home / Archivio / Fascicolo / Linee di credito “autoliquidanti” e contratti pendenti: tra “codice della ..
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
Linee di credito “autoliquidanti” e contratti pendenti: tra “codice della crisi” e prospettive evolutive *
Giovanni Falcone, Professore associato di Diritto dell’economia e Diritto bancario
nell’Università Telematica “Pegaso”
L’articolo intende indagare in merito agli effetti dell’ingresso dell’impresa nel concordato preventivo sulle linee di credito autoliquidanti in essere, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2020.
This article aims at pointing out the effects of the “concordato preventivo” on the existing self-liquidating credit lines, in the light of the changes made by the D.Lgs. n. 147/2020.
Keywords: pending contract – credit line – netting agreement
Articoli Correlati: contratto pendente - linea di credito - patto di compensazione
Sommario:
1. Le “linee di credito autoliquidanti” nella legge fallimentare e nel “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” - 2. Linee di credito “autoliquidanti” e “contratti pendenti” - 3. L’impatto degli interventi correttivi con uno sguardo ai recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità - NOTE
1. Le “linee di credito autoliquidanti” nella legge fallimentare e nel “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”
La operatività delle c.d. linee di credito “autoliquidanti” costituisce tema di risalente interesse per la dottrina e la giurisprudenza, soprattutto in considerazione della forte incidenza operativa di tale fenomeno negoziale. In questo contesto, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza emanato col D.Lgs. n. 14/2019 sembra costituire un importante punto di snodo del dibattito intorno alla qualificazione giuridica di tale tipologia creditizia e alla relativa operatività, soprattutto quando si ponga mente ai problemi insorgenti laddove l’impresa, beneficiaria di una linea di credito siffatta, si determini ad accedere ad un concordato preventivo. Le ragioni di tale rinnovata attenzione, peraltro, non sono da rinvenirsi unicamente nella già ricordata rilevante ricorrenza nella prassi, ma anche nell’interesse per le innovazioni che il legislatore del “Codice” ha arrecato alla disciplina dei contratti pendenti [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. Linee di credito “autoliquidanti” e “contratti pendenti”
Il primo interrogativo suscitato dalla lettura delle disposizioni appena ricordate riguarda l’assimilabilità – relativamente alla disciplina del concordato preventivo – della nozione di “linea di credito autoliquidante in essere al deposito della domanda” a quella di “contratto pendente” [8]: in seconda battuta dovrà invece ragionarsi sul concetto di “mantenimento” della linea di credito. Orbene, l’art. 97 CCII conferma la condivisibile scelta già operata dal D.L. n. 83/2015 all’atto di rubricare l’art. 196-bis “contratti pendenti”. Nel contesto dell’intervento operato nel 2015, quella scelta aveva reso legittima l’interpretazione per cui la disposizione dovesse riferirsi (così come per il caso dei “rapporti” pendenti regolati dall’art. 72 L. Fall.) ai “contratti ancora ineseguiti o non completamente eseguiti” da entrambe [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. L’impatto degli interventi correttivi con uno sguardo ai recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147/2020 sembrano peraltro essere destinate a gettare una luce almeno parzialmente chiarificatrice su questa tematica. È infatti previsto dal nuovo comma 14 dell’art. 97, che “nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all’articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”. Al di là della invero discutibile scelta terminologica consistente nel ricorso al termine “finanziamento” per descrivere la fattispecie negoziale dei contratti di liquidità (laddove il [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE