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Perdita di capitale e gestione non conservativa degli amministratori. Fra vecchia e nuova disciplina
Manuel Franchi, Ricercatore di Diritto commerciale nell’Università degli Studi del Sannio di Benevento
La sentenza in commento offre lo spunto per alcune considerazioni generali relative alla gestione sociale successiva al verificarsi di un evento dissolutivo: dalla rimodulazione in chiave “conservativa” dei poteri degli amministratori disposta dall’art. 2486 c.c., alla responsabilità per il caso di inadempienza, fino alla quantificazione del danno.
The ruling in question allows some general considerations relating to corporate management following the occurrence of a dissolving event: from the “conservative” remodulation of the powers of the directors (art. 2486 c.c.) to liability for the case of default and, last but not least, to the quantification of the damage.
Keywords: joint-stock company – bankruptcy – damage determination – directors' liability
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Sommario:
1. Premessa - 2. La responsabilità di cui all’art. 2486 c.c. - 3. La gestione conservativa degli amministratori nella fase preliquidatoria - 4. La quantificazione del danno (fra nuova e vecchia disciplina) - NOTE
1. Premessa Nella decisione in commento, relativa a un’ipotesi – assai frequente nella pratica – di sottaciuta perdita integrale del capitale sociale di una s.r.l., con prosecuzione dell’impresa e successivo fallimento, il Tribunale di Milano, richiesto dal curatore di accertare la responsabilità per mala gestio dell’amministratrice per i periodi antecedenti e successivi allo scioglimento, ha ritenuto di condannare la medesima (rectius, i suoi eredi) alla riparazione dei danni, individuando gli stessi in tre distinte voci risarcitorie [1]. In specie, la prima voce è individuata nei debiti erariali inevasi sorti quando la società era ancora in bonis; la seconda e la terza fanno riferimento all’epoca successiva al verificarsi di una causa di scioglimento e riguardano, l’una, le ulteriori e intervenute inadempienze fiscali, e l’altra, i canoni non pagati per l’affitto dell’immobile adibito a sede sociale. La [continua ..]
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2. La responsabilità di cui all’art. 2486 c.c. Dovendo trascurare, visti i fini del presente scritto, gli aspetti relativi alla responsabilità degli amministratori durante la fase “ordinaria” – pur accertata dal Tribunale di Milano per il mancato pagamento di tasse e altre imposizioni, e alle stesse commisurata, oltre aggi e sanzioni – pare opportuno soffermarsi, come anticipato, sulla sola responsabilità in fase estintiva [3]. In tal senso, una volta riclassificato il debito fiscale e rettificati i bilanci di esercizio, la sentenza ravvisa l’erosione totale del capitale sociale sin da quattro anni prima del fallimento, con relativo scioglimento ex art. 2484, 4° comma, c.c., e identifica – come accennato – due condotte foriere di responsabilità per la defunta amministratrice, ovvero la prosecuzione dell’attività con nuova assunzione di rischio imprenditoriale e il mancato rilascio dell’immobile adibito a sede sociale, per il quale la [continua ..]
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3. La gestione conservativa degli amministratori nella fase preliquidatoria Ciò posto, resta da intendere il senso della modifica dei poteri degli amministratori operata dalla norma, onde valutare la correttezza dei rilievi del Tribunale di Milano, che, come ricordato, ha censurato sia la prosecuzione ordinaria dell’attività di impresa con assunzione di nuovo rischio, sia il mancato rilascio della sede sociale. Al riguardo, va anzitutto inteso il ruolo che assumono i vecchi gestori con l’ingresso della società nella fase ultima della sua attività. Tale fase, in specie, è destinata – come noto – alla definizione dei rapporti in essere coi terzi e alla ripartizione del residuo fra i soci, e siffatto risultato, esclusa – come pare preferibile – una alterazione dell’interesse sociale in direzione dei creditori [10], deve perseguirsi nell’obbiettivo della massimizzazione del risultato economico, divenendo questo il nuovo scopo dell’attività sociale, da [continua ..]
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4. La quantificazione del danno (fra nuova e vecchia disciplina) Il Tribunale di Milano, come ricordato, in riferimento all’attività svolta successivamente allo scioglimento sociale imputa all’amministratrice un danno duplice: in parte, pari ai debiti erariali per sanzioni, interessi ed aggi dalla data di perdita del capitale sociale e, in altra parte, commisurato ai canoni non pagati per la detenzione della sede sociale. Tale posizione, al di là della fondatezza o meno, consente alcune considerazioni su uno degli aspetti più discussi in tema di responsabilità preliquidatoria, ovvero quello della quantificazione del risarcimento, che di recente è stato oggetto di considerazione nell’ambito delle modifiche al codice civile operate in conformità del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019). Ai sensi, infatti, dell’art. 378 cod. crisi, in vigore dal 16 marzo 2019, all’art. 2486 c.c. è stato aggiunto un terzo comma secondo cui «quando [continua ..]
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