Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
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Il diritto di prelazione ex art. 104-bis, 5° comma, L. Fall. e la compatibilità con l'offerta in aumento (di Pasqualina Farina. Professore aggregato di Diritto processuale civile nell’Università “La Sapienza” di Roma)


CASSAZIONE CIVILE, 11 APRILE 2018, N. 9017

Pres. DIDONE, Est. PAZZI

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Vendita fallimentare – Aggiudicazione – Esercizio del diritto di prelazione dell’affittuario – Offerta in aumento – Legittimità

(Artt. 104-bis, 5° comma; 107, 2° e 4° comma, L. Fall.; art. 591-bis c.p.c.)

L’affittuario di azienda di impresa assoggettata a fallimento, che eserciti il diritto di prelazione ex art. 104-bis, 5° comma, c.c., non si trova, rispetto alle vicende della procedura, in una posizione di terzietà, tale da non subire l’incidenza delle offerte presentate secondo le modalità previste dall’art. 584 c.p.c. poiché, per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione, egli subentra nella posizione dell’ag­giudicatario, non essendo scindibili gli effetti favorevoli di tale sua posizione, quale l’aspettativa al trasferimento del bene, da quelli sfavorevoli, tra cui anche l’eventualità che un terzo presenti un’of­ferta in aumento.

 

Ricorso da parte del curatore alle modalità di vendita prefissate dal Codice di procedura civile – Sospensione ex art. 107, 4° comma, L. Fall. ed ex art. 108 L. Fall. – Configurabilità – Escusione – Fondamento

(Artt. 107, 4° comma; 108, 2° e 4° comma, L. Fall.; art. 584, c.p.c.)

In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, qualora il curatore ricorra alle modalità di vendita prefissate dal Codice di procedura civile divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal Codice di rito, restando esclusa la possibilità di applicare tanto l’istituto della sospensione della vendita che l’art. 107, 4° comma, L. Fall. riconosce al curatore, quanto quello della sospensione delle operazioni di vendita che l’art. 108, 1° comma, L. Fall. riconosce al giudice delegato.

(Omissis) Con decreto del 12 maggio 2016 il Tribunale di Napoli ha rigettato i reclami pre­sentati ex art. 26 l. fall. dalla società affittuaria del compendio aziendale rientrante nell’attivo del fallimento di (Omissis) s.a.s. e titolare del diritto di prelazione sulla vendita dell’immobile ove era ubicato il ramo d’azienda, diritto a lei convenzionalmente concesso ai sensi dell’art. 104-bis, comma 5, l. fall., avverso i provvedimenti emessi dal Giudice delegato in data 24 e 10 novembre 2015; il G.D. con il primo di tali decreti aveva autorizzato il curatore, a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte di (Omissis) s.r.l. e dell’offerta d’acquisto migliorativa presentata dall’aggiudicataria (Omissis) s.r.l., a indire una nuova gara ristretta alle due compagini partendo dalla nuova base d’asta costituita dall’ultimo prezzo offerto in aumento rispetto a quello di aggiudicazione previsto all’esito della gara aperta, mentre con il secondo aveva autorizzato la sospensione della vendita in corso a seguito del­l’istanza del curatore con cui lo stesso prendeva atto della proposta migliorativa pervenuta dall’aggiudicataria ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 107, comma 4, l. fall. Il Tribunale, nell’assumere tale decisione, dava atto che il G.D. al fallimento di (Omissis) s.a.s. aveva emesso ordinanza di vendita dello stabilimento industriale di proprietà della fallita delegando le operazioni di vendita a un notaio. A seguito del quinto tentativo di vendita il complesso aziendale era stato provvisoriamente aggiudicato a (Omissis) s.r.l. al prezzo offerto di Euro 440.000. (Omissis) s.r.l., una volta ricevuta la denuntiatio da parte del curatore, aveva eser­citato la prelazione convenzionalmente concessale manifestando la propria volontà con raccomandata del 26 ottobre 2015; il notaio delegato, preso atto di tale volontà, con comunicazione del 4 novembre 2015 aveva invitato la prelazionaria a versare quanto dovuto a titolo di cauzione, spese e residuo prezzo, ricevendo dalla stessa, il successivo 9 novembre, tutti gli importi richiesti. In data 4 novembre 2015 era però pervenuta alla curatela un’offerta di acquisto irrevocabile e migliorativa da parte dell’aggiudicataria (Omissis) s.r.l. per la somma di Euro 700.000, a seguito della quale l’offerente aveva versato la differenza fra il nuo­vo prezzo offerto e la cauzione già depositata. A fronte di questa offerta il curatore, preso atto del carattere fortemente migliorativo della stessa e rilevata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 107, comma 4, l. fall., aveva manifestato l’intenzione di e chiesto l’autorizzazione a sospendere la vendita in corso e a comunicare la nuova offerta a (Omissis) s.r.l. per [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso di specie - 2. La decisione della Suprema Corte - 3. La natura intrinsecamente coattiva delle vendite fallimentari ed il contenuto del diritto di prelazione - 4. Il mancato coordinamento della decisione con il novellato regime degli artt. 503 ss. c.p.c. - NOTE


