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Classi creditorie nel concordato preventivo, strumenti di tutela e non applicabilità della c.d. “doppia conforme” al reclamo fallimentare

Giacinto Parisi (Avvocato e Dottorando di ricerca nell’Università di Roma Tre)

Lo scritto esamina la disciplina delle classi di creditori nell’ambito del concordato preventivo, con particolare riferimento ai poteri di sindacato del Tribunale, nonché ai rimedi esperibili dai medesimi creditori a tutela del corretto “classamento” dei propri crediti. Alcune brevi notazioni sono infine riservate alla questione dell’applicabilità dell’istituto della c.d. “doppia conforme” al giudizio di reclamo fallimentare.

The paper examines the provisions regulating the division of creditors into classes within the context of the concordato preventivo (a procedure aimed at avoiding bankruptcy thanks to an agreement between the debtor and the creditors blessed by a judge), with particular reference to the jurisdictional powers of the court and to the remedies that can be lodged by the same creditors in order to protect the correct classification of their credits. The paper also offers some brief thoughts on the issue of the applicability of the so called “doppia conforme” institute to the bankruptcy claim judgment.

 
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORD. 16 APRILE 2018, N. 9378 Pres. DIDONE, Rel. PAZZI Concordato preventivo – Proposta di concordato – Classi – Erronea collocazione del credito – Contestazioni del creditore – Rimedi – Opposizione all’omologazione (Artt. 160, 180, L. Fall.) Il creditore può contestare l’erronea collocazione del proprio credito all’interno di una determinata classe del concordato preventivo esclusivamente attraverso l’opposizione all’omologazione. (Massima non ufficiale).   Concordato preventivo – Proposta di concordato – Classi – Corretta suddivisione dei creditori – Poteri di valutazione del Tribunale – Apertura della procedura – Giudizio di omologazione – Sussiste (Artt. 163, 180 L. Fall.) Nell’ambito del concordato preventivo il Tribunale deve valutare la corretta suddivisione dei creditori in classi sia al momento [continua ..]


Commento

Sommario:

1. La suddivisione dei creditori in classi - 2. (Segue): i criteri di formazione delle classi - 3. I poteri di valutazione del Tribunale e i rimedi esperibili dai creditori - 4. L’applicabilità della c.d. “doppia conforme” nel giudizio di reclamo fallimentare - NOTE


1. La suddivisione dei creditori in classi
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte si è occupata di alcuni aspetti inerenti al controllo giurisdizionale sulla formazione delle classi nell’ambito del concordato preventivo [1], affermando una serie di principi volti a chiarire se e in quale sede il Tribunale possa sindacare il rispetto da parte del debitore dei criteri di formazione delle classi, nonché quali siano i rimedi esperibili dai medesimi creditori al fine di sollecitare un controllo dell’autorità giudiziaria sul punto [2]. Prima di affrontare nello specifico le questioni sopra delineate, occorre brevemente esaminare la disciplina delle classi di creditori nella procedura di concordato preventivo, nonché i criteri previsti dal legislatore per la loro formazione. La facoltà [3] attribuita al soggetto sottoposto alla procedura concordataria di suddividere i «creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi [continua ..]

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2. (Segue): i criteri di formazione delle classi
L’art. 160 L. Fall. prevede che il debitore, nel formare le classi creditorie, debba attenersi ai criteri della «omogeneità» della «posizione giuridica» e degli «interessi economici», i quali sono da applicarsi in via congiunta e non alternativa [13], sicché le categorie di crediti devono essere suddivise in modo tale che in ciascuna classe si trovino creditori che siano, sia dal punto di vista giuridico che economico, in posizione omogenea [14]. La legge fallimentare non chiarisce tuttavia il significato delle nozioni di «posizione giuridica» e «interessi economici» sicché a tale lacuna normativa ha dovuto supplire la giurisprudenza, la quale si è avvalsa sul punto anche dei numerosi spunti forniti dalla dottrina che si è occupata dell’argomento. Più in particolare, secondo la Suprema Corte [15] e una parte della dottrina [16], il parametro [continua ..]

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3. I poteri di valutazione del Tribunale e i rimedi esperibili dai creditori
L’art. 163, 1° comma, L. Fall. contempla un potere di sindacato del Tribunale sulle classi concordatarie, disponendo testualmente che «ove siano previste diverse classi di creditori, il Tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi (corsivo aggiunto)» [29]. Come osservato da un parte della dottrina, nel punto in cui riporta l’espres­sione «provvede analogamente», la disposizione testé richiamata risulta pleonastica in quanto volta esclusivamente a ribadire che il Tribunale non può pronunciare il decreto di apertura della procedura se non dopo aver positivamente verificato la correttezza dei criteri di suddivisione dei creditori in classi [30]. Inoltre, si è pure osservato che tale disposizione avrebbe trovato migliore collocazione nel corpo dell’art. 160 L. Fall., riguardando i presupposti di ammissione della [continua ..]

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4. L’applicabilità della c.d. “doppia conforme” nel giudizio di reclamo fallimentare
La pronuncia in commento si segnala infine per aver affrontato e risolto un’ulte­riore questione sulla quale si registrano ancora pochi (e difformi) precedenti nella giurisprudenza di legittimità, ossia quella dell’applicabilità al giudizio di reclamo fallimentare del principio della c.d. “doppia conforme” in fatto sancito dall’art. 348-ter, 5° comma, c.p.c. [43]: come è noto, tale disposizione prevede che, nell’ipotesi in cui la pronuncia di primo e secondo grado siano basate sulle medesime ragioni in fatto, non può essere proposto ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. [44]. La soluzione fornita nel recente arresto della Suprema Corte appare invero, ad avviso di chi scrive, quella maggiormente corretta, in quanto la differenza tra reclamo (in ispecie, ai sensi dell’art. 183 L. Fall.) e appello non è puramente terminologica, ma [continua ..]

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NOTE

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