Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Abusiva concessione di credito, legittimazione del curatore, danno alla massa ed al soggetto finanziato (di Bruno Inzitari, Elena Depretis (Il par. 5 è del Professor Bruno Inzitari, i parr. 1, 2, 3 e 4 sono della Dott.ssa Elena Depetris))


Il tema della legittimazione attiva dell’organo della procedura concorsuale a esperire l’azio­ne risarcitoria per abusiva concessione di credito anima da tempo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Il presente lavoro si propone di indagare la questione ponendo particolare attenzione ai vari profili lesivi che possono discendere dall’erogazione irregolare del finanziamento, al fine di mettere in luce le peculiarità che caratterizzano ciascuna fattispecie: il danno al singolo creditore fallimentare, il danno alla massa, il danno al patrimonio della società, quest’ultimo esaminato sia nell’ottica del concorso della banca nell’illecito degli amministratori sia nell’ottica di una responsabilità autonoma della banca nei confronti del sovvenuto poi fallito.

style="text-align: justify;" align="center"> <

The issue of the possibility for the insolvency administrator to take legal action demanding compensation for damages from abusive credit granting has long been the subject of debate in doctrine and jurisprudence. The present work aims to investigate the issue by paying attention to the various harmful profiles that may derive from irregular funding, underlining the peculiarities that characterize each case: the damage to the individual creditor, the damage to the creditor class, the damage to the company’s assets, the latter examined both from the point of view of the bank’s involvement in the unlawful conduct of the directors and from the standpoint of an autonomous responsibility of the bank towards the failed debtor.

SOMMARIO:

1. L'abusiva concessione di credito all'imprenditore in crisi e il problema della legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni risarcitorie - 2. La mancanza di legittimazione attiva del curatore a proporre l'azione risarcitoria per i danni subiti direttamente dai creditori del fallito - 3. Il danno alla massa - 4. La responsabilità della banca per concorso nell'illecito degli amministratori - 5. Il danno al fallito - NOTE


1. L'abusiva concessione di credito all'imprenditore in crisi e il problema della legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni risarcitorie

Il tema della legittimazione del curatore [1] ad agire per il risarcimento del danno cagionato dalla concessione abusiva di credito, portato all’attenzione delle Corti quasi due decenni fa e periodicamente oggetto di nuovi interventi, continua a offrire all’in­terprete interessanti spunti di riflessione. La questione si rivela complessa per diversi fattori, che possono essere sinteticamente individuati nell’esistenza, da un lato, di una molteplicità di profili lesivi riconducibili a una stessa condotta di finanziamento abusivo, e, dall’altro, di una legislazione in materia concorsuale (L. 16 marzo 1942, n. 267, ss.mm.ii.) non sempre chiara e/o esaustiva nel disciplinare la sostituzione pro­cessuale dell’organo della procedura (il quale, come noto, assume una duplice veste, potendo sostituirsi, a seconda dei casi, sia al fallito sia ai creditori); ciò a fronte di una normativa processualcivilistica rigorosa nel circoscrivere i casi di sostituzione processuale a quelli «espressamente previsti dalla legge» (art. 81 c.p.c.). In linea generale, ricorre la fattispecie di erogazione abusiva di credito [2] allorquando il finanziatore, pur conoscendo o dovendo conoscere la situazione di irreversibile difficoltà economica del sovvenuto, gli eroghi nuova finanza, oppure, nonostante il progressivo aggravamento delle condizioni economico-patrimoniali del sovvenuto, mantenga in vita linee di credito già esistenti, creando in tal modo all’esterno una falsa apparenza di solvibilità del debitore finanziato [3]. La figura presenta indubbi profili di delicatezza, sia per quanto concerne l’individuazione del suo fondamento, sia perché possono presentarsi ipotesi in cui il confine tra sostegno regolare all’im­presa in crisi, fondato su reali prospettive di risanamento, e concessione di credito abusiva si presenta sottile [4]. Non può, tuttavia, dubitarsi che la responsabilità per il finanziamento irregolare discenda dalla violazione dei doveri di comportamento posti in capo all’operatore professionale: in tal senso può affermarsi che responsabilità per erogazione abusiva di credito e responsabilità per interruzione brutale del credito condividono la medesima matrice, rappresentata dalla condotta (colposa o dolosa) del finanziatore tenuta in violazione degli obblighi [continua ..]


