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L'accertamento del passivo nel codice della crisi e dell'insolvenza: natura ed effetti
Giacinto Parisi. Dottore di ricerca in Diritto processuale civile nell’Università Roma Tre
Lo scritto esamina la fase di accertamento del passivo nell’ambito del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La disamina muove, innanzitutto, dall’individuazione delle procedure concorsuali in cui è presente un giudizio di verificazione dei crediti. Effettuata tale distinzione, si analizzano partitamente i diversi modelli di verificazione del passivo presenti nel Codice, soffermandosi in particolare su natura, oggetto ed efficacia del provvedimento emesso all’esito di ciascun procedimento.
The paper examines the phase of the assessment of the debts of the company that filed a bankruptcy case within the new code related to the crisis of the company and bankruptcy. The review starts, firstly, from the individuation of the bankruptcy procedures within which the debts of the company are positively assessed. After that, the paper analyses the different models of assessment of debts that are contained in the new code, examining in particular the nature, object and effectiveness of the decision issued at the end of each proceedings.
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Sommario:
1. Premessa - 2. Le procedure prive di una fase di accertamento del passivo - 3. Le procedure che prevedono una fase di accertamento del passivo. La liquidazione giudiziale - 4. (Segue): il procedimento - 5. (Segue): l’efficacia del provvedimento di accertamento dello stato passivo - 6. (Segue): il progressivo avvicinamento dell’ordinamento italiano ai sistemi spagnolo, tedesco e francese - 7. La liquidazione controllata - 8. La liquidazione coatta amministrativa - 9. Rilievi conclusivi - NOTE
1. Premessa
Nel contesto della legge fallimentare del 1942, la fase di accertamento del passivo è stata oggetto di molteplici studi, che hanno indagato in maniera approfondita la natura e l’oggetto del procedimento, nonché l’efficacia del provvedimento emesso al suo esito [1]. Tale spiccato interesse era dovuto, in primo luogo, alle significative ripercussioni di dette tematiche rispetto al concreto esercizio dei diritti di azione e di difesa, presidiati dall’art. 24 Cost., nel contesto concorsuale; il dibattito veniva altresì alimentato, da una parte, dai diversi interventi normativi susseguitisi negli anni sul giudizio di verificazione – che hanno disciplinato, da ultimo, direttamente gli effetti del provvedimento reso all’esito del giudizio di accertamento [2] – nonché, dall’altra, dal costante impegno della dottrina a fornire una ricostruzione sistematica delle varie procedure concorsuali, con [continua ..]
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2. Le procedure prive di una fase di accertamento del passivo
Nell’ambito della risoluzione negoziale della crisi di impresa, per come prevista dalla riforma appena intervenuta, l’onere di individuare i diritti di credito e i diritti vantanti da terzi su beni nella disponibilità del debitore è rimesso a quest’ultimo, in linea di continuità con quanto avviene già nella legge fallimentare. In particolare, con riferimento agli «accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento» [7], i quali trovano finalmente una propria disciplina positiva nel c.c.i., l’art. 56, 2° comma, lett. d), prevede che il piano predisposto dal debitore debba indicare i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative in corso. Non è previsto, invece, l’intervento di alcun organo ovvero di alcuna autorità giurisdizionale cui sia affidato il compito di controllare la correttezza dell’elenco dei [continua ..]
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3. Le procedure che prevedono una fase di accertamento del passivo. La liquidazione giudiziale
Le procedure disciplinate dal nuovo c.c.i. che prevedono una fase – esclusiva [21] – di accertamento del passivo, funzionale al soddisfacimento concorsuale dei crediti vantati nei confronti del debitore, sono, invece, la liquidazione giudiziale (artt. 121 ss. c.c.i.), la liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.) e la liquidazione coatta amministrativa (art. 293 ss. c.c.i.). Incominciando dalla disamina della liquidazione giudiziale – la quale riveste senz’altro rilievo preminente sia per ragioni storiche, costituendo un modello di riferimento anche per altre procedure [22], sia in considerazione delle effettive novità introdotte dalla riforma –, merita innanzitutto osservare che alcuni dei principali interventi apportati dalla riforma del 2019 si attestano esattamente nell’ambito del giudizio di verificazione dei crediti [23]. Più in particolare, ad assumere una sicura rilevanza è la [continua ..]
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4. (Segue): il procedimento
L’impianto normativo relativo alla fase di accertamento del passivo prevista dagli artt. 92 ss. L. Fall. è sostanzialmente riprodotto, eccezion fatta per alcune modifiche di cui si darà conto tra poco, negli artt. 200 ss. c.c.i. La domanda di insinuazione allo stato passivo, disciplinata dall’art. 201 c.c.i., continua, infatti, ad essere strutturata alla stregua di una domanda giudiziale [25] e ne produce i medesimi effetti per tutto il corso della liquidazione giudiziale, fino all’esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura, a norma dell’art. 235 c.c.i. Inoltre, il curatore ha l’onere di eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche nell’ipotesi in cui la relativa azione si sia prescritta (art. 203, 1° comma, [continua ..]
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5. (Segue): l’efficacia del provvedimento di accertamento dello stato passivo
Tanto precisato, si è già evidenziato che l’art. 204, 5° comma, c.c.i. attribuisce efficacia meramente endoprocessuale al decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo e alle decisioni pronunciate in sede di contestazione di tale provvedimento «limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui». Alla luce della nuova disposizione normativa, nonché sulla base dell’attuale conformazione del procedimento, si deve, dunque, ritenere che le statuizioni emesse in relazione non a diritti di credito, ma a diritti reali, di natura mobiliare e immobiliare, hanno “effetti” che superano i confini della procedura in cui – e in funzione della quale – sono state rese, acquisendo, pertanto, efficacia di cosa giudicata [41]. D’altra parte, tale disposizione è frutto di un preciso criterio [continua ..]
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6. (Segue): il progressivo avvicinamento dell’ordinamento italiano ai sistemi spagnolo, tedesco e francese
I risultati emersi all’esito dell’indagine svolta in ordine alla natura e all’oggetto della verificazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale trovano peraltro conferma in alcuni sistemi giuridici stranieri affini all’ordinamento italiano [53], sui quali merita soffermarsi in considerazione della rilevanza della disciplina dettata con riferimento alla liquidazione giudiziale, oggetto di rinvio da parte di altre disposizioni del medesimo c.c.i. ovvero di leggi speciali. E così, in Spagna, l’art. 86 della Ley Concursal del 9 luglio 2003, n. 22 (in breve, LC) [54] prevede che il reconocimiento de créditos – ossia l’accertamento e la qualificazione dei singoli crediti vantati nei confronti del fallito – spetti al juez del concurso, il quale svolge tale attività sulla base di un elenco predisposto dalla administración concursal ed è [continua ..]
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7. La liquidazione controllata
Riprendendo la disamina delle ulteriori procedure contemplate dal c.c.i. che presentano una fase di accertamento del passivo, viene in rilievo, inoltre, la liquidazione controllata, la quale costituisce il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza (artt. 268 ss. c.c.i.). La disciplina trova il suo antecedente nelle previsioni contenute nella Sezione II del Capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3 in ordine alla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato ed è oltremodo semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale, in quanto concernente patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico-finanziarie connotate da ridotta complessità. Anche la [continua ..]
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8. La liquidazione coatta amministrativa
Da ultimo, merita accennare alla disciplina della formazione dello stato passivo prevista nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa dall’art. 311 c.c.i., il quale conferma integralmente quanto già previsto dall’art. 209 L. Fall. La principale differenza rispetto alla liquidazione giudiziale, alla quale per il resto si rinvia, è rappresentata dal ruolo del commissario liquidatore, che, analogamente a quanto avviene per la liquidazione controllata, forma autonomamente l’elenco dei crediti ammessi o respinti; tale elenco, come si vedrà, diviene quindi esecutivo con il deposito nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario l’impresa o l’ente ha il proprio centro degli interessi principali [81]. Più in particolare, l’art. 308 c.c.i. prevede che, entro un mese dalla nomina [82], il commissario liquidatore comunichi a ciascun creditore le somme risultanti a credito, sulla base [continua ..]
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9. Rilievi conclusivi
L’analisi svolta ha fatto dunque emergere l’esistenza di plurime differenze tra le varie procedure concorsuali disciplinate dal c.c.i. in relazione alla fase di accertamento del passivo. In particolare, si è visto come alcune procedure non contemplino una fase di verificazione del passivo in sede concorsuale, essendo quindi ogni questione relativa alla pretesa sostanziale incisa dall’esecuzione collettiva rimessa alla cognizione del giudice ordinario secondo le regole generali [94]. Al contempo, la disciplina della liquidazione giudiziale (alias, il “nuovo” fallimento) contempla alcune rilevanti novità rispetto alla normativa contenuta nella legge fallimentare del 1942, dovendosi oggi senz’altro ritenere che gli accertamenti compiuti in tale sede siano destinati a consentire la formazione della cosa giudicata sul diritto di credito ovvero sul diritto reale oggetto della domanda di insinuazione [95]. Ad una conclusione [continua ..]
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NOTE