Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
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Effetti della decisione di apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato membro (di Alessandra Zanardo. Ricercatrice di Diritto commerciale nell’Università Ca’ Foscari Venezia)


La presente nota commenta un’ordinanza della Corte di Cassazione in materia di regolamento preventivo di giurisdizione, nella quale la Corte ribadisce il principio di automatico riconoscimento della decisione di apertura di una procedura d’insolvenza pronunciata dal giudice di uno Stato membro in tutti gli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 16, Regolamento (CE) n. 1346/2000. L’ordinanza offre anche lo spunto per alcune digressioni sulla legittimazione del curatore nominato nella procedura di insolvenza ad intervenire nel giudizio per regolamento di giurisdizione.

This article comments on a decision of the Italian Supreme Court of Cassation regarding a preliminary ruling on jurisdiction, where the Court has restated the principle of automatic recognition of the decision opening an insolvency proceeding delivered by a court of a Member State in all other Member States pursuant to Article 16 of Regulation (EC) No. 1346/2000.

The decision of the Supreme Court, then, gives us the opportunity to talk about the right of the liquidator appointed in the insolvency proceeding to intervene in a judicial proceeding on jurisdiction.

Cassazione Civile, Sez. Un., 17 novembre 2017, n. 27280 Pres. CANZIO, Rel. CRISTIANO Fallimento – Procedure di insolvenza – Competenza giurisdizionale internazionale – Decisione di apertura di una procedura di insolvenza – Effetti negli altri Stati membri – Immediato riconoscimento delle decisioni – Procedure aperte in altri Stati membri – Procedure secondarie (Artt. 16 e 17, Regolamento (CE) n. 1346/2000) Ai sensi dell’art. 16, Regolamento CE n. 1346/2000, la decisione di apertura della procedura d’in­solvenza da parte di un giudice di uno Stato membro che si sia ritenuto competente, quale giudice dello Stato nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena produca effetto in quello in cui è adottata, senza che ai giudici di tali altri Stati sia consentito di sottoporla a valutazione. Ne consegue che le eventuali procedure aperte successivamente in un altro Stato membro, nel cui territorio il debitore possiede una dipendenza, sono procedure secondarie. (Nella specie, la S.C., a seguito della sopravvenuta dichiarazione di fallimento in Lussemburgo di una società per azioni intervenuta nelle more di analogo giudizio pendente in Italia, ha ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il regolamento di giurisdizione proposto dal fallimento) (massima ufficiale). Fallimento – Procedure di insolvenza – Competenza giurisdizionale internazionale – Decisione di apertura di una procedura di insolvenza – Effetti negli altri Stati membri – Immediato riconoscimento delle decisioni – Principio di reciproca fiducia (Artt. 16 e 17, Regolamento (CE) n. 1346/2000) L’art. 17, parr. 1 e 2, Regolamento CE n. 1346/2000 prevede che la decisione di apertura della procedura principale produca in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura e che tali effetti non possano essere contestati negli altri Stati membri: ciò in forza del principio di fiducia reciproca sul quale poggia l’immediato riconoscimento della decisione (massima non ufficiale).   (Omissis) Rilevato che: presso il Tribunale di Torre Annunziata è stato aperto, ad istanza del P.M., un procedimento per la dichiarazione di fallimento di (Omissis) s.a.r.l.; la società, avente sede in Lussemburgo, si è costituita all’udienza fissata per la comparizione delle parti eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giu­dice italiano ed, in subordine, il difetto di competenza territoriale del tribunale adito; la seconda eccezione è stata accolta dal giudice campano che, con decreto del 14.4.2016, emesso ai sensi dell’art. 9 bis l. fall., ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, ritenuto [continua..]
SOMMARIO:

1. Qualche considerazione sulla fattispecie oggetto del giudizio della Corte di Cassazione - 2. Le questioni affrontate dalla Corte: il difetto di legittimazione del curatore ad intervenire nel giudizio - 3. (Segue): apertura di una procedura principale di insolvenza in un altro Stato membro: sopravvenuta carenza di interesse del debitore al ricorso per regolamento di giurisdizione - 4. Gli eventuali riflessi del Regolamento 2015/848 sul principio espresso dalla Cassazione nel giudizio de quo - NOTE


