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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: patologie negoziali e rimedi

Filadelfio Mancuso (Ricercatore di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Messina)

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (AdR) sono strumenti per la regolazione negoziale della crisi d’impresa dai contenuti poliedrici e variegati. Il presente contributo prende le mosse dagli aspetti strutturali ed effettuali di tali accordi, per poi indagarne le patologie negoziali ed i relativi ri­medi giudiziali in una sequenza logica che va dalle criticità emergenti durante la fase delle trattative, ai vizi genetici, per passare infine alle problematiche funzionali. Lo scritto si sofferma altresì sui ri­medi volontari ai profili patologici degli AdR, con particolare attenzione ai “meccanismi di aggiustamento”, destinati ad operare in presenza di eventi reversibili, ed alla rinegoziazione in caso di accordi irreversibilmente compromessi.

Debt restructuring agreements are multifaceted and versatile tools to contractually regulate enterprise crisis. The present work aims at exploring the structural and functional aspects of these agreements as well as investigating the contractual issues and the associated judicial cures. Emergent critical problems which can arise during negotiations, invalidities, and contractual performance are discussed. Finally, this article outlines strategies to overcome debt restructuring agreement shortcomings, with a focus on adjustment clauses implemented when the events are reversible, and on renegotiation when agreements are irreversibly breached.

Sommario:

1. La varietà contenutistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti - 2. Profili strutturali e funzionali dell’accordo - 3. Violazione dei doveri di buona fede ed informativi: responsabilità nella fase delle trattative - 4. Vizi genetici dell’accordo e nullità - 5. (Segue): fattispecie di annullabilità dell’accordo - 6. Patologie funzionali: il possibile rimedio della rescissione - 7. (Segue): inefficacia dell’accordo e clausole condizionali - 8. (Segue): inadempimento e caducazione dell’accordo - 9. (Segue): gli scostamenti rispetto alle previsioni del piano - NOTE


1. La varietà contenutistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti

I contenuti degli accordi di ristrutturazione dei debiti (AdR) possono risultare particolarmente articolati [1]. A dimostrazione di questa poliedricità basta esaminare i provvedimenti giurisprudenziali sull’omologazione degli accordi per rendersi conto del polimorfismo che può contraddistinguerli, quale espressione di autonomia negoziale in questo campo [2]. Stante l’assenza di particolari previsioni contenutistiche nelle disposizioni di cui agli artt. 182-bis e 182-septies L. Fall., negli accordi stragiudiziali possono essere inseriti i patti più variegati: dilazioni di pagamento, remissioni parziali del debito, variazioni dei tassi d’interesse, postergazione di crediti, conversione di crediti in capitale, interventi di carattere aziendale, industriale e sul personale, sul management, sulle linee di business, dismissione di partecipazioni, alienazione di rami d’azienda ed erogazione di nuova [continua ..]

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2. Profili strutturali e funzionali dell’accordo

Il variegato atteggiarsi in concreto degli accordi stragiudiziali non agevola la definizione del problema inerente la loro natura giuridica, che è preliminare ad ogni discorso sulle possibili patologie ed i relativi rimedi. La fattispecie regolata dall’art. 182-bis L. Fall. è qualificata dal legislatore come «accordo … stipulato con i creditori» di cui l’imprenditore «può domandare l’omo­logazione». Pare, quindi, si possa accedere all’opinione che, rilevata la specifica qualificazione dell’accordo di ristrutturazione tra gli atti di autonomia privata e segnatamente tra i contratti, non considera tale istituto come una specie del genus con­cordato preventivo [4]. Militano in favore di questa tesi i seguenti argomenti: (i) gli accordi si formano prima della fase giurisdizionale, mentre nei concordati si prescinde, almeno formalmente, da qualsiasi anticipata [continua ..]

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3. Violazione dei doveri di buona fede ed informativi: responsabilità nella fase delle trattative

Il regime degli accordi di ristrutturazione è contraddistinto dalle disposizioni (6° e 7° comma dell’art. 182-bis L. Fall.) che danno esplicito rilievo alla fase delle trattative. Invero, l’imprenditore può richiedere al Tribunale la pronuncia del divieto per i creditori di iniziare o proseguire le azioni cautelari od esecutive nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione se non concordati «anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo» [23]. Tali effetti operano, comunque, a prescindere dal provvedimento del giudice e sin dal momento della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese. Con la predetta domanda va depositata la documentazione di cui all’art. 161, 1° e 2° commi, lett. a), b), c), d), L. Fall. nonché una proposta di accordo corredata (i) da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante [continua ..]

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4. Vizi genetici dell’accordo e nullità

Nell’ipotetica sequenza che muove dai profili patologici delle trattative, ai vizi genetici dell’accordo, per passare infine alle patologie funzionali dello stesso, occorre adesso volgere lo sguardo alle possibili questioni di validità. In relazione agli elementi essenziali del contratto [29], si è già scritto (supra, par. 2) che non sarebbe necessaria un’esplicita enunciazione nell’accordo dell’eventuale causa di ristrutturazione; tale finalità, ove presente, potrebbe certo conferire una particolare coloritura in senso funzionale al negozio (per esempio, fungere da elemento unificante tra i singoli covenants in esso contenuti; più tecnicamente: occasione di rilievo di un collegamento negoziale) e, aggiungerei, potrebbe pure orientare l’interpretazione del contratto [30]. La pretesa causa di ristrutturazione non sembra riconducibile sic et simpliciter alla funzione di [continua ..]