2. La mancanza di legittimazione attiva del curatore a proporre l'azione risarcitoria per i danni subiti direttamente dai creditori del fallito

La questione relativa alla legittimazione del curatore a esercitare nei confronti della banca l’azione risarcitoria per abusiva concessione di credito è stata portata al­l’attenzione delle Corti già in diverse occasioni. Tale problematica è stata indagata dai giudici sotto diversi profili, sia con riferimento al pregiudizio risentito dai creditori del fallito sia con riferimento al pregiudizio patito dal fallito medesimo; con riguardo al primo dei profili testé indicati occorre, altresì, distinguere a seconda che il danno lamentato afferisca al patrimonio del singolo creditore in quanto tale oppure al­la massa dei creditori fallimentari complessivamente intesa [9]. Tali temi presentano rilevanti tratti di peculiarità e debbono, di conseguenza, essere indagati separatamente. La prima ipotesi da esaminare concerne la predicabilità o meno, nel nostro ordinamento, della legittimazione attiva del curatore a domandare il risarcimento del dan­no patito dal singolo creditore, ossia il danno che si produce direttamente e immediatamente nella sfera giuridica del creditore, e non quale riflesso della lesione del patrimonio sociale. In riferimento a tale fattispecie la lettura e il raffronto delle pronunce consentono di delineare un orientamento ormai consolidato, teso a negare legittimazione attiva al curatore. Si considerino brevemente i passaggi fondamentali dell’ela­borazione delle Corti in materia. Punto di partenza del dibattito giurisprudenziale è una sentenza del Tribunale di Foggia della fine del secolo scorso [10], chiamato a pronunciarsi – tra le altre – sulla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta dal curatore del fallimento di una s.n.c. nei confronti di una banca «per aver acceso e tenuto artificiosamente in essere rapporti economici con la fallita in presenza di elementi tali da fare rilevare agevolmente la sua situazione d’insolvenza». Le eccezioni sollevate dalla difesa della banca convenuta in ordine alla legittimazione attiva della curatela – contestata sul presupposto che si tratterebbe non di azione di massa, bensì di azione a tutela dei singoli operatori di mercato danneggiati – vengono rigettate dal giudicante. Il giudice foggiano, infatti, partendo dalla diversa premessa per cui danneggiati, secondo quanto prospettato dalla curatela, debbono [continua ..]


3. Il danno alla massa

Sebbene appaia condivisibile l’affermazione per cui i creditori sociali anteriori e posteriori alla condotta di abusiva concessione di credito possono risentire un danno che ricade direttamente e in modo differenziato su ciascun singolo patrimonio, con conseguente esclusione della legittimazione attiva del curatore rispetto alla riparazione di pregiudizi aventi carattere prettamente individuale e come tali estranei alla logica della concorsualità, non appare, tuttavia, corretto escludere in termini assoluti la legittimazione attiva del curatore sull’assunto della inconfigurabilità di un pregiudizio di pertinenza collettiva del ceto creditorio. Un’analisi meditata della questione, aperta a esaminare il fenomeno in tutte le sue possibili implicazioni e scevra da conclusioni aprioristiche, porta a disvelare una realtà molto più ricca e articolata rispetto a quella disegnata dall’elaborazione delle Corti. In quest’ottica, la questione che merita di essere approfondita concerne, dal punto di vista sostanziale, la possibilità di ricollegare all’erogazione abusiva di credito conseguenze pregiudizievoli per la massa indifferenziata dei creditori fallimentari; dal punto di vista processuale, l’individuazione del soggetto attivamente legittimato a proporre la relativa domanda risarcitoria. Prima di addentrarsi nell’esame della prima delle esposte questioni (i.e. se e quan­do sia possibile individuare un “danno alla massa” quale conseguenza diretta del finanziamento irregolare concesso all’imprenditore in crisi), occorre soffermarsi, nei limiti che questa trattazione richiede, sulla nozione di “azione di massa”, per compren­dere quando tale figura ricorra. La categoria delle azioni di massa non trova un preciso referente normativo [43], talché occorre richiamare le enunciazioni della dottrina e della giurisprudenza in materia. Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite nelle sopra citate pronunce del 2006 [44], «l’azione di massa è caratterizzata dal carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del suo esito positivo. Essa nell’immediato perviene all’effetto di aumentare la massa attiva, quali che possano essere i limiti quantitativi entro i quali i creditori se ne avvantaggeranno. Essa tende direttamente alla reintegrazione del patrimonio del [continua ..]