1. Il caso di specie

Nella fase di liquidazione di uno stabilimento industriale, il giudice aveva emesso, in forza dell’art. 107, 2° comma, L. Fall., ordinanza di vendita con delega delle operazioni di vendita ad un notaio. Solo nel corso del quinto tentativo di vendita il complesso aziendale era provvisoriamente aggiudicato per un importo di 440.000 euro. Dal proprio canto l’affittuario, ricevuta la denuntiatio da parte del curatore, aveva tempestivamente esercitato il diritto di prelazione di cui all’art. 104-bis, 5° com­ma, L. Fall. Riscontrata tale volontà, il professionista (notaio) delegato ex art. 591-bis c.p.c. aveva invitato il titolare del diritto di prelazione a versare quanto dovuto a titolo di cauzione, spese e residuo prezzo. Tuttavia, ancor prima del versamento degli importi richiesti all’affittuario, alla curatela perveniva un’offerta di acquisto irrevocabile in aumento, formulata dall’aggiudicatario per un importo pari ad euro 700.000, corredata dal contestuale versamento della differenza fra il nuovo prezzo offerto e la cau­zione depositata nel corso del precedente tentativo di vendita. Il curatore, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 107, 4° comma, L. Fall., aveva chiesto al giudice delegato l’autorizzazione alla sospensione della ven­dita in corso ed alla comunicazione della nuova offerta all’affittuario per un nuovo (eventuale) esercizio del diritto di prelazione. Al contempo, a causa dell’offerta d’ac­quisto migliorativa presentata dall’aggiudicatario, il giudice delegato autorizzava il curatore ad indire una nuova gara ristretta partendo dalla nuova base d’asta costituita dalla offerta in aumento (euro 700.000). Da qui l’autorizzazione alla sospensione della vendita in corso, sospensione espressamente richiesta dal curatore, a causa della proposta migliorativa pervenuta ex art. 107, 4° comma, L. Fall. Alla gara ristretta ha partecipato il solo offerente in aumento che si è così aggiudicato il bene per euro 700.000. Nei confronti dei provvedimenti emessi dal giudice delegato l’affittuario del com­pendio aziendale, titolare del diritto di prelazione, ha proposto reclamo ai sensi del­l’art. 26 L. Fall. Il Tribunale di Napoli, dal proprio canto, ha rigettato il reclamo. Avverso [continua ..]


2. La decisione della Suprema Corte

La soluzione fornita dalla Suprema Corte è fondata su due diversi assunti. Il primo: il diritto di prelazione di cui all’art. 104-bis, 5° comma, L. Fall., pur attribuendo all’affittuario un diritto di preferenza rispetto all’aggiudicatario [1], presuppone necessariamente la parità delle condizioni di vendita; tale diritto, pertanto, deve essere contemperato con la natura pubblicistica (recte: forzata) degli interessi sot­tesi alle vendite fallimentari, volte ad ottenere il massimo realizzo possibile, tramite lo svolgimento di procedure competitive adeguatamente pubblicizzate [2]. Da tale premessa consegue che l’esercizio del diritto di prelazione non può mai pregiudicare le ragioni della massa dei creditori: il conduttore non può, dunque, invocare, in sede di vendita, un prezzo inferiore a quello raggiunto in sede di aggiudica­zione. Con l’ulteriore precisazione che le medesime ragioni portano ad escludere fer­mamente che il vincolo della prelazione possa incidere negativamente sulla determinazione del prezzo base. Il secondo: il giudice delegato ha correttamente autorizzato il professionista delegato a sospendere la vendita ed il curatore a comunicare all’affittuario la nuova of­ferta in aumento per consentire a tale soggetto l’esercizio del diritto di prelazione. La decisione che si commenta contribuisce, dunque, a chiarire la laconica discipli­na stabilita dall’art. 104-bis, 5° comma, su richiamato. Segnatamente, tale disposizione si limita, infatti, a stabilire che nei dieci giorni successivi alla conclusione del «procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda o del singolo ramo» (e, quindi, dopo l’aggiudicazione provvisoria) il curatore comunica al conduttore che può esercitare la prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della notizia. Laddove, poi, venga proposta un’offerta migliorativa, il curatore è tenuto a comunicare il nuovo corrispettivo al titolare della prelazione: il conduttore, in tal caso, dopo il ricevimento della nuova denuntiatio può decidere di avvalersi del proprio diritto, alle stesse condizioni proposte dall’offerente in aumento [3]. Riassumendo, la Corte ha chiarito che la vendita forzata, conclusa in sede fallimentare, in caso di opzione, ex art. 107, 2° comma, L. Fall., per le [continua ..]


