home / Archivio / Fascicolo / Opponibilità della cessione del quinto alla procedura di sovraindebitamento
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
Opponibilità della cessione del quinto alla procedura di sovraindebitamento
Chiara Ravina, Avvocato in Milano
Con la decisione in commento il Tribunale di Piacenza si è pronunciato in tema di effetti dell’apertura di una procedura di sovraindebitamento (in particolare, piano del consumatore) sul contratto di finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio. In particolare – dopo aver delineato la natura della cessione del quinto in termini di operazione che comporta l’imposizione immediata di un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore, tale per cui le somme di cui al “quinto” rimangono destinate, per loro natura, al soddisfacimento delle pretese del finanziatore – il tribunale ha evidenziato come tale interpretazione appaia coerente con la previsione di cui all’art. 67, 3° e 4° comma del Codice della Crisi e dell’Insolvenza ove si prevede la possibilità, per il debitore, di proporre la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Con ciò il legislatore avrebbe chiarito che spetta al debitore cedente proporre di rimettere in discussione la cessione, nell’ambito della proposta di composizione concordataria; ed al creditore cessionario di accettare o meno, esercitando il diritto di voto.
With the decision here in comment, the Piacenza Court has pronounced on the effects of the opening of a consumer restructuring proceeding on a salary backed loan. In particular – after having outlined the structure and nature of the salary backed loan, as a transaction that involves an immediate “patrimonial separation” so that the salary is set aside to pay the loan – the Court points out that such a construction is consistent with the provision of art. 67, para. 3 and 4 of the Crisis and Insolvency Code, whereby it is provided that, in the context of a consumer’s plan, the debtor might propose the restructuring of salary backed loans. By such a provision, the legislator would have clarified that the possibility to make the salaries available to all the creditors (instead of applying them for the reimbursement of the loan) is subject to a formal and express restructuring of the loan which must be accepted by the creditor granting the loan (bank/financial entity).
Keywords: over-indebtedness – salary-backed loans – Insolvency Code
Articoli Correlati: sovraindebitamento - cessione del quinto - codice della crisi
Commento
Sommario:
1. L’opponibilità della cessione del quinto nella procedura di sovraindebitamento: l’attuale panorama giurisprudenziale e le questioni giuridiche sottese - 2. L’orientamento favorevole: la cessione del quinto dello stipendio NON è opponibile alla procedura di sovraindebitamento (brevi cenni) - 3. L’orientamento intermedio: la cessione del quinto dello stipendio è opponibile alla procedura di sovraindebitamento nei limiti dei tre anni dall’apertura della procedura (brevi cenni) - 4. L’orientamento negativo: il provvedimento del Tribunale di Piacenza - 5.Conclusioni
1. L’opponibilità della cessione del quinto nella procedura di sovraindebitamento: l’attuale panorama giurisprudenziale e le questioni giuridiche sottese La pronuncia, oggetto del presente commento, si inserisce nell’ambito dell’attuale dibattito giurisprudenziale e dottrinale sulla possibilità o meno di includere il “quinto” dello stipendio – che sia stato oggetto di cessione, a titolo di garanzia, nell’ambito di un finanziamento – nell’alveo delle risorse messe a disposizione della massa dei creditori, laddove il cedente acceda ad una procedura di sovraindebitamento. In particolare, il Tribunale di Piacenza si è trovato a decidere sull’ammissibilità di una domanda di composizione da crisi di sovraindebitamento presentata da un consumatore, che prevedeva la ristrutturazione, tra le altre esposizioni debitorie, dei crediti vantati da una banca per un finanziamento concesso a fronte della cessione del quinto dello stipendio; ciò, in un contesto in cui le somme oggetto del quinto dello stipendio erano determinanti ai fini della fattibilità del [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. L’orientamento favorevole: la cessione del quinto dello stipendio NON è opponibile alla procedura di sovraindebitamento (brevi cenni) Le pronunce riconducibili all’orientamento che sostiene la tesi della non opponibilità della cessione del “quinto”, pur nelle loro diverse declinazioni e sfumature, sono caratterizzate dal fatto di: i) qualificare la cessione del quinto dello stipendio come “cessione di credito futuro”: in altre parole, stando alle suddette pronunce, la cessione del quinto, operando il trasferimento di un credito futuro, esplica un’efficacia eminentemente obbligatoria[9], con la conseguenza che, finché il credito da retribuzione verso il datore di lavoro non diviene esigibile, la cessione concretizza una semplice garanzia della restituzione dell’importo dovuto; prima della maturazione del diritto alla retribuzione la titolarità delle somme rimane, quindi, in capo al dipendente che ne può dunque disporre nell’ambito del piano proposto ai creditori (Trib. Torino, 8 giugno 2016; Trib. Livorno, 21 settembre 2016; 15 febbraio [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. L’orientamento intermedio: la cessione del quinto dello stipendio è opponibile alla procedura di sovraindebitamento nei limiti dei tre anni dall’apertura della procedura (brevi cenni) Vi è poi un secondo orientamento che ha assunto una posizione “intermedia” – nel senso della opponibilità della cessione del quinto alla procedura di sovraindebitamento, seppur entro limiti circoscritti – che trova la propria espressione in due sentenze del Tribunale di Monza del 26 luglio 2017 e 20 novembre 2017, Est. Dott. Nardecchia e due successive pronunce del Tribunale di Mantova del 8 aprile 2018, Est. De Simone e del Tribunale di Forlì, 14 luglio 2020, Est. Vacca. In particolare, il Tribunale di Monza – svolto un breve excursus delle precedenti pronunce giurisprudenziali e ritenute non del tutto condivisibili le relative motivazioni [12] – qualifica la cessione del quinto come cessione di credito futuro e ne sostiene l’opponibilità alla procedura di sovraindebitamento nei limiti del triennio dall’apertura della stessa (i.e. decreto di omologa), in applicazione del disposto dell’art. 2918 [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. L’orientamento negativo: il provvedimento del Tribunale di Piacenza Come accennato, il Tribunale di Piacenza propende per l’“opponibilità” della cessione del quinto alla procedura di sovraindebitamento e giunge a questa conclusione a seguito di una approfondita riflessione sulla natura della cessione del quinto. Riflessione che non è presente in altro precedente del Tribunale di Milano del 9 luglio 2017 (Est. Simonetti), anch’esso a favore dell’“opponibilità”, che si è limitato a considerare il fatto che l’art. 44 L. Fall., in tema di inefficacia dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento, non si applichi alla procedura di sovraindebitamento, in quanto non espressamente richiamato nella L. n. 3/2012. All’esito della predetta riflessione, il Tribunale di Piacenza conclude nel senso che il credito retributivo ceduto è sì un credito futuro ed incerto (stante l’eventualità che il rapporto di lavoro venga meno), ma ciò non [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
5.Conclusioni