La nota analizza la differenza tra il contratto di fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia in tema di ammissione al passivo del creditore garantito.
The article analyzes the difference between the surety agreement and the autonomous guarantee contract regarding the admission of the guaranteed credit.
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1. La vicenda processuale - 2. La questione e la decisione del Tribunale di Roma - 3. Conclusioni - NOTE
Il decreto in esame è stato pronunciato nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento del debitore, che aveva garantito il credito, proposto dalla banca beneficiaria che era stata ammessa al passivo in via condizionata ex art. 96, 2° comma, n. 1, L. Fall. In sede di ammissione allo stato passivo del debitore garante, il credito della banca era stato ammesso al passivo, del fallimento della società coobbligata in solido, condizionatamente all’ammissione al passivo della medesima somma nel fallimento della società obbligata in via principale. Ed invero il contratto dal quale derivava l’obbligo di garanzia era stato interpretato quale una polizza fideiussoria. Avverso lo stato passivo esecutivo proponeva, dunque, opposizione la banca rilevando che il contratto stipulato prevedeva tra le altre clausole quella del pagamento a prima richiesta ed aveva, pertanto, indubbia natura di contratto autonomo di garanzia.
La diversa qualificazione del contratto ha avuto, per il Tribunale, indubbi risvolti sulla ammissione del credito dal momento che nel caso di fideiussione la banca garante ha diritto ad ammettersi al passivo, prima dell’avvenuto pagamento nei confronti del soggetto beneficiario, esclusivamente in via condizionata e quindi con riserva ex art. 96 L. Fall., mentre nel caso di contratto autonomo di garanzia l’ammissione dovrebbe essere piena ed incondizionata. Il contratto autonomo di garanzia si distingue da quello di fideiussione per la mancanza di accessorietà tra il rapporto principale e quello di garanzia. Il contratto autonomo di garanzia ha una funzione indennitaria che è, per l’appunto, quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale [1]. Nelle polizze fideiussorie “accessorie” l’obbligazione del garante dipende totalmente dall’obbligazione principale e, conseguentemente, il fideiussore è un “vicario” del debitore che potrà opporre al creditore-beneficiario le eccezioni spettanti al debitore principale (artt. 1941 e 1945 c.c.). Nel contratto autonomo di garanzia, invece, il legame tra le due obbligazioni risulta attenuato perché l’inserimento della clausola “a prima richiesta” determina l’esclusione del beneficium excussionis permettendo al creditore di richiedere direttamente il pagamento della prestazione al garante con conseguente elisione del vincolo di accessorietà. Il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag) è espressione dell’autonomia negoziale riconosciuta dal nostro ordinamento nella previsione dell’art. 1322 c.c. ed ha una propria causa concreta distinta da quella della fideiussione che è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale [2]. L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione [continua ..]
Nella fattispecie in esame il Tribunale, pronunciandosi sull’opposizione allo stato passivo, ha rilevato che dalla documentazione prodotta era possibile qualificare il rapporto di garanzia quale contratto autonomo di garanzia atipico. Ed invero il contratto di garanzia stipulato prevedeva tra le altre clausole quella del pagamento a prima e semplice richiesta. Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che nel caso di richiesta, da parte del garantito, di somme superiori rispetto a quelle effettivamente dovute e pagate dal debitore principale, il garante ha la possibilità di rifiutare il versamento delle somme medesime ove risulti “prima facie” la suddetta eccedenza ed ha, comunque, in caso di avvenuto pagamento delle somme, la possibilità di ripetere le somme con l’azione di ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c. [10]. Nella fattispecie, tra l’altro, tale ipotesi non si riscontrava, risultando, anzi, dalla documentazione acquisita dal curatore, che il debito nei confronti della banca opponente era superiore rispetto a quello richiesto di ammissione. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione, ha, dunque, ammesso la banca al passivo in chirografo senza la riserva ex art. 96, 2° comma, n. 1, L. Fall., prevista per i crediti condizionati. Si deve, però, rilevare che nella fattispecie il Tribunale ha ammesso al passivo il credito senza riserva sul solo presupposto che il diritto di credito derivasse da un contratto autonomo di garanzia e non già da una fideiussione senza accertare il fatto se fosse stato effettuato il pagamento della somma garantita. In difetto di tale prova il credito dovrebbe, infatti, essere ammesso al passivo con riserva, condizionatamente all’avvenuto pagamento della somma garantita.