1. Qualche considerazione sulla fattispecie oggetto del giudizio della Corte di Cassazione

L’ordinanza delle Sezioni Unite che qui si commenta riguarda una fattispecie regolata, ratione temporis, dal Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, il quale, come noto, si applicava ai procedimenti aperti prima del 26 giugno 2017, essendo poi stato, da quella data, sostituito dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015. Nonostante le molte – e di indubbio rilievo – modifiche alla disciplina delle procedure di insolvenza apportate dal nuovo Regolamento del 2015, le norme richiamate nell’ordinanza e applicate dalla Suprema Corte ai fini della decisione del caso di specie sono rimaste sostanzialmente immutate. La decisione consegue, infatti, al­l’applicazione degli artt. 16 e 17, Regolamento n. 1346/2000, ora replicati dagli artt. 19 e 20, Regolamento 2015/848, relativi al riconoscimento di una procedura di insolvenza. Da qui l’interesse e la persistente attualità del principio affermato nell’or­dinanza della Cassazione. La vicenda concerneva la richiesta di dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata, avente sede in Lussemburgo, presentata dal P.M. al Tribunale di Torre Annunziata. La società eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, in subordine, il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata. La seconda eccezione veniva accolta dal giudice campano, il quale disponeva, ai sensi dell’art. 9-bis L. Fall., la trasmissione degli atti al Tribunale competente, individuato, nel caso di specie, nel Tribunale di Roma. La società, insistendo sul difetto di giurisdizione, proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione alla Suprema Corte. Nel corso del procedimento per regolamento preventivo veniva dichiarato il fallimento (faillite) della società da parte del Tribunale di commercio di Lussemburgo; conseguentemente il curatore della procedura lussemburghese (curateur) depositava atto di rinuncia al predetto ricorso, chiedendo la dichiarazione di estinzione del relativo giudizio.


2. Le questioni affrontate dalla Corte: il difetto di legittimazione del curatore ad intervenire nel giudizio

La Suprema Corte, nell’ordinanza in commento, ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione del curatore del fallimento lussemburghese a rinunciare al ricorso per regolamento di giurisdizione sullo scorta del fatto che questi, essendo organo di gestione della procedura concorsuale, rappresentante degli interessi dei creditori, non sarebbe succeduto nella posizione sostanziale e processuale di cui si discuteva: ossia nel diritto a sollevare una questione di giurisdizione in merito al­l’apertura di una procedura di insolvenza. Non è evidentemente possibile in questa sede soffermarsi sull’annoso e mai sopito dibattito relativo alla natura e al ruolo del curatore fallimentare (si pensi solo, inter alia, alla comune, ancorché controversa, qualificazione del medesimo quale sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. ora del fallito, ora dei creditori [1]). Tuttavia, si ritiene utile, anche alla luce delle peculiarità della fattispecie concreta, spendere qualche parola sugli argomenti addotti dalla Corte a sostegno del difetto di legittimazione attiva del curatore. Se, da un lato, si condivide la qualificazione del curatore come organo di gestione della procedura di esecuzione collettiva, deputato istituzionalmente alla tutela dell’interesse “comune” dei creditori, dall’altro ci si chiede se detto inquadramento basti a giustificare l’affermata carenza di legittimazione, in capo al curateur nominato nella procedura di faillite, ad intervenire nel giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione. La soluzione della Corte – che non sembra affermata con riguardo al solo atto di rinuncia al ricorso, bensì al più generale intervento dell’organo della procedura nel giudizio de quo – parrebbe porsi in contrasto con un precedente orientamento delle medesime Sezioni Unite, che – sebbene in una fattispecie parzialmente diversa – avevano riconosciuto la legittimazione del curatore, diventato medio tempore parte per l’intervenuto fallimento della società, ad intervenire nel giudizio per regolamento di giurisdizione [2]. Nel caso oggetto della precedente ordinanza, il curatore era intervenuto, con memoria difensiva ed istanza ex art. 375 c.p.c., nel giudizio promosso dalla società (poi) fallita e dal suo ex legale rappresentante, [continua ..]


