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La responsabilità degli amministratori nelle società in house: problemi di giurisdizione

Claudia D’Urso, Dottore in Giurisprudenza nell’Università di Catania

Lo scritto, traendo spunto da una recente sentenza del Tribunale di Catania, si occupa della responsabilità degli organi sociali nelle società in house, esaminando in particolare il problema del coordinamento tra giurisdizione civile e giurisdizione contabile. L’analisi è condotta alla luce dei dati normativi rinvenibili nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e di un recente arresto delle Sezioni Unite a favore di una possibile concorrenza tra le due azioni nelle due sedi, civile e contabile, con cui si è dunque ammesso un doppio binario di giurisdizione. Infine, si indaga la sussistenza di strumenti di coordinamento processuale che consentano di raccordare i due sistemi di giurisdizione, evidenziando al contempo le criticità della soluzione dei giudici nomofilattici e il suo possibile superamento.

The liability of directors of in-house company: problems of jurisdiction

Drawing on a recent judgement of the Tribunal of Catania, the paper examines the question of the liability of directors of in-house company and, in particular, the problem of the compatibility between the civil jurisdiction and the Italian “Corte dei Conti” jurisdiction. The analysis is carried out looking at both the provisions of the Consolidated Law on public shareholdings companies and a recent judgement of the Cassation who is in favor of a possible concurrency of actions in front of both Courts, allowing, thereby, a double binary of jurisdiction. Finally, by focusing on the existence of processual tools to coordinate the two systems of jurisdiction, it highlights the critical issues of the aforementioned Cassation judgement and the possibility of a deviation from it.

Keywords: liability actions – directors' liability – in house society – bankruptcy

TRIBUNALE DI CATANIA, 10 GENNAIO 2020 Pres. M. Sciacca, Rel. G. Marino (Art. 146 L. Fall.; artt. 2392-2394 c.c.; art. 12 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) In tema di azione di responsabilità di amministratori di società in house è possibile il concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio, attesa la diversità degli interessi tutelati e dei soggetti beneficiari della tutela. (Omissis). «L’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata, atteso che per come di recente chiarito dalle Sezioni Unite è possibile il concorso tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria atteso che i danni reclamati – seppur fondati sugli stessi fatti – attengono a sfere [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Il fatto e la soluzione del Tribunale - 2. Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale prima del TUSP - 3. L’art. 12 TUSP: i problemi interpretativi e le soluzioni proposte - 4. La soluzione adottata dal Tribunale e la difficile “cohabitation” delle due giurisdizioni - 5. I tentativi di superamento delle tesi dualistiche - 6. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Il fatto e la soluzione del Tribunale
La decisione in commento si occupa di un’azione di responsabilità promossa ex art. 146, 2° comma, L. Fall. da parte della curatela fallimentare [1] di una società in house nei confronti dei suoi amministratori affinché ne venisse accertata la responsabilità per mala gestio ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c. con conseguente loro condanna al risarcimento del danno. Nella sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania affronta e risolve partitamente le diverse contestazioni proposte dai convenuti amministratori alla predetta azione di responsabilità. Uno dei punti di maggiore interesse dell’articolata pronuncia si riferisce al tema del riparto di giurisdizione in relazione alle azioni di responsabilità esperite nei confronti degli organi sociali di società in house, cioè di quelle società partecipate pubbliche che si caratterizzano per il c.d. controllo analogo, requisito per cui è necessario che [continua ..]

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2. Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale prima del TUSP
Prima dell’intervento del Legislatore con il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, la questione relativa all’individuazione dell’autorità giudiziaria competente, se ordinaria o contabile, con riferimento alle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli organi sociali di società a partecipazione pubblica era largamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza [6]. La questione di giurisdizione si pone a motivo della camaleontica natura giuridica delle società pubbliche e dei conseguenti dubbi sull’applicabilità delle regole pubblicistiche o privatistiche. In effetti, se tali società venissero considerate alla stregua di soggetti sostanzialmente pubblici, si tratterebbe di una responsabilità di tipo amministrativo-contabile e la competenza spetterebbe esclusivamente alla Corte dei Conti, in quanto il danno al patrimonio sociale cagionato dagli organi sociali si [continua ..]

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3. L’art. 12 TUSP: i problemi interpretativi e le soluzioni proposte
In vigenza di questo oscillante quadro giurisprudenziale, il Governo venne chia­mato dalla legge delega n. 124/2015 ad introdurre una «precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate» [15]. Con il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016), di attuazione della sopra citata legge delega, è stata quindi in­trodotta, nel suo art. 12, una specifica disciplina in tema di responsabilità degli organi partecipanti e dei componenti degli organi delle società a partecipazione pubblica ed in house. Tuttavia, è opinione diffusa che tale norma non sia riuscita a soddisfare quegli obiettivi che la legge delega aveva indicato e che al contrario abbia sollevato incertezze interpretative tali da lasciare immutato il problema del [continua ..]

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4. La soluzione adottata dal Tribunale e la difficile “cohabitation” delle due giurisdizioni
Nella decisione in commento i giudici catanesi, anche attraverso il riferimento in via ermeneutica all’art. 12 TUSP, ammettono la possibile concorrenza tra le azioni di responsabilità, in sede contabile e civile, verso gli organi sociali di una società in house. La soluzione resa dal Tribunale, come si è detto, era stata già adottata dai giudici di legittimità con l’ordinanza a Sezioni Unite n. 22406/2018, con cui la Suprema corte aveva proposto una lettura sistematica del rapporto tra giurisdizione civile e contabile. La coesistenza delle due azioni fa però sorgere, sul piano processuale, complessi problemi non facilmente risolvibili. Al riguardo va ricordato che in dottrina, prima dell’intervento delle Sezioni Unite, si prospettavano, con particolare riferimento alle società in house, principalmente tre soluzioni al fine del coordinamento delle due azioni di responsabilità a cui sono sottoponibili gli organi [continua ..]

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5. I tentativi di superamento delle tesi dualistiche
La soluzione proposta dal Tribunale di Catania nella sentenza in commento, sulla scorta dell’ordinanza n. 22406 delle Sezioni Unite, non è dunque priva di criticità dal punto di vista della sua applicazione concreta. In realtà, alcuni autori hanno sostenuto che la concorrenza tra giurisdizione ordinaria e contabile non sia l’unica via percorribile al fine di tutelare al tempo stesso sia gli interessi pubblici che gli interessi privati coinvolti. In particolare, in dottrina [47] è stata prospettata un’ulteriore soluzione che troverebbe fondamento normativo nell’art. 73, D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di Giustizia contabile) secondo cui: «Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, [continua ..]

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6. Considerazioni conclusive
Considerate le difficoltà che derivano dalle suddette impostazioni, non resta che proporre una lettura “sistematica” del disposto dell’art. 12 TUSP [53] nella direzione di un superamento della sentenza n. 26283/2013 e in direzione della equiparazione dei regimi di giurisdizione per tutte le società a partecipazione pubblica [54]. A tali fini, il nodo cruciale sta nel senso da attribuire all’inciso contenuto nel primo comma “salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”, comma che, anche alla luce della sua “aggiunta” in sede di lavori preparatori ad una norma già formulata, deve ritenersi una norma residuale voluta dal Legislatore ad abundantiam [55] per precisare, in considerazione dell’incertezza giurisprudenziale sul punto, che comunque rimane salva la giurisdizione della Corte dei Conti in caso [continua ..]

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NOTE

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