Cassazione civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22406 (ord.) – Pres. R. Rordorf – Est. P. Campanile
La Cassazione ha sciolto positivamente, affermando la giurisdizione del giudice ordinario nelle azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare della società in house, il dilemma sorto dopo l’affermazione della giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli organi sociali nell’esercizio delle loro funzioni al patrimonio di questa. Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“TUSP”) ribadisce, in linea di principio, l’applicabilità del regime ordinario della responsabilità degli organi sociali alle società partecipate da enti pubblici (anche se a controllo pubblico), ma al contempo istituisce o meglio riproduce, in aderenza all’indirizzo di Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283, un diverso regime per le società in house, facendo salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori (art. 12, 1° comma, secondo periodo). La dottrina aveva segnalato come, questa scelta normativa, sebbene fosse giustificabile alla luce dell’esperienza pratica, lasciasse irrisolti molteplici problemi ermeneutici e applicativi a causa della mancanza di adeguati meccanismi di coordinamento sostanziale e processuale. Invero, la responsabilità “erariale” degli amministratori per mala gestio, là dove volta a ristorare il danno subìto dall’ente pubblico socio, potrebbe surrogare l’azione sociale di responsabilità, ma non mia assorbire, in caso d’incapienza del patrimonio, anche la loro responsabilità verso i creditori ex art. 2394 c.c. Anzi, l’erogazione – anziché a favore della società – di un risarcimento “diretto” all’ente-socio a carico dei gestori negligenti o infedeli, se pur nei limiti della sua partecipazione alla società pubblica, non solo lascia insoddisfatti gli interessi facenti capo ai soggetti “esterni”, ma mina la stessa “autonomia patrimoniale” che la Corte di Cassazione ha riconosciuto alla società in house, seppure negandone la soggettività. Inoltre, l’azione del procuratore contabile non è coordinata legalmente con quella verso i creditori sociali, nel senso che non opera il principio per cui la fruttuosa definizione del giudizio di responsabilità, reintegrando il patrimonio sociale, impedisce l’azione diretta da parte di creditori contro i titolari degli organi (artt. 2393, 6° comma e 2394, 3° comma, c.c.). Ora, in caso di fallimento o amministrazione straordinaria, competendo all’organo della procedura la legittimazione esclusiva a esercitare l’azione di responsabilità “a doppio titolo” per la società e per i creditori [continua..]