3. (Segue): apertura di una procedura principale di insolvenza in un altro Stato membro: sopravvenuta carenza di interesse del debitore al ricorso per regolamento di giurisdizione

La Suprema Corte, richiamando gli artt. 16 e 17, Regolamento n. 1346/2000, ribadisce, in primo luogo, che la decisione di apertura di una procedura di insolvenza da parte di un giudice (ritenutosi) competente in virtù dell’art. 3 – ossia di un giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (COMI) [17] – è riconosciuta in tutti gli Stati membri non appena produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta. In secondo luogo, precisa, richiamando altresì il principio di fiducia reciproca esplicitato dal ventiduesimo considerando del Regolamento [18], che la decisione di apertura di una procedura principale di insolvenza, di carattere universale, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura [19]. Dall’individuazione del COMI del debitore discendono sia la competenza giurisdizionale internazionale all’apertura della procedura di insolvenza, sia la determinazione della legge applicabile alla procedura così aperta (v. art. 4, Regolamento n. 1346/2000) [20]. Nel caso di specie, dopo l’apertura in Lussemburgo di una faillite, il giudice italiano avrebbe potuto aprire soltanto una procedura secondaria di insolvenza ai sensi dell’art. 3, par. 2, Regolamento n. 1346/2000 [21] e non, invece, un’altra procedura prin­cipale, quale era quella richiesta dal P.M. al Tribunale di Torre Annunziata ex art. 7 L. Fall. Da qui la conclusione della Corte circa la sopravvenuta carenza di interesse del debitore-società al ricorso per regolamento di giurisdizione relativamente all’a­pertura di una procedura fallimentare che è preclusa ai giudici nazionali dal citato Regolamento – il cui sistema si fonda sull’unicità della procedura di insolvenza a carattere universale aperta – [22]. La questione è pacifica, anche alla luce del costante e consolidato orientamento della Corte di Giustizia in materia di competenza giurisdizionale internazionale, e il ragionamento svolto dalla Corte va senz’altro condiviso. Per quanto il Regolamento n. 1346/2000 non disciplinasse esplicitamente i conflitti positivi di competenza internazionale, la giurisprudenza europea [23] ha, infatti, da tempo chiarito che [continua ..]


4. Gli eventuali riflessi del Regolamento 2015/848 sul principio espresso dalla Cassazione nel giudizio de quo

Si è accennato, nel paragrafo introduttivo, che la conclusione cui è giunta la Suprema Corte nell’ordinanza in commento resta valida anche dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento sulle procedure di insolvenza. Merita aggiungere, ad ulteriore conferma della “ultrattività” delle affermazioni della Cassazione in merito al profilo della competenza giurisdizionale internazionale, che, ai sensi del considerando n. 27 e dell’art. 4, Regolamento 2015/848 – rubricato “Verifica della competenza” –, il giudice di uno Stato membro, investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, è tenuto a verificare d’ufficio la propria competenza, esponendone, nella decisione di apertura, i motivi [30]. Inoltre, se viene aperta una procedura di insolvenza, a norma del diritto nazionale, in assenza di decisione del giudice, gli Stati membri possono incaricare l’amministratore delle procedure di insolvenza – nominato in quella procedura – di esaminare se lo Stato membro in cui la domanda è pendente sia competente ai sensi dell’art. 3 [31]. Ancora, l’art. 5 del Regolamento prevede che il debitore o qualsiasi creditore possano impugnare dinanzi al giudice la decisione di apertura della procedura per motivi di competenza giurisdizionale internazionale [32]. Pertanto, il Regolamento del 2015 esplicita il dovere del giudice nazionale adito di esaminare la propria competenza internazionale; principio comunque già affermato, nel vigore del precedente regolamento, dalla Corte di Giustizia, giunta a tale conclusione applicando il menzionato principio di fiducia reciproca [33]. Inoltre, il Regolamento 2015/848, al dichiarato fine di migliorare la comunicazione di informazioni ai creditori e ai giudici ed evitare l’apertura di procedure di insolvenza parallele, prevede che gli Stati membri creino e tengano nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure di insolvenza (cc.dd. registri fallimentari: cfr. art. 24) [34]. La Commissione, a sua volta, dovrà creare [35] un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari, composto dai registri e dal portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2019