Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Lo ius novorum nel giudizio di opposizione al passivo (di Fabio Cossignani)


Cass., Sez. I, 25 settembre 2018, n. 22780 – Pres. De Chiara – Rel. Falabella La Cassazione conferma che il curatore, in sede di opposizione al passivo, può sollevare eccezioni nuove e diverse rispetto a quelle sollevate nella fase sommaria (conf. Cass. 25 settembre 2018, n. 22784, in merito all’eccezione revocatoria; Cass. 4 aprile 2013, n. 8246; Cass. 18 maggio 2012, n. 7918). Infatti, l’art. 99, 7° comma, L. Fall. non consente letture restrittive. La Corte rigetta anche il sospetto di incostituzionalità di tale disciplina: da un lato, il confronto con l’appello non è pertinente, in quanto la fase dinanzi al giudice delegato «non èdelineat[a] come un ordinario giudizio di cognizione cui sia funzionale la previsione di barriere preclusive»; dall’altro, non vi è violazione del diritto di difesa per la parte avversaria, alla quale è garantito il contraddittorio sulle questioni nuove, quantomeno all’udienza di comparizione ex art. 99, 3° comma, L. Fall. Risulta quindi confermato il carattere “aperto” del giudizio di opposizione. Secondo la ricostruzione preferibile, si tratta di un giudizio solo funzionalmente impugnatorio, ma strutturalmente riconducibile a un giudizio di primo grado a cognizione piena (cfr. L. LANFRANCHI, Costituzione e procedure concorsuali, Torino, 2010, p. 228 s.). Peraltro, l’ammissibilità delle nuove eccezioni è solo uno degli aspetti di tale apertura. Ancor prima, sotto il profilo logico, non vi sono limiti alle nuove contestazioni: così, la mancata presentazione delle osservazioni al progetto di stato passivo ex art. 95, 2° comma, seconda parte, L. Fall. non costituisce causa ostativa (acquiescenza) alla proposizione dell’opposizione (tra molte, Cass. 10 aprile 2012, n. 5659; Cass. 6 settembre 2013, n. 20584; Cass. 9 gennaio 2014, n. 321; Cass. 10 agosto 2017, n. 19937) né impedisce la contestazione dei fatti affermati dalla controparte nella precedente fase (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4453, per la quale la contestazione del curatore può essere legittimamente compiuta anche dopo il deposito della memoria difensiva di cui all’art. 99, 6° e 7° comma, L. Fall.). Alla stessa maniera, nelle impugnazioni sono ammesse nuove allegazioni in fatto (cfr. Cass. 31 luglio 2017, n. 19003). Inoltre, i nuovi fatti, così come i fatti già allegati nella fase sommaria, possono essere dimostrati nei giudizi di impugnazione mediante nuove prove, sia precostituite sia costituende (v. Cass. 18 maggio 2017, n. 12549, secondo cui «la natura sommaria del procedimento di verifica dei crediti, incompatibile con un pieno esercizio del diritto alla prova, esteso pure a quelle che non siano di pronta spedizione, rende evidenti le peculiarità del giudizio di opposizione, in seno al quale sorge [continua..]
Fascicolo 1 - 2019