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Negozio fiduciario e procedura fallimentare
Stefano Nicita (Avvocato in Roma)
Nella nota, l’autore analizza gli istituti giuridici coinvolti nella pronuncia, con particolare riferimento al negozio fiduciario e all’azione legale intrapresa, ai sensi dell’art. 2932 c.c., allo scopo di ottenere il trasferimento al mandante dell’edificio residenziale acquistato dal mandatario fiduciario che è stato, successivamente, dichiarato fallito.
In the commentary, the author analyzes the legal cases involved in the judgment, with particular reference to the fiduciary contract and to the legal action taken, as laid of art. 2932 c.c., with the aim of obtaining the transfer to the principal of a residential building purchased by the fiduciary that has been subsequently declared bankrupt.
Commento
Sommario:
1. Il caso - 2. La soluzione - 3. Azione ex art. 2932 c.c. e procedura fallimentare - 4. Preliminare per immobile ad uso abitativo - 5. Intestazione fittizia e Intestazione reale: regime probatorio nel fallimento - 6. Negozio fiduciario: natura e rimedi all’inadempimento delpactumfiduciae - NOTE
1. Il caso Nel 1992, con scrittura privata trascritta (ex art. 2645-bis c.c.), una s.r.l. viene incaricata di acquistare, intestarsi e poi trasferire ai mandanti la proprietà di un immobile ad uso abitativo. Tale immobile, però, una volta acquistato dalla s.r.l., non viene più trasferito. Nel corso della conseguente causa civile, intentata per l’esecuzione in forma specifica del contratto, la s.r.l. fallisce. L’adito Tribunale di Lecco, con motivazioni che poi saranno confermate in appello, dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere l’accertamento di tale mandato fiduciario ed a disporre l’esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c. È considerata, altresì, inammissibile anche la domanda subordinata volta ad ottenere l’accertamento della simulazione dell’intestazione dell’immobile in capo alla s.r.l.; nonché quella ulteriormente subordinata volta ad ottenere la [continua ..]
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2. La soluzione Nella pronuncia in esame la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, condannando i ricorrenti principali alle spese del giudizio di legittimità. Nella motivazione la Cassazione affronta i diversi quesiti emersi nella controversia rifacendosi al proprio pregresso orientamento. Già da tempo, infatti, i giudici di Piazza Cavour si erano dichiarati contrari a far rientrare l’azione esperibile ai sensi dell’art. 2932 c.c. tra le fattispecie sottratte all’ambito di applicazione della legge fallimentare, art. 43. In tali controversie, anche in corso, infatti, sta comunque in giudizio il curatore in quanto relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento. Tuttavia, non avendo ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, e differenziandosi, nella sua peculiarità qualificante, dalle azioni esecutive individuali, non si ritiene possibile configurare [continua ..]
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3. Azione ex art. 2932 c.c. e procedura fallimentare L’art. 43 L. Fall. stabilisce che il curatore del fallimento ha legittimazione a proporre o proseguire le azioni aventi ad oggetto rapporti patrimoniali compresi nel fallimento [3]. Tale norma esprime la «traslazione sul piano processuale degli effetti sostanziali che derivano dall’apertura del fallimento» [4]: spossessamento e perdita della disponibilità dei beni. Il curatore, infatti, succede nella posizione processuale del fallito nei contenziosi in cui il fallito abbia qualità di parte, a patto che tali controversie, per effetto del fallimento, non siano escluse (ad es. le azioni esecutive individuali) oppure avocate da omologhe azioni proprie della procedura fallimentare (ad es. le azioni revocatorie) o demandate all’iter concorsuale (ad es. le insinuazioni al passivo). Secondo la giurisprudenza di legittimità [5], quindi, l’azione esperibile ai sensi dell’art. 2932 c.c. in via di [continua ..]
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4. Preliminare per immobile ad uso abitativo Nel caso in esame, i ricorrenti avevano attribuito alla società convenuta un mandato fiduciario con il quale avevano incaricato la s.r.l. (poi fallita nel corso del processo) di acquistare ed intestarsi, per loro conto, l’immobile. Dagli atti di causa emerge, per di più, che la scrittura del 1992 (trascritta, ex 2645-bis c.c.) desse atto che la società era stata costituita con il pagamento dell’intero capitale sociale da parte dei ricorrenti ed «allo scopo di acquistare e ristrutturare l’immobile da destinare ad abitazione propria e dei familiari, immobile da intestare alla s.r.l.» ma di cui i ricorrenti erano “di fatto titolari”. In vero, sul punto, va considerato che se il contratto preliminare di vendita ha ad oggetto immobili destinati ad abitazione familiare, se è stato trascritto, ex 2645-bis c.c. e se, al momento del fallimento del venditore, la stipula del contratto [continua ..]
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5. Intestazione fittizia e Intestazione reale: regime probatorio nel fallimento Nella pronuncia in commento la Suprema Corte, non giunge a valutare il negozio giuridico contenuto nella scrittura, considerando preliminarmente rilevante un aspetto concernente la titolarità stessa «del diritto sostanziale al ritrasferimento che era onere dei ricorrenti dimostrare». Secondo la Corte, infatti, la scrittura in oggetto non risultava «in alcun modo impegnativa per la società, essendo intercorsa solo con i soci, sottoscrittori a titolo personale». In vero, la Cassazione nella pronuncia considera del tutto non dimostrato che il socio della s.r.l. avesse sottoscritto l’impegno all’interposizione, nella duplice veste di socio apparente e di amministratore unico in carica. Naturalmente, tutto ciò implica l’esame del regime della prova applicabile alle varie fattispecie di interposizione fittizia o reale. Come si è accennato tradizionalmente si è soliti differenziare il campo [continua ..]
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6. Negozio fiduciario: natura e rimedi all’inadempimento delpactumfiduciae A partire dalle prime elaborazioni della dottrina tedesca di fine ottocento, il tema del negozio fiduciario è stato assai dibattuto tra i giuristi. Alla fiducia si ricorre per soddisfare quell’esigenze per le quali non è sufficiente una posizione costruita tramite contratto tipico o atipico (ad es. il mandato con rappresentanza ex art. 1703 e ss. c.c.), ma è necessario costituire sul bene una situazione giuridica reale di cui sia titolare il fiduciario. A. BETTI scrive a proposito: «... l’elemento decisivo per l’efficacia vincolante del negozio fiduciario è la coscienza (che la parte deve avere) della discrepanza fra la struttura del negozio prescelto e l’interesse pratico individuale che nel caso specifico cerca per suo mezzo soddisfazione» [23]. La letteratura civilistica inizia ad interessarsi al negozio fiduciario sul finire dell’Ottocento quando F. FERRARA [24] con i suoi [continua ..]
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NOTE