Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


A proposito della liquidazione in favore dei creditori dell'indennizzo da eccessiva durata delle procedure concorsuali (di Giacinto Parisi, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile nell’Università di Roma Tre)


Lo scritto esamina il tema dell’individuazione del dies a quo nel contesto delle procedure concorsuali ai fini della liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione in favore dei creditori, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89. Si analizzano i vari orientamenti emersi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, affermandosi, infine, la preferibilità della tesi che fa decorrere il predetto termine dal momento della proposizione da parte dei creditori della domanda di insinuazione al passivo.

The paper examines the issue of the identification of the relevant moment from which the length of the insolvency procedure is relevant for the payment of the compensation for equitable reparation in favor of creditors, pursuant Italian Law March 24th, 2001, n. 89. The different views that emerged in the case-law of the Italian Supreme Court are analysed, eventually affirming the preferability of the thesis that identifies said starting moment in the creditor filing the claim which allows him to enter into the insolvency procedure.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORD. 27 AGOSTO 2018, N. 21200 PRES. PETITTI, REL. DONGIACOMO Fallimento – Durata della procedura – Ragionevole durata – Liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione in favore dei creditori – Periodo di durata della procedura concorsuale rilevante – Dies a quo – Ammissione al passivo (Art. 2, 2°-bis comma, L. 24 marzo 2001, n. 89; artt. 97, 99, 101 L. Fall.) Il periodo di durata della procedura concorsuale rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione decorre per i creditori dalla pronuncia del decreto di ammissione al passivo (Massima non ufficiale). (Omissis) Le persone indicate in epigrafe come “controricorrenti”, con ricorso depositato il 27/4/2011, hanno proposto la domanda intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura fallimentare aperta, innanzi al tribunale di Napoli, nei confronti della s.p.a. Calzaturificio Cillo, con sentenza del 20/7/1995 ed ancora pendente. Il Ministero della giustizia, costituendosi in giudizio, ha dedotto: il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, non avendo gli stessi fornito prova adeguata della insinuazione al passivo nella procedura fallimentare; l’irrilevanza, per la maggior parte dei ricorrenti, del credito vantato e dei tempi di durata della procedura, anche in ragione dell’intervento del Fondo di garanzia presso l’INPS tra l’aprile del 2003 ed il 16/7/2009; l’inammissibilità del ricorso, per indeterminatezza dello stesso, in mancanza dell’individuazione della data di insinuazione al passivo ed in mancanza della prova dell’illecito e del danno da esso causato e, comunque, dell’ascrivibilità della pretesa irragionevole durata del processo al comportamento colposo dello Stato; in subordine, la procedura fallimentare è stata di complessità superiore alla media, per il notevole numero dei creditori, per l’entità del passivo da accertare e per le opposizioni allo stato passivo, con l’individuazione di una durata ragionevole in sette anni, cui vanno aggiunti altri due anni per la stasi fra i due gradi e le operazioni di chiusura del fallimento, con conseguente assenza di ritardo riparabile. La corte d’appello di Roma, con decreto depositato in data 11/10/2016, ha accolto la domanda, condannando il Ministero al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti, della somma di €. 4.500,00 ciascuno. La corte d’appello, in particolare, dopo aver premesso che la prova delle istanze di ammissione al passivo emerge dalla documentazione in atti, e che il giudice, nel­l’esaminare il mancato rispetto della durata ragionevole del processo, valuta la com­plessità del caso [continua..]
SOMMARIO:

1. La ragionevole durata delle procedure concorsuali e il diritto alla liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione - 2. L’individuazione del termine da cui calcolare la durata della procedura concorsuale rilevante per i creditori ai fini della liquidazione dell’inden­nizzo - 3. La tesi avallata dall’ordinanza della Suprema Corte n. 21200/2018. Critica - 4. La tesi che fa decorrere il termine dalla dichiarazione di fallimento. Cri­tica - 5. La preferibile tesi che fa decorrere il termine dal deposito dell’istanza di insinuazione al passivo - NOTE


1. La ragionevole durata delle procedure concorsuali e il diritto alla liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione

Le procedure concorsuali, per essere “giuste” ai sensi dell’art. 111 Cost., devono avere, tra le altre cose [1], una durata ragionevole [2]. Il principio testé enucleato si è affermato nell’ordinamento italiano in tempi relativamente recenti, dopo essere stato elaborato nell’ambito della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a partire dalla metà degli anni novanta del secolo scorso [3]. Il recepimento di tali orientamenti giurisprudenziali da parte dei giudici interni è poi avvenuto all’indomani dell’introduzione nell’ordinamento italiano della L. 24 marzo 2001, n. 89 (la c.d. legge Pinto), la quale, come è noto, ha predisposto un meccanismo per la liquidazione degli indennizzi dovuti a coloro che hanno subito un danno da irragionevole ritardo del processo [4]. In realtà, nella sua formulazione originaria la c.d. legge Pinto non contemplava espressamente le procedure concorsuali quali processi-presupposto la cui durata non ragionevole fosse idonea a fondare la richiesta di un indennizzo a titolo di equa riparazione da parte del debitore fallito ovvero dei creditori [5]. Ciononostante, smentendo alcune pronunce di merito che si erano espresse in senso negativo [6], la giurisprudenza di legittimità ha prontamente chiarito che in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) include an­che i procedimenti fallimentari, con accertamento distintamente [7] riferito alla fase prefallimentare, volta alla dichiarazione dell’insolvenza dell’impresa, ed a quella falli­mentare, volta alla realizzazione dell’esecuzione concorsuale [8]. A seguito della modifica dell’art. 2, 2°-bis comma, L. n. 89/2001 ad opera del­l’art. 55, 2° comma, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il legislatore ha quindi recepito gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, e ha positivamente stabilito che anche l’irragionevole durata di una procedura concorsuale dà diritto alla liquidazione di un indennizzo per il [continua ..]


2. L’individuazione del termine da cui calcolare la durata della procedura concorsuale rilevante per i creditori ai fini della liquidazione dell’inden­nizzo

In un contesto in cui la durata irragionevole delle procedure concorsuali appare essere un problema, allo stato, ancora irrisolto, le istanze di liquidazione dell’inden­nizzo dovuto a titolo di equa riparazione si sono moltiplicate [17] e, con esse, le problematiche interpretative poste dalla disciplina di cui alla L. n. 89/2001 [18], tanto da indurre alcuni ad auspicare la totale eliminazione del procedimento speciale in questione [19]. Tra i contrasti interpretativi di cui è fatto sopra cenno, vi è la questione, affrontata dall’ordinanza della Suprema Corte in commento, relativa all’individuazione del momento da cui la pendenza della procedura concorsuale diviene rilevante per i creditori del fallimento ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo e, quindi, per la liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione in caso di ritardi nella sua conclusione, ai sensi dell’art. 2, L. n. 89/2001, su cui ci si soffermerà in questa sede. La medesima questione può ovviamente porsi anche con riferimento alla posizione dell’imprenditore sottoposto ad una procedura concorsuale, ma, in tale specifica ipotesi, non sembrano esservi particolari contrasti interpretativi nell’individuare il dies a quo del termine di durata ragionevole ai fini della liquidazione dell’inden­nizzo nel momento della proposizione dell’istanza di fallimento, per quanto riguarda la fase prefallimentare, e nella pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, per quanto attiene alla durata della procedura concorsuale vera e propria [20]: ciò sull’assunto per cui il fallito inizia a subire gli effetti negativi della pendenza di un giudizio avente durata irragionevole sin dal momento in cui viene proposta nei suoi confronti la domanda finalizzata all’accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’apertura della procedura. Invece, la successiva pendenza della procedura concorsuale vera e propria, una volta instaurata, comporta ulteriori limitazioni per il fallito sotto diversi profili, patrimoniali e non, che fanno sorgere il diritto ad un ulteriore indennizzo per equa riparazione in caso di durata non ragionevole dell’esecuzione collettiva [21]. Al contrario, per quanto attiene alla posizione dei creditori, la questione dell’in­dividuazione del dies quo da cui [continua ..]


3. La tesi avallata dall’ordinanza della Suprema Corte n. 21200/2018. Critica

Secondo una prima tesi, emersa dapprima nella giurisprudenza di merito e, poi, avallata anche dall’ordinanza della Suprema Corte n. 21200/2018 in commento, il dies a quo per il computo del periodo di irragionevole durata della procedura concorsuale decorre per i creditori dal momento in cui essi vengono ammessi, tempestivamente o tardivamente, al passivo [22]. Tale opinione muove dalla considerazione per cui solamente a partire dall’am­missione al passivo il creditore diventa parte in senso proprio della procedura concorsuale, mentre, in precedenza, egli sarebbe estraneo all’esecuzione collettiva, potendo al più vantare una mera aspettativa al proprio soddisfacimento sulla base degli accantonamenti effettuati nell’ambito dei riparti parziali, ai sensi dell’art. 113 L. Fall. Accedendo a tale tesi, si dovrebbe poi ritenere che la fase di accertamento della pretesa creditoria che si svolge nel contesto del procedimento di cui agli artt. 92 ss. L. Fall. debba essere valutata, ai fini del computo del periodo di ragionevole durata, in maniera autonoma, potendo essa stessa dar vita ad una richiesta di indennizzo nel caso in cui superi il termine complessivo di sei anni previsto dall’art. 2, 2°-bis com­ma, L. n. 89/2001, stabilito quale durata massima, anche ove articolato in più gradi di giudizio, del processo di cognizione. La tesi sopra esposta non appare convincente, in primo luogo, perché omette di considerare che la fase di verificazione al passivo del fallimento non può essere con­siderata separatamente dalla fase di ripartizione dell’attivo, alla stregua di un ordinario giudizio di cognizione. La precipua funzione del procedimento di cui agli artt. 92 ss. L. Fall. è infatti quella di consentire ai creditori di partecipare alla ripartizione concorsuale dell’atti­vo della procedura [23]; inoltre, secondo l’opinione allo stato prevalente, la quale fa leva anche sul disposto di cui all’art. 96, ultimo comma, L. Fall., l’accertamento svolto in tale sede non può essere fatto valere al di fuori della procedura fallimentare, avendo efficacia esclusivamente endoconcorsuale [24]. A riprova di quanto finora precisato, si consideri anche che, ai sensi dell’art. 52 L. Fall., chiunque voglia ottenere soddisfacimento del proprio credito nei confronti di un debitore [continua ..]