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5. (Segue): fattispecie di annullabilità dell’accordo

L’informazione ai creditori e la sua correttezza svolgono un ruolo decisivo negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Quindi, è innegabile che la trasparenza del debitore sia rilevante quanto ai possibili riflessi che determina sul procedimento di for­mazione della volontà negoziale. Un’informazione adeguata, per quantità e qualità, è condizione per il valido esercizio dell’autonomia contrattuale, poiché il corretto intendere è fondamento per un volere razionale [40]. Ancor più in questa sede, in cui limitato spazio ha il principio di auto-responsabilità del creditore atteso che il dovere di informare, secondo le norme ex art. 182-bis L. Fall., è posto rigorosamente a carico dell’imprenditore proponente. Non può quindi escludersi che un’informazione non corretta spieghi efficienza causale sulla determinazione volitiva del creditore, quando abbia [continua ..]

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6. Patologie funzionali: il possibile rimedio della rescissione

In dottrina si è discusso se tra i rimedi a tutela della corretta formazione del consenso possa includersi la rescissione, almeno nella sua variante della rescissione per lesione ultra dimidium ex art. 1448 c.c. [45]. In linea teorica, l’applicazione di questo istituto alla fattispecie de qua non dovrebbe essere negata. Il presupposto dello stato di bisogno, inteso quale mancanza di liquidità, è astrattamente prospettabile sia – più tipicamente – per l’imprenditore, che per eventuali creditori. Così pure l’approfitta­mento. Sarebbe altresì superabile l’idea che debba ricorrere la necessaria strutturazione bilaterale del rapporto, giacché la dottrina non esclude che il rimedio rescissorio possa essere esteso anche ai contratti plurilaterali, oppure a figure negoziali autonome tra le quali ricorra però un collegamento che ne denoti la sostanziale [continua ..]

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7. (Segue): inefficacia dell’accordo e clausole condizionali

L’art. 182-bis, 2° comma, L. Fall., prevede che l’AdR debba essere pubblicato nel registro delle imprese e che acquisti efficacia dal dì della pubblicazione. Tale mo­mento fissa il dies a quo per la proposizione delle eventuali opposizioni (182-bis, 4° comma, L. Fall.). La legge, nello stabilire che oggetto di deposito sia l’accordo e non una proposta d’accordo, evidentemente presuppone che l’accordo sia stato già stipulato. La decorrenza dell’efficacia dell’atto dalla pubblicazione vuole quindi significare non tanto che il deposito rappresenti elemento costitutivo dell’atto, quanto, al più, un incombente per la conoscibilità dei terzi. In questo senso, potrebbe affermarsi che, tendenzialmente, l’accordo è idoneo di per sé a produrre effetti sin dal suo perfezionamento, mentre sono gli effetti tipicamente collegabili all’omologazione che si [continua ..]

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8. (Segue): inadempimento e caducazione dell’accordo

Le fattispecie di mancata esecuzione dell’accordo, riferibili sia all’inadempimen­to del debitore che agli altri soggetti coinvolti, non si prestano ad una facile sistemazione – anche in ragione della specifica disciplina – (a) in difetto di qualsivoglia ap­piglio normativo nella specifica sedes materiae e (b) considerata, oltretutto, la loro poliedricità sotto il profilo funzionale e strutturale. Sull’inapplicabilità delle norme della risoluzione del concordato preventivo agli accordi in discorso si è già scritto (supra, par. 5). Si può aggiungere solo che la differente ratio – e quindi l’impossibilità di estendere la disciplina del concordato preventivo in materia di annullamento e di risoluzione – potrebbe cogliersi nella circostanza che la crisi, negli accordi, è governata alla stregua dei patti dei contraenti e non in ambito giudiziale, dunque al di fuori [continua ..]

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9. (Segue): gli scostamenti rispetto alle previsioni del piano

9. (Segue): gli scostamenti rispetto alle previsioni del piano, i “meccanismi di aggiustamento” e la rinegoziazione degli accordi Come è pacifico, sia l’attuabilità dell’accordo sia la possibilità di pagare regolarmente i creditori terzi non derivano dall’AdR in sé, quale contratto stipulato con una parte qualificata dei creditori, ma, piuttosto, da un insieme coordinato di azioni che il debitore intende intraprendere, (anche) grazie alla ristrutturazione del suo debito, e che devono necessariamente trovare idonea rappresentazione nei patti. Lo scostamento dal piano, in fase esecutiva, si considera “significativo” ogniqualvolta l’ipotesi di ristrutturazione prospettata ed assunta a pietra miliare (ossia un risultato parziale misurabile che deve essere raggiunto durante l’attuazione) non sia più realizzabile ovvero lo sia, ma a condizioni economiche e/o temporali [continua ..]

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NOTE

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