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Responsabilità degli amministratori per la prosecuzione dell'attività successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento e criteri di determinazione del danno risarcibile
Roberto Rosapepe. Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Salerno
Prendendo spunto dalla recente decisione del Tribunale di Milano in ordine alla responsabilità degli amministratori per le operazioni compiute successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società, il commento si sofferma sull’interpretazione della nuova formulazione dell’art. 2486 c.c., introdotta dall’art. 378 del Codice della crisi e dell’insolvenza.
Moving from the recent decision of the Milan Tribunal, which deals with managers’ liability for the business deal following the winding up, the A. studies the new criteria for the assessment of damages, pursuant to art. 2486 Civil Code, modified from article 378 of the newly approved Code of enterprises crisis and insolvency.
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Commento
Sommario:
1. Premessa - 2. La responsabilità degli amministratori in caso di violazione dell'obbligo di gestione ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale - 3. I criteri di quantificazione del danno - NOTE
1. Premessa La recente decisione del Tribunale di Milano che si commenta conferma l’orientamento già espresso in altre decisioni dello stesso Tribunale e della giurisprudenza di legittimità secondo il quale – come si legge nella massima – in caso di «illecita prosecuzione dell’attività di impresa caratterizzata da innumerevoli nuove operazioni e di conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto (costi/ricavi) di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi, quale quello della differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti (determinati secondo criteri di liquidazione previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette) registrati alla data della (doverosa) percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in [continua ..]
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2. La responsabilità degli amministratori in caso di violazione dell'obbligo di gestione ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale La norma citata detta la disciplina della responsabilità degli amministratori per la violazione dell’obbligo di gestione della società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale di cui al 1° comma dello stesso art. 2486 c.c. Ai sensi della nuova disposizione «quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e [continua ..]
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3. I criteri di quantificazione del danno È noto che il tema della liquidazione dei danni risarcibili dagli amministratori è stato oggetto di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale [5] culminato con la posizione assunta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2015 [6], le quali, dopo avere chiarito la portata dell’onere probatorio in capo all’attore [7], si sono espresse in ordine alla legittimità del criterio della differenza tra attivo e passivo accertati in sede fallimentare, ammettendolo unicamente «al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso [continua ..]
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NOTE