4. La tesi che fa decorrere il termine dalla dichiarazione di fallimento. Cri­tica

Come si è detto, sulla questione dell’individuazione del dies a quo per il computo del termine di durata ragionevole delle procedure concorsuali si erano formati in passato, nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, due ulteriori orientamenti, pure richiamati nell’ordinanza in commento, che si è per converso posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza preesistente. In particolare, secondo un primo orientamento, il momento di decorrenza della durata della procedura concorsuale rilevante ai fini della liquidazione dell’indenniz­zo da equa riparazione andrebbe individuato anche per i creditori dal momento della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento [26]. A sostegno di tale opzione ermeneutica – in assenza di alcun cenno motivazionale nelle pronunce che pure ad essa hanno prestato adesione – si potrebbe argomentare nel senso per cui, se è vero che al momento della dichiarazione di fallimento i creditori non sono ancora parte della procedura concorsuale in quanto non hanno presentato le proprie istanze di insinuazione al passivo, è pure vero che ciò avviene perché è la medesima legge a prevedere una scansione delle tempistiche della procedura, non consentendo pertanto ai creditori di azionare il proprio diritto nei confronti del fallito in un momento anteriore. Si consideri, infatti, che l’art. 16 L. Fall. stabilisce che la sentenza dichiarativa di fallimento reca, tra l’altro, la nomina del curatore e l’assegnazione di un termine ai creditori per la presentazione delle proprie domande di insinuazione fino a trenta gior­ni prima dell’adunanza in cui si procede all’insinuazione dello stato passivo. L’art. 92 L. Fall. prevede, poi, che il curatore, una volta esaminate le scritture dell’impren­ditore ed altre fonti di informazione, debba comunicare ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni ricompresi nella massa passiva la possibilità di partecipare al concorso attraverso le modalità stabilite dalla legge. Prima di tale momento i creditori non sono, dunque, informati della possibilità di presentare la propria istanza di insinuazione al passivo, la quale, a mente dell’art. 93 L. Fall., deve essere tra l’altro trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata del [continua ..]


5. La preferibile tesi che fa decorrere il termine dal deposito dell’istanza di insinuazione al passivo

Non resta, dunque, che esaminare la terza ed ultima tesi affermatasi in ordine alla questione che qui ci occupa, secondo cui il dies a quo da cui computare la durata della procedura concorsuale per i creditori ai fini della liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione deve essere individuato nel momento in cui essi propongono la domanda di insinuazione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 93 L. Fall. [29]. Tale posizione appare invero preferibile rispetto alle altre in precedenza esaminate, innanzitutto, in quanto coerente con la disciplina della c.d. legge Pinto e con la legge fallimentare e, poi, perché consente, meglio delle diverse posizioni sopra illustrate, da un lato, di tutelare il diritto dei creditori ad ottenere ristoro del pregiudizio effettivamente subito a causa della durata irragionevole della procedura fallimentare e, dall’altro, di garantire l’esigenza di contenere gli esborsi che devono essere effettuati dallo Stato in virtù della L. n. 89/2001. Più in particolare, a sostegno di tale tesi, si consideri, innanzitutto, che l’art. 1-bis, L. n. 89/2001 individua, in via generale, il titolare del diritto all’indennizzo per equa riparazione da irragionevole durata nella “parte di un processo”. Ciò posto, si consideri che l’art. 94 L. Fall. attribuisce all’istanza di insinuazione «gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento», e tra detti effetti vi è, evidentemente, quello di qualificare il rapporto processuale instauratosi tra creditore e procedura concorsuale quale res litigiosa, essendo esso divenuto in tal mo­do oggetto dell’accertamento che deve essere compiuto, in prima istanza, dal giudice delegato e, eventualmente, dal giudice dinanzi al quale lo stato passivo venga im­pugnato [30]. Prima del momento in cui il creditore propone la domanda di insinuazione non si può al contrario ravvisare l’esistenza di alcun rapporto processuale tra il creditore e il fallimento sicché il primo, pur essendo titolare di una aspettativa, futura ed incerta, a soddisfare la propria pretesa, non ha alcun diritto alla ragionevole durata di una procedura rispetto alla quale è estraneo [31]. Inoltre, come evidenziato in precedenza, l’accertamento dello stato passivo – il quale ha carattere esclusivo in ordine [continua ..]


NOTE