4. La responsabilità della banca per concorso nell'illecito degli amministratori

La problematica delle azioni esperibili dal curatore nei confronti del finanziatore che ha erogato abusivamente credito può essere indagata anche da un diverso angolo visuale, vale a dire quello della responsabilità della banca per concorso nell’ille­cito degli amministratori: secondo tale ricostruzione la condotta della banca che con­cede abusivamente credito acquista giuridica rilevanza nel momento in cui viene a concorrere con la condotta illecita degli amministratori della società (espressamente sanzionata dagli artt. 2392 ss. c.c.), dando vita a una responsabilità solidale (ex art. 2055 c.c.). Si tratta, dunque, di una diversa configurazione della responsabilità del finanziatore, il quale è chiamato a rispondere di un illecito che sussiste se e in quanto viene a innestarsi su di una condotta antigiuridica degli amministratori [77]; in altri ter­mini, la condotta di abusiva concessione di credito assume rilievo quale componente di una più complessa attività commessa in concorso, ed è di tale attività illecita che il finanziatore viene chiamato a rispondere [78]. L’affermazione della responsabilità della banca per concorso nell’illecito degli amministratori, sottoposta al vaglio delle Corti in tempi relativamente recenti, ha ottenuto riscontri sostanzialmente positivi, seppur con talune divergenze rispetto all’individuazione dei presupposti necessari per la sua configurabilità. La pronuncia che viene generalmente indicata quale apri-fila dell’ammissibilità della segnalata ricostruzione è Cass. n. 13413/2010 [79]. In una vicenda rispetto alla quale le Corti di merito avevano recisamente negato la legittimazione attiva del curatore all’azione risarcitoria [80], tanto con riferimento al danno patito dai creditori quanto con riferimento al danno patito dal finanziato poi fallito [81], la Suprema Corte ha statuito che, «per quanto attiene alla prospettazione della domanda come azione ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., per la lesione arrecata al patrimonio della società», il curatore è legittimato ad agire, ai sensi dell’art. 146 L. Fall. in relazione all’art. 2393 c.c., nei confronti della banca, quale responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita [continua ..]


5. Il danno al fallito

Un ulteriore aspetto, sempre nell’ottica della plurioffensività della condotta di abusiva concessione di credito, concerne l’individuazione di un danno diretto al patrimonio del fallito. Esso è conseguenza immediata e diretta del sorgere del rapporto di finanziamento in un contesto patrimoniale e reddituale del sovvenuto del tutto inidoneo a giustificare il finanziamento stesso. Spesso esso è conseguenza del mantenimento di linee di credito, il cui utilizzo da parte del sovvenuto piuttosto che alla utile gestione produttiva, ormai divenuta impossibile per la perdita della continuità aziendale o per la perdita del capitale sociale o per altri motivi, è volto a non far emer­gere la crisi o l’insolvenza, con il risultato di aggravare il dissesto, ampliare la perdita netta patrimoniale con ulteriore danno per la stessa società. Di qui la valutazione se il finanziatore sia responsabile nei confronti del sovvenuto per i danni a quest’ultimo derivanti dalla concessione abusiva di credito. La responsabilità si può configurare quale responsabilità autonoma e diretta del finanziatore verso il finanziato, da cui consegue la legittimazione attiva del curatore a do­mandare il relativo risarcimento ex art. 43 L. Fall. [100]. Sulla possibilità che l’erogazione abusiva di credito possa rappresentare fonte di danno per il soggetto finanziato si sono manifestate diverse opinioni. Taluno ha ritenuto che la concessione di credito, ancorché abusiva, non potrebbe arrecare pregiudizio al patrimonio del debitore sovvenuto, in quanto il finanziamento potrebbe essere ritenuto atto neutro [101] (in astratto addirittura vantaggioso, poiché, secondo questa opi­nione, il finanziamento comporterebbe l’acquisto di disponibilità economiche da parte del soggetto a cui favore il finanziamento viene erogato) [102]. Tale affermazione poggia sulla considerazione per cui «gli importi erogati al finanziato (purché non rivestano carattere usurario che comporti oneri indebiti e ingiustificati di interessi …) entrano nelle attività del debitore creando da un lato (attivo di bilancio) disponibilità finanziarie e dall’altro un debito restitutorio (passivo) per la corrispondente somma; consegue che […] tali [continua ..]


NOTE
Fascicolo 6 - 2018