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Allerta interna, allerta esterna e tecnocrazia della crisi d'impresa
Sante Casonato, Dottore commercialista in Treviso
Il sistema di “allerta” è la conseguenza di una sfiducia sull’autoresposabilità dell’imprenditore a governare l’azienda nei momenti di difficoltà. Ciò fa tuttavia riflettere, in modo critico, sul ruolo degli organismi preposti alla composizione della crisi, sul rischio e sulle conseguenze di un meccanicistico “potere dei tecnici” che si sostituisce alle scelte dell’imprenditore. La profonda trasformazione culturale verso una “amministrazione regolamentata” non è supportato da misure di “sistema” che possano prevenire la crisi e creare un tessuto economico più favorevole allo sviluppo dell’impresa, quale vero fattore di prevenzione atto a creare ricchezza per la collettività. La pericolosa combinazione tra i sistemi di allerta previsti dal Codice e il nuovo sistema di “asset quality review”, imposto dalla BCE, porterà alla liquidazione giudiziale di numerose piccole e medie imprese e alla concentrazione delle altre verso in una dimensione maggiore; con una necessaria e seria riflessione sugli effetti economici e sociali. L’applicazione di un corretto approccio “forward looking” spingerà tuttavia l’imprenditore sensibile a monitorare lo stato di salute dell’impresa su propri indicatori interni, tarati sulle esigenze dell’azienda e su quanto sarà preteso dal sistema bancario, con un ruolo centrale affidato all’analisi per flussi di cassa. Solo in tal modo la soluzione della crisi potrà veramente essere anticipata in modo efficace.
Il presente riproduce (con omissioni di parole di circostanza e con l’aggiunta di riferimenti bibliografici) la relazione tenuta a Venezia in data 3 maggio 2019 nell’ambito del ciclo di seminari di diritto fallimentare al corso di perfezionamento in diritto societario, fallimentare e finanziario organizzati dalla Camera Civile “Giulio Partesotti”.
The “alert” system is the consequence of mistrust on the entrepreneur’s self-responsibility to govern the company in times of difficulty. This does however reflect critically on role of organisms that have to solve the crisis, on risk and consequences of a mechanistic “power of technicians”, which replaces on the choices of the entrepreneur. The deep cultural transformation towards a “regulated administration” is not supported by “system” measures that can prevent the crisis and create an economy more conducive to the development of the enterprise, as a real preventive factor, capable to crate wealth for the community. The dangerous combination between “alert systems”, prescribed by the “Codice”, and the new “asset quality review”, imposed by the BCE, will lead to judicial settlement of numerous small and medium-sized companies and concentration of other in a larger size; with a necessary and serious reflection on the economic and social effects. However, the application of a correct “forward looking” approach will encourage the sensitive entrepreneur to monitor the entrepreneur’s health on its own internal indicators, calibrated on business needs and what will be expected from the banking system, with a central role entrusted to the cash flow analysis. Only in this way the solution of the crisis will really be advanced efficiently.
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Sommario:
1. Premesse sui nuovi sistemi di allerta e ruolo dell’impresa in chiave prospettica - 2. Meccanicismo della procedura di allerta e tecnocrazia nella gestione della crisi d’impresa - 3. Sistemi di allerta e AQR bancari: una combinazione pericolosa - 4. Alcune considerazioni sull’allerta interna e sugli indicatori della crisi - NOTE
1. Premesse sui nuovi sistemi di allerta e ruolo dell’impresa in chiave prospettica
Da diverso tempo si è presa coscienza di come la crisi delle imprese [1] emerga, il più delle volte, con eccessivo ritardo, quando si è già configurata l’insolvenza; con un approccio alla gestione tempestiva [2] sono state quindi introdotte specifiche norme (artt. 12 ss.) all’interno del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCI” o “Codice”), con l’intento di anticiparne l’emersione e con il fine ultimo di ridimensionare i danni economici e sociali [3]. Il nuovo impianto normativo è incentrato su un sistema di “allerta” [4] che mira a responsabilizzare ulteriormente l’imprenditore [5], forzandolo ad affrontare tempestivamente le difficoltà attraverso l’accesso alla composizione assistita della crisi, oppure a uno degli strumenti o delle procedure indicate dal Codice [6], così da [continua ..]
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2. Meccanicismo della procedura di allerta e tecnocrazia nella gestione della crisi d’impresa
Le misure preventive di allerta, costruite su indicatori sintomatici di disequilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario (art. 13), trovano quindi origine sia internamente che esternamente all’impresa, concretizzandosi in un sistema regolato da indicatori, da strumenti di allerta, da una composizione assistita e da misure premiali, tutti tra loro strettamente collegati e congiuntamente finalizzati all’adozione delle misure “più” idonee alla soluzione della crisi aziendale. In questa prospettiva, il postulato di partenza è quindi un’implicita sfiducia (spesso a ragione) sull’autoresposabilità dell’imprenditore a governare l’impresa nei momenti difficili. Non si può disconoscere che la discrezionalità gestoria concessa agli amministratori e la limitazione del rischio hanno talvolta favorito atteggiamenti di moral hazard, incentivando condotte di gestione altamente [continua ..]
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3. Sistemi di allerta e AQR bancari: una combinazione pericolosa
La procedura di allerta si fonda su un approccio di analisi prospettica (forward looking), che dovrebbe cogliere l’aspetto dinamico della salute aziendale, volto a forzare in via anticipata l’emersione della crisi e delle problematiche dell’impresa, così da contenerne gli effetti negativi e pregiudizievoli di una probabile insolvenza [50]. Un approccio early warning è già stato tuttavia anticipato dal sistema bancario, su indicazione della BCE in punto di valorizzazione dei NPL (non performing loans) [51], che fa trascendere l’esigenza di una centrata identificazione degli indicatori di cui all’art. 13; i criteri adottati dalle banche, impattando in modo significativo e diretto sull’allerta interna delle imprese, sostituiranno, di fatto, quelli del Codice, sollecitandogli organi amministrativi e di controllo di quest’ultime ad una preventiva autoanalisi con criteri di valutazione [continua ..]
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4. Alcune considerazioni sull’allerta interna e sugli indicatori della crisi
L’allerta interna, il suo iter e le sue conseguenze si basano, si è detto, sul presupposto oggettivo dell’esistenza della crisi, come definita all’art. 2 del Codice [59]; se un presupposto è richiesto, lo stesso deve quindi essere accertato [60] e, a tal fine, il legislatore ha preferito fare ricorso a parametri privi di qualsiasi soggettività interpretativa. Ciò è coerente con la logica meccanicistica dell’allerta prevista dal Codice, che prescinde dai caratteri propri della crisi, sia essa addebitabile all’imprenditore piuttosto che a fattori esogeni e/o straordinari, misurando il rischio di insolvenza (emerging solvency) su parametri quantitativi ed oggettivi ancora da definire [61]. Nell’ottica di una prevenzione tempestiva, si teme che tali indicatori si posizionino ad un livello troppo basso rispetto alle soglie di allerta, con un serio rischio di overdeterrence, che [continua ..]
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NOTE