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Liquidazione e ricostruzione dell'attivo nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza *
Maria Teresa della Cortiglia, Avvocato in Roma
Lo scritto esamina le innovazioni apportate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza alla disciplina della liquidazione dell’attivo (nel più ampio ambito della liquidazione giudiziale, sostitutiva dell’attuale fallimento), dando conto delle recenti modifiche introdotte dal Primo Correttivo e attribuendo particolare rilievo agli indici normativi di emersione dell’attività, ad essa propedeutica, di ricostruzione dell’attivo, aspetto nevralgico della funzione del curatore fino ad oggi trascurato dal legislatore.
The work examines the innovations brought by the Corporate Crisis and Insolvency Code to the discipline of asset liquidation (in the wider context of judicial liquidation, replacing the current bankruptcy), taking into account the recent changes introduced by the First Corrective and attributing particular importance to the normative indices of emergence of the activity, preparatory to it, of reconstruction of the assets, a crucial aspect of the function of the bankruptcy trustee until now neglected by the legislator.
Keywords: Insolvency Code – business continuity – competitiveness – provisional budget – winding-up program
Articoli Correlati: codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - continuità aziendale - competitività - esercizio provvisorio - programma di liquidazione
Sommario:
Premessa - 1. La liquidazione dell’attivo nel sistema del Codice della Crisi e il valore trasversale della continuità - 2. Il programma di liquidazione riformato - 3. Le modalità della liquidazione e i poteri del giudice delegato - 4. Gli indici di emersione della ricostruzione dell’attivo - NOTE
Premessa
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, sovvertendo l’attuale impostazione del fallimento, afferma, chiaramente, il principio generale della compatibilità tra impresa e procedura liquidatoria (liquidazione giudiziale, nell’assetto riformato), di cui modula la diversa valenza in relazione ad affitto, esercizio temporaneo e vendita dell’azienda. Tratto unificante delle predette ipotesi è la rilevanza della conservazione del valore aziendale, nella sua dimensione oggettiva e dinamica, che trova oggi cittadinanza sin dalla programmazione dell’attività liquidatoria, indicativa di specifiche misure a ciò finalizzate. La continuità incontra, tuttavia, il proprio limite ontologico nella salvaguardia dell’interesse dei creditori, alla cui soddisfazione è pur sempre finalizzata la prosecuzione dell’attività in ambito concorsuale. In relazione alle modalità della liquidazione, il [continua ..]
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1. La liquidazione dell’attivo nel sistema del Codice della Crisi e il valore trasversale della continuità
L’indagine in ordine alle modifiche apportate alla liquidazione dell’attivo dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (di seguito anche Codice o CCII), che ha introdotto la recente riforma organica delle procedure concorsuali (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 [1]), non può che prendere le mosse dalla ricostruzione dell’assetto disciplinare della liquidazione giudiziale, quale procedura meramente liquidatoria, sostitutiva dell’attuale fallimento, alternativa e subordinata alle ipotesi di ristrutturazione e conservazione aziendale. Le disposizioni generali contenute nel Titolo V del Codice (sedes materiae) devono essere collegate e coordinate sistematicamente con la disciplina del Titolo I, che pone, all’art. 7, il principio della trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi e dell’insolvenza e della priorità di trattazione (cosiddetta corsia preferenziale) delle domande conservative [continua ..]
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2. Il programma di liquidazione riformato
L’attuale art. 104-ter L. Fall., che codifica la disciplina del programma di liquidazione, è interamente riformulato dall’art. 213 CCII, il cui tenore potenzia la funzione tipica dello strumento generale di pianificazione ed indirizzo delle attività liquidatorie del curatore, introducendo una serie di modifiche che tendono a consolidare la spinta “acceleratoria” già impressa, a dette attività, dal d.l. n. 83/2015 [14] e assurta, poi, a valore fondante della legge delega n. 155/2017. Il riformato assetto normativo conduce ad un diverso equilibrio tra organi della procedura, connotato da una sensibile accentuazione dei poteri di controllo e di direzione del giudice delegato e dal connesso ridimensionamento del ruolo in precedenza assolto dal comitato dei creditori, oltre che da una forte responsabilizzazione dell’organo gestorio, in ordine alla durata e ai costi dell’attività liquidatoria. Trova, inoltre, [continua ..]
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3. Le modalità della liquidazione e i poteri del giudice delegato
L’art. 216 CCII innova il disposto dell’art. 107 L. Fall. sin dalla rubrica, riferita non più alle modalità delle vendite ma, in generale, alle modalità della liquidazione. Alla base dell’intera disciplina, resta ferma la summa divisio tra le vendite cosiddette deformalizzate effettuate – anche avvalendosi di soggetti specializzati – con le procedure competitive di cui all’attuale art. 107, 1° comma, L. Fall., contemplate ora dal 2° comma dell’art. 216 CCII e le vendite effettuate, invece, secondo le disposizioni del codice di procedura civile (in quanto compatibili), ai sensi del 2° comma dell’art. 107 L. Fall. (vale a dire le vendite che si svolgono innanzi al giudice delegato ex art. 591-bis, 2° comma, c.p.c. ovvero al professionista delegato ex art. 591-bis, 1° comma, c.p.c.), disciplinate ora dall’art. 216, 3° comma, CCII. L’elemento di più significativa [continua ..]
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4. Gli indici di emersione della ricostruzione dell’attivo
La ricognizione delle principali innovazioni apportate alla disciplina della liquidazione dell’attivo induce una rimeditazione del ruolo del curatore, la cui opera di pianificazione dell’attività liquidatoria appare, nel sistema del Codice, da un lato, maggiormente responsabilizzata in ordine a tempi e costi, dall’altro, notevolmente compressa sotto gli accresciuti poteri di intervento e di direzione del giudice delegato. Ciò lascia presagire un atteggiamento maggiormente esecutivo dell’organo di gestione della procedura, di cui occorrerà valutare, in prospettiva, la compatibilità rispetto all’accentuazione dei profili manageriali della figura, parimenti perseguita dalla Riforma organica. Allargando l’orizzonte della lettura delle nuove norme poste dal Codice, sembra inoltre trovare considerazione, da parte del legislatore, un diverso ambito – sino ad ora trascurato ed in realtà nevralgico – [continua ..]
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NOTE