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In tema di effetti della domanda di concordato preventivo e di responsabilità del registro delle imprese per la tardiva iscrizione

Emma Sabatelli, Professore associato di Diritto commerciale nell’Università di Bari

Nella prima parte il saggio si sofferma sull’individuazione del dies a quo dal quale computare il decorso del “periodo sospetto” ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari nel caso di consecuzione fra procedure concorsuali, giungendo ad escludere che il suddetto termine decorra dal giorno del deposito nel Registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo. Nella seconda parte viene esplorata la possibilità di esercitare un’azione risarcitoria nei confronti dell’Ufficio del Registro per i danni causati dalla tardiva iscrizione.

In the first part, this article establishes how to determine the dies a quo from which to compute the “suspect period” relevant for revocation action in bankruptcy in case of concurrent insolvency proceedings. It is argued that the above mentioned day cannot coincide with the date when the creditors’composition agreement is filed with the Companies Register. The second part considers the possibility to take compensatory action against the Companies Register for damages suffered as a result of late registration.

Keywords: bankruptcy avoidance action – procedures consecution – untimely registration – compensation for damage

Sommario:

1. La fattispecie - 2. Effetti della richiesta di iscrizione della domanda di ammissione al con­cordato preventivo formulata dal cancelliere - 3. Questioni relative all’individuazione del dies a quo per il decorso del termine a ritroso - 4. Il procedimento di iscrizione della domanda di ammissione al concordato preventivo - 5. La Camera di commercio è responsabile per i danni conseguenti alla tardiva iscrizione della domanda di ammissione al concordato preventivo nel Registro delle imprese? - 6. La natura extracontrattuale della responsabilità “da ritardo” - 7. (Segue): l’interesse dei creditori concorsuali all’esercizio delle azioni revocatorie come situazione giuridica soggettiva protetta dall’ordina­mento - 8. (Segue): la quantificazione del danno e la sussistenza del nesso di causalità - 9. La situazione del responsabile del procedimento - NOTE


1. La fattispecie

Le riflessioni formulate in questo scritto ripropongono con qualche approfondimento il contenuto di un parere, che si è ritenuto di pubblicare, poiché la fattispecie che ha dato origine alle questioni che in esso vengono affrontate non risultano essere state oggetto di riflessione né da parte della dottrina, né da parte della giurisprudenza, pur ricorrendo con una certa frequenza nella pratica, anche se in misura assai meno “clamorosa” rispetto a quanto si è verificato in concreto. Il caso esaminato può essere così riassunto. Una s.r.l. propone domanda di ammissione al concordato preventivo, depositando il ricorso presso il Tribunale competente; benché il cancelliere abbia fatto tempestivamente richiesta di pubblicazione nel Registro delle imprese il giorno successivo al deposito, la domanda risulta pubblicata oltre sei mesi dopo la ricezione della richiesta da parte del Registro – come attestato dal protocollo [continua ..]

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2. Effetti della richiesta di iscrizione della domanda di ammissione al con­cordato preventivo formulata dal cancelliere

La tesi che si esamina muove da una interpretazione dell’art. 161, 5° comma, L. Fall., prima frase [2], che non trova corrispondenti, né in dottrina, né in giurisprudenza. La norma richiamata prevede che «la domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria»; da questa espressione poco felice l’estensore del provvedimento deduce che, avendo il cancelliere tempestivamente richiesto l’iscrizione del ricorso nel Registro delle imprese e in ciò «concretizzandosi ed esaurendosi la condotta dal medesimo esigibile», l’obbligo pubblicitario previsto dall’art. 161 L. Fall. «possa ragionevolmente ritenersi adempiuto», in ragione del «chiaro tenore letterale» della norma, nonché dei «principi generali di legittimo affidamento e di [continua ..]

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3. Questioni relative all’individuazione del dies a quo per il decorso del termine a ritroso

Ad oggi, le rarissime pronunce di legittimità e di merito relative a fattispecie sottoposte alla disciplina attuale [3], nonché i richiami alla normativa vigente contenuti nelle sentenze, che hanno affrontato il problema in rapporto a casi regolati dalla legislazione anteriore [4], pacificamente aderiscono all’interpretazione rigorosamente letterale della disposizione citata. E lo stesso può dirsi rispetto agli sporadici apporti dottrinali di cui è possibile disporre. Ciononostante l’art. 69-bis, 2° comma, L. Fall. merita un’ulteriore riflessione non fosse altro perché rappresenta la prima presa di posizione del legislatore in materia; infatti, fino all’emanazione di tale disposizione, le diverse soluzioni prospettate relativamente alla individuazione del dies a quo per il decorso del “periodo sospetto”, non soltanto in caso di consecuzione fra procedure concorsuali, ma anche rispetto alla [continua ..]

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4. Il procedimento di iscrizione della domanda di ammissione al concordato preventivo

Dal momento che lo spropositato ritardo con il quale è stata pubblicata la domanda di ammissione al concordato ha causato la perdita per decadenza delle azioni revocatorie, che il curatore del fallimento avrebbe potuto esercitare, è legittimo chiedersi se sia ipotizzabile l’esercizio di un’azione risarcitoria nei confronti della Camera di commercio per i danni causati alla procedura – e segnatamente ai creditori concorsuali – dal suddetto ritardo. A tal fