Nella sentenza in commento la prima sezione prende posizione, innanzitutto, sulla natura del decreto di omologazione del concordato fallimentare emesso in assenza di opposizioni e, quindi, anche sul mezzo di impugnazione esperibile nel caso in cui il provvedimento sia stato irregolarmente assunto. Partendo dal presupposto che tale provvedimento sia decisorio e definitivo, il giudice della legittimità ne trae la conseguenza che esso sia impugnabile mediante ricorso straordinario per cassazione.
The judgment considered above must be undoubtely reported. The Supreme Court investigates the nature of the decree with which the Bankruptcy Court approves an agreed bankruptcy solution in the absence of any opposition. Therefore, the Supreme Court intervenes on the kind of appeal in the event that the decision of the lower Court was irregular. Assuming that this decision has a decisive and definitive nature, the Judge of legitimacy draws the consequence that it can be challenged though an extraordinary remedy before the Supreme Court.
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1. La questione sottoposta all’attenzione della Corte - 2. La natura del provvedimento che decide sull’omologazione in assenza di contestazioni - 3. L’impugnazione del provvedimento emesso in mancanza dei presupposti di legge - NOTE
Un credito tributario, originariamente ammesso in via chirografaria al passivo fallimentare, in applicazione di un decreto legge successivo alla dichiarazione di fallimento (D.L. n. 98/2011, art. 23, 37° comma), viene incluso in un concordato fallimentare tra i cediti privilegiati. A seguito di una sentenza della Corte costituzionale [1] che dichiara l’illegittimità della retroattività del privilegio, l’assuntore chiede la rettifica del concordato al Tribunale, il quale la nega per essere il provvedimento di omologazione divenuto ormai definitivo. Il decreto viene impugnato, allora, con reclamo ex art. 26 L. Fall. davanti alla Corte d’Appello, che respinge l’impugnazione. Essa, infatti, ritiene che il provvedimento sia dotato di una certa stabilità, non quella propria del giudicato, ma comunque di una forza tale da escludere la possibilità di impugnazione o revoca, perché limita la possibilità di rimozione ad impugnative speciali e tipiche (la risoluzione e l’annullamento del concordato disciplinati dagli artt. 137 e 138 L. Fall.). Avverso il provvedimento, quindi, si propone ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Con la sentenza in commento la Sezione I coglie l’occasione per riaffermare un principio già enunciato dalla stessa nel 2011 [2] intorno alla stabilità del decreto di omologazione del concordato fallimentare emesso in assenza di opposizioni. Secondo la Corte, questo provvedimento è dotato del carattere della decisorietà e della definitività, difatti: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo (art. 135 L. Fall.); per espresso volere del legislatore esso è «non soggetto a gravame» (art. 129, 3° comma, L. Fall.), non è reclamabile neanche davanti alla Corte d’Appello (art. 131 L. Fall.), a differenza del decreto che omologa il concordato decidendo sulle opposizioni contro di esso. La natura del decreto emesso in assenza di opposizione escluderebbe anche che esso sia soggetto alla disciplina generale dei provvedimenti in camera di consiglio (agli artt. 737 c.p.c. ss.) ed, in particolare, che sia revocabile e modificabile in ogni tempo al pari di un provvedimento di volontaria giurisdizione. Perciò, la conclusione della Corte è che se [continua ..]
Nella sentenza in esame la Corte ribadisce la sua opinione sulla stabilità del decreto di omologazione, considerato decisorio ed idoneo al giudicato, contrariamente ai provvedimenti resi nella fase esecutiva del concordato fallimentare, con i quali il giudice si limita ad esercitare poteri ordinatori «secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione» (L. Fall., art. 136, 1° comma). Questi ultimi, perciò, non sarebbero impugnabili mediante ricorso straordinario in cassazione perché inidonei a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti. Affermare che il decreto di omologazione ha carattere decisorio vuol dire pendere implicitamente posizione anche sulla natura del procedimento di omologazione. Su tale questione tre sono state le tesi espresse dalla dottrina. Secondo una prima corrente dottrinale il procedimento di omologazione apparterrebbe alla categoria della volontaria giurisdizione, anche nel caso in cui ci dovessero essere delle opposizioni [4]. Il concordato sarebbe il frutto dell’accordo intervenuto tra proponente e creditori; conseguentemente, a questi ultimi spetterebbe ogni considerazione sulla convenienza della proposta di concordato, mentre al Tribunale non rimarrebbe che valutare la regolarità del procedimento di approvazione. Dopo la riforma dell’istituto [5], una serie di modifiche legislative potrebbero deporre a favore della tesi esposta e principalmente: la modifica della natura del controllo del Tribunale, non più nel merito ma esclusivamente di legittimità, seppur con una profondità più o meno accentuata a seconda che ci sia stata o meno opposizione all’omologazione [6]; la semplificazione del procedimento di omologazione, non più strutturato come un processo a cognizione piena, ma modellato sul procedimento in camera di consiglio; l’abrogazione della norma che prevedeva l’intervento del pubblico ministero nel procedimento di omologazione (art. 132 L. Fall.); la forma del provvedimento di omologazione, che non è più quella della sentenza, ma del decreto; infine, i rimedi previsti avverso il decreto di omologazione, non impugnabile o non più impugnabile, i quali sembrerebbero richiamare due comuni azioni negoziali. La risoluzione del concordato (art. 137 L. Fall.) parrebbe riconducibile alla risoluzione per inadempimento (art. [continua ..]
Se consideriamo il decreto di omologazione emesso in assenza di opposizioni un provvedimento decisorio sommario, ci sono delle condizioni da rispettare per il suo immediato passaggio in giudicato: deve essere concesso alle parti un termine ragionevole per decidere se compiere o meno le proprie contestazioni; alle stesse deve essere resa nota questa possibilità; devono essere chiare le conseguenze alle quali esse andranno incontro in caso di mancata opposizione; deve essere previsto un meccanismo recuperatorio per superare il giudicato, nel caso in cui gli interessati incorrano involontariamente nella decadenza. Queste condizioni le ritroviamo, almeno in parte, nella normativa di riferimento: al 2° comma dell’art. 129 L. Fall. viene disposto che sia il giudice a stabilire con decreto un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta per proporre opposizione; in assenza di opposizioni il provvedimento viene sommariamente assunto «verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione»; il 4° comma dell’art. 129 dispone chiaramente che in assenza di opposizioni «il tribunale … omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame». Manca, tuttavia, un istituto che segua la logica della restitutio in integrum, una sorta di “opposizione tardiva” come la troviamo nel procedimento per decreto ingiuntivo e per convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità. Infatti, le impugnazioni straordinarie previste nella disciplina del concordato fallimentare seguono logiche differenti. La risoluzione del concordato (art. 137 L. Fall.) è un rimedio che si basa su fatti successivi al decreto di omologazione. La mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal concordato apre alla possibilità di “un’impugnazione” del tutto peculiare, alla quale non segue un giudizio sulla legittimità o convenienza del concordato, ma sul presunto comportamento scorretto degli obbligati. L’annullamento del concordato (art. 138 L. Fall.) si fonda su un comportamento doloso che ha dato vita ad una mistificazione dei dati di fatto, valutati dai creditori per esprimersi sulla convenienza del concordato; conseguentemente, la regolarità della votazione è stata falsata e, perciò, anche la legittimità del procedimento. Si tratta di un’impugnazione molto [continua ..]