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Trattamento di fine rapporto: sorte del credito nel caso di fallimento del cedente e continuazione del rapporto con il cessionario

Antonio Caiafa, Professore di Diritto delle procedure concorsuali nell’Università di Bari LUM “Giuseppe Degennaro”

Lo scritto si occupa della sorte del trattamento di fine rapporto, e della sua ammissione al passivo fallimentare, nel caso di fallimento del cedente e continuazione del rapporto con il cessionario di azienda.

The question is on the end-of-relationship treatment: the arrival of credit in case of failure of the seller and continuation of the relationship with the assignee.

Keywords: end-of-relationship treatment – guarantee fund – bankruptcy

Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5376 Pres. C. De Chiara, Rel. M. Ferro (L. Fall. artt. 93, 3° comma, nn. 1, 2 e 3 e 96, 2° comma, n. 1; art. 2, legge n. 297/1982) La domanda volta a conseguire l’inserimento nel passivo con riserva del credito per TFR, oggetto di cessione da parte dei lavoratori alle dipendenze della fallita, non integra una ragione di inammissibilità del ricorso, qualora venga negato il requisito della condizionalità, ai sensi dell’art. 96, 2° comma, n. 1, L. Fall., per essere quelle di cui ai n. 1, 2 e 3 del 3° comma dell’art. 93 L. Fall. tassative e riferite ai soli ai casi di omissione o assoluta incertezza di uno dei requisiti. È possibile pervenire ad uno scrutinio negativo della richiesta ammissione quando, però, oggetto di essa è il credito per TFR, spettante al lavoratore, qualora sia ancora pendente il relativo rapporto, per inesistenza dei presupposti richiesti dalla [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Premessa - 2. Natura del credito per TFR - 3. La corretta soluzione offerta dalla Corte - NOTE


1. Premessa
La decisione affronta una pluralità di questioni risolte dalla Suprema Corte in modo incisivo e corrispondente al dettato normativo, avendo ritenuto, correttamente, essere erronea la statuizione assunta, in sede di ammissione al passivo, per avere il tribunale pronunciato la inammissibilità della domanda e non già il rigetto di essa, per essere stata chiesta l’ammissione del credito con riserva, ciò in quanto, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità è giustificata qualora, nella prima fase necessaria, a cognizione sommaria, prevista dal legislatore per la individuazione dei creditori concorrenti, in conseguenza della presentazione della apposita domanda, questa non abbia il contenuto prescritto dalla relativa norma, ovvero non contenga: i) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; ii) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo; iii) la [continua ..]

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2. Natura del credito per TFR
L’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in ottemperanza alla Direttiva CEE 20 ottobre 1980, n. 987, attraverso l’istituzione, presso l’Inps, di uno speciale “Fon­do di garanzia per il trattamento di fine rapporto”, ha garantito ai lavoratori, o loro aventi diritto, il pagamento delle indennità di cui all’art. 2120 c.c. nei casi di insolvenza del datore di lavoro e, in particolare, per l’ipotesi di fallimento [2]. Nel testo legislativo, la precedente indennità di anzianità ha assunto la nuova denominazione di trattamento di fine rapporto ed il Fondo è tenuto al pagamento, non solo, delle somme dovute per tale titolo, ma anche dei “crediti accessori” (interessi moratori e rivalutazione monetaria), che dovranno essere computati sino al momento dell’effettivo pagamento, indipendentemente dall’importo che sia stato ammesso al passivo della procedura [3]. Tant’è [continua ..]

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3. La corretta soluzione offerta dalla Corte
I giudici di legittimità, nel decidere sull’ammissione al passivo del credito maturato per TFR, quante volte vi sia stata continuazione del rapporto di lavoro, in ragione della intervenuta cessione dell’azienda da parte del cedente, assoggettato a fallimento, hanno ritenuto che non possa essere pronunciata la domanda di ammissione con riserva, così come postulata dalla parte ricorrente, sul presupposto della possibile scomposizione della quota maturata anteriormente alla intervenuta cessione, dal momento che il dovere del Fondo di garanzia, costituito presso l’Inps, di procedere al pagamento dell’importo ammesso al passivo, sorge in conseguenza del verificarsi dei presupposti indicati all’art. 2 della legge n. 297/1982, che oltre a chiedere che sia venuto ad esistenza l’obbligo del pagamento, per essere intervenuta per l’appunto la cessazione del rapporto, stabilisce quale ulteriore condizione che il datore di lavoro sia stato [continua ..]

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NOTE

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