe un mero ruolo di risoluzione delle eventuali difficoltà o di sottoposizione di tali questioni al giudice quando necessario, come qualora occorra ordinare al conservatore la cancellazione dei vincoli e dei gravami sui beni oggetto di liquidazione [35]. Questa impostazione non convince per diversi ordini di ragioni e, di seguito, proviamo ad illustrare le principali. La prima. L’art. 65, 1° comma, sulle disposizioni comuni alle procedure da sovraindebitamento dispone espressamente che i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall’OCC. La seconda. Le procedure da sovraindebitamento sono dirette ad ottenere l’esde­bitazione; nondimeno perseguono lo scopo di attuare la soddisfazione dei creditori ed attuare il principio di cui all’art. 2740 c.c. [continua ..]


NOTE