Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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L'anticipazione dell´udienza di comparizione delle parti nell'istruttoria prefallimentare (di Fabio Cossignani)


Cass., Sez. I, 22 agosto 2018, n. 20957 – Pres. Di Virgilio – Rel. Campese Il caso concreto affrontato dall’ordinanza concerne la disciplina dell’anticipazio­ne dell’udienza fissata dal tribunale nel procedimento di istruttoria prefallimentare, con particolare riferimento agli oneri di notificazione. Nella specie, l’udienza veniva in principio fissata per il giorno 18 ottobre 2012 e il relativo decreto veniva ritualmente notificato al debitore. In seguito, l’udienza veniva differita d’ufficio, per impedimento del giudice, al 7 febbraio 2013. Il creditore istante, tuttavia, chiedeva e otteneva l’anticipazione al 23 ottobre 2012, al fine di evitare il decorso del termine annuale per la dichiarazione di fallimento dell’impresa cancellata dal registro delle imprese (art. 10, 1° comma, L. Fall.). La notificazione del decreto di anticipazione dell’udienza non andava a buon fine. Ciononostante, il procedimento proseguiva e si concludeva con la dichiarazione di fallimento, confermata in sede di reclamo. La Corte cassa il provvedimento impugnato e revoca il fallimento, sulla base di un’articolata motivazione. La parte argomentativa più convincente è quella – ispirata dai principi generali – in cui si afferma che l’anticipazione dell’udienza, se non portata a conoscenza del debitore, contrasta con la garanzia del contraddittorio. A tal fine, viene citata Cass. 7 dicembre 2011, n. 26361, pronunciata nell’ambito di un procedimento ordinario di cognizione, in cui il provvedimento di anticipazione era stato disposto d’ufficio e non era stato notificato al convenuto (par. 5.3.5). A nulla rileva peraltro che, nella specie, l’anticipazione (23 novembre 2012) sia seguita a un precedente differimento dell’udienza (7 febbraio 2013), con fissazione definitiva a una data comunque successiva a quella inizialmente individuata dal primo decreto (18 novembre 2012). Infatti, nulla esclude – anzi si potrebbe presupporre – che la parte convenuta si sia diligentemente accertata del differimento ed abbia confidato di poter svolgere le proprie difese in occasione di tale udienza. Viceversa, sarebbe illogico pretendere dal convenuto una costante e continuativa attività consultiva volta a verificare che non sia stata disposta, nel frattempo, un’antici­pazione. Occorre tuttavia rilevare che la Corte adduce anche altre giustificazioni, di ordine particolare, attribuendo a queste un valore preminente all’interno della motivazione. L’ordinanza fa perno soprattutto sull’inapplicabilità dell’art. 82 disp. att. c.p.c. al procedimento camerale. Ai sensi della disposizione citata, quando il giudice istruttore non tiene udienza nel giorno prefissato, questa si intende rinviata d’ufficio alla prima udienza immediatamente successiva (richiama al riguardo Cass. 14 [continua..]
Fascicolo 1 - 2019