Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'opponibilità al fallimento della domanda di risoluzione di un contratto traslativo di diritti reali su beni immobili: il ruolo della trascrizione della domanda. (di Giulia Rugolo)


Cassazione civile, Sez. I civ., 27 aprile 2018, n. 10294 – Pres. Didone – Rel. Vella

Un recente caso giudiziario consente alla Corte di Cassazione di ritornare su un nodo tematico da lungo tempo proposto al dibattito dottrinale e giurisprudenziale e già in parte risolto dal legislatore della riforma della legge fallimentare del 2006: l’op­ponibilità al fallimento della domanda di risoluzione di un contratto traslativo di diritti reali su beni immobili per inadempimento del fallito (v., per tutti, F. LAMANNA, I rapporti giuridici pendenti, in A. JORIO-B. SASSANI, Trattato delle procedure con­corsuali, vol. II, Fallimento-Effetti-Stato passivo, Milano, 2014, p. 406). Giova dir subito che la Corte di Cassazione non rimette in discussione il principio di diritto (già enunciato da alcune pronunce antecedenti alla riforma del 2006, poi codificato dal novellato art. 72, 5° comma, L. Fall. e ribadito dalle pronunce suc­cessive) per cui la domanda di risoluzione di un contratto traslativo di diritti reali su beni immobili è opponibile al fallimento se proposta e trascritta dal contraente in bonis prima della dichiarazione di fallimento (in argomento, ex multis, cfr. C. FIENGO, Sub art. 72 l. fall., in Commentario alla legge fallimentare, artt. 64-123, diretto da C. CAVALLINI, Milano, 2010, p. 358; A. JORIO, I rapporti giuridici pendenti, in S. AMBROSINI-G. CAVALLI-A. JORIO, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. COTTINO, vol. XI, Padova, 2009, p. 493). Ciò posto, la Corte cerca di fare chiarezza sulle ragioni della doverosità di tale soluzione nel caso in cui – come quello in esame – si tratti un contratto di compravendita di bene immobile, tentando peraltro di leggere in modo sistematico la disciplina fallimentare e quella civilistica di riferimento. A tal fine, la Corte di Cassazione muove dalla premessa che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5/2006, art. 72 L. Fall., la dichiarazione di fallimento non preclude ex se la proposizione di una domanda di risoluzione (sia essa di natura dichiarativa, in presenza di clausola risolutiva espressa exart. 1456 c.c., o costitutiva, per inadempimento colposo ex art. 1453 c.c.) ove finalizzata a far valere in sede concorsuale le conseguenti pretese restitutorie e risarcitorie, ex artt. 103 e 93 ss. L. Fall. Indi, la Cassazione spiega che, nel caso in cui il contratto da risolvere abbia ad oggetto il trasferimento di un bene immobile, presupposto imprescindibile per l’ap­plicazione della suddetta regola è che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento sia stata proposta e trascritta dal contraente in bonisprima della dichiarazione di fallimento. E ciò – e qui la lettura sistematica – in quanto essa è attuazione dell’altrettanto principio generale per cui, ai [continua..]
Fascicolo 6 - 2018