Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
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Concordato bancario di liquidazione: qualificazione giuridica, contenuto del potere decisorio del giudice dell'omologazione, termine di prescrizione per il ritiro delle somme depositate (di Elena Depetris)


Tribunale di Milano, Sez. II civ., dec. 12 settembre 2018 – Pres. Paluchowski – Est. Vasile

Con il decreto in commento il Tribunale di Milano ha omologato, ai sensi del­l’art. 93 ss. del Testo Unico Bancario (TUB), il primo concordato bancario di liquidazione dall’entrata in vigore del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Nel pronunciarsi sulla domanda di omologazione del concordato di liquidazione, nella fattispecie proposto su ricorso del commissario liquidatore della banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale di Milano ha svolto alcune interessanti riflessioni. In linea generale, il concordato di liquidazione della banca, disciplinato dagli artt. 93 e 94 TUB, può essere proposto, in qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, dai commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, oppure dalla banca ai sensi dell’art. 152, 2° comma, L. Fall., con il parere degli organi liquidatori; la proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia. Ottenuta l’omologa­zione, l’esecuzione del concordato è demandata ai commissari liquidatori che, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovraintendono alle operazioni concordatarie secondo le direttive impartire dalla Banca d’Italia. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l’assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria; nel caso in cui l’oggetto sociale non venga modificato, i commissari procedono agli adempimenti necessari per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali. Trovano applicazione l’art. 215 L. Fall. (in materia di risoluzione e annullamento del concordato) e, in quanto compatibile, l’art. 92 TUB (che regola gli adempimenti finali della procedura di liquidazione coatta). Il concordato bancario di liquidazione si pone, dunque, quale fase della liquidazione coatta della banca, finalizzata alla conclusione della procedura. Tale istituto, osserva il Tribunale, presenta un accentuato carattere pubblicistico, evidenziato in pri­mis dalla scelta dei soggetti legittimati a presentare la proposta: il commissario liquidatore oppure la banca. Il concordato bancario non richiede alcuna votazione da parte dei creditori, né è ravvisabile un loro consenso implicito, stante la soppressione di ogni riferimento al­la comunicazione da effettuare ai creditori. Ulteriore dimostrazione che tale concordato non presuppone una effettiva e diretta comunicazione della proposta ai creditori, da cui possa ricavarsi la loro presa di coscienza e un loro implicito assenso, si trae dall’art. 93, 5° comma, TUB, ai sensi del quale il termine di trenta giorni per proporre opposizione tramite ricorso decorre dal deposito della proposta di concordato, e non da eventuali forme di pubblicità. Tali [continua..]
Fascicolo 6 - 2018