Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Omologa del piano del consumatore e subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente (di Roberta Metafora)


Tribunale di Monza, Sez. III civ., 26 marzo 2018 – Est. Crivelli

Come è noto, nella L. n. 3/2012 sul sovraindebitamento il divieto di azioni esecutive individuali si atteggia diversamente a seconda del tipo di procedura. In presenza di una procedura con accordo di cui all’art. 10 della legge citata, il divieto di azioni esecutive individuali e generali opera automaticamente (c.d. automatic stay). Nella procedura avviata a seguito della presentazione di un piano del consumatore non esiste un divieto generale ed automatico di agire esecutivamente sui beni del debitore, ma è possibile chiedere al giudice la sospensione di alcune procedure esecutive specificamente indicate; il potere di sospensione, dunque, è esercitato dal giudice discrezionalmente e riguarda casi ben individuati. Nella procedura di liquidazione del patrimonio scatta di nuovo il divieto generalizzato ed automatico di azioni esecutive individuali: con il decreto di apertura della liquidazione, il giudice «dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive» (art. 14-quinquies, 2° comma, lett. b). Senonché, mentre con riferimento all’ipotesi della liquidazione del patrimonio, l’art. 14-novies, 2° comma, ultimo periodo prevede espressamente che, se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il liquidatore può subentrarvi, manca invece una previsione analoga per quanto attiene al­l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore. Si pone pertanto il problema di verificare cosa accade se nel corso di una procedura esecutiva già pendente venga omologato un piano del consumatore. Sul punto è intervenuta la pronuncia qui segnalata, la quale ha affermato espressamente che il provvedimento di omologa del piano del consumatore non determina l’estinzione della procedura esecutiva qualora, in ottemperanza a quanto previsto dal piano, sia previsto il subentro del liquidatore al creditore procedente. Precisa inoltre il giudice estensore della decisione che il liquidatore è e resta l’unico soggetto legittimato a promuovere gli atti esecutivi. Deve pertanto escludersi che il creditore fondiario possa porre in essere atti esecutivi: se è vero che il privilegio fondiario di cui all’art. 41 TUB permette che il creditore possa iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazio­ne di fallimento del debitore, in deroga al divieto di azioni esecutive individuali pre­visto dall’art. 51 L. Fall., è del pari indiscutibile che la norma contenuta nell’art. 41 ha natura derogatoria ed eccezionale, come tale inapplicabile a fattispecie diverse da quella letteralmente contemplata. La decisione, sotto questo profilo, si inscrive [continua..]
Fascicolo 6 - 2018