3. La natura intrinsecamente coattiva delle vendite fallimentari ed il contenuto del diritto di prelazione

A quest’ultimo riguardo va evidenziato che le vendite fallimentari hanno sempre natura coattiva; e ciò indipendentemente dalla circostanza che il curatore opti per una vendita competitiva ex art. 107, 1° comma, L. Fall., ovvero preferisca – ai sensi del 2° comma della medesima disposizione – avvalersi delle forme del Codice di pro­cedura civile, ontologicamente «competitive», come peraltro avvenuto nel caso di specie. Tale considerazione è di per sé sufficiente a minare la fondatezza del motivo di ricorso secondo il quale il contratto di vendita dell’immobile sarebbe stato concluso, ai sensi dell’art. 1376 c.c., nel momento in cui il curatore aveva conosciuto l’accet­tazione del prelazionario. Sotto altro profilo è la stessa natura coattiva della vendita fallimentare che porta a ritenere che tale subprocedimento sia concluso dall’emissione del decreto di trasferimento, provvedimento esclusivo del giudice (e non del notaio) delegato [4]. Se si muove dal presupposto che tutte le vendite regolate dall’art. 107 L. Fall. sono attuate in forza del principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. e tendono ad ottenere la migliore soddisfazione dei creditori, è incontestabile che il diritto del titolare della prelazione prevalga sull’offerta del terzo soltanto a parità delle condizioni di acquisto. A conferma della correttezza di tale assunto è sufficiente segnalare che la dottrina e la giurisprudenza di legittimità affermano che le vendite fallimentari – regolate dal­l’art. 107 L. Fall. – presentano natura forzata nonostante l’abrogazione del rinvio, con­tenuto nel vecchio art. 105 L. Fall., alle norme del Codice di procedura civile. Solo il principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. giustifica, difatti, l’attribuzione del potere di disposizione a soggetto diverso dal debitore sottoposto alla procedura, in funzione della destinazione del ricavato della vendita alla soddisfazione dei creditori; fermo restando che simile potere è esercitabile a mezzo di vari strumenti e con varie forme. Il riferimento è, dunque, non solo al professionista delegato o al commissionario nell’espropriazione singolare ma anche al curatore nel fallimento [continua ..]


4. Il mancato coordinamento della decisione con il novellato regime degli artt. 503 ss. c.p.c.

Non convince invece la motivazione del provvedimento in commento nella parte in cui chiarisce che in caso di vendita «disposta in conformità con le modalità previste dal Codice di rito e con delega delle operazioni ad un professionista ex art. 591-bis c.p.c., (…) il rinvio contenuto nell’art. 107, 2° comma, L. Fall. comprenda anche l’istituto delle offerte in aumento dopo l’incanto disciplinato dall’art. 584 c.p.c.». Al riguardo è appena il caso di rilevare che la gara in aumento di cui all’art. 584 c.p.c. costituisce una peculiare fase della sola vendita con incanto ex art. 576 c.p.c.; e che, dopo le modifiche apportate agli artt. 503 ss. c.p.c. dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, tale modalità di vendita svolge una funzione decisamente marginale. In particolare, la vendita con le forme dell’incanto e la conseguente gara in aumento ex art. 584 c.p.c., sono subordinate alla circostanza che il giudice abbiaespres­samente specificato nell’ordinanza di vendita che ritiene «probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore alla metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568». In breve, in difetto di un’esplicita deter­minazione in tal senso del giudice dell’esecuzione, il regime «ordinario» delle vendite forzate è quello scandito dagli artt. 571-574 c.p.c. A ben guardare il motivo della modifica normativa va individuato nell’esigenza di rendere immediatamente stabile l’aggiudicazione ed evitare la gara in aumento, fase che nella prassi ha sempre comportato una dilazione dei tempi necessari alla fisiologica definizione della fase di vendita, oltre che guasti ed operazioni poco limpide [7]. Poiché l’art. 503 c.p.c. è norma di carattere generale che trova applicazione per tutti i tipi di vendite forzate, si deve ritenere che quando il programma di liquidazione, predisposto dal curatore ex art. 104-ter L. Fall., prevede genericamente di liquidare uno (o più beni del fallito) nel rispetto delle modalità stabilite dal Codice di rito, ex art. 107, 2° comma, L. Fall., la procedura prosegue secondo le forme della vendita senza incanto. Laddove invece il curatore intenda [continua ..]


NOTE
Fascicolo 6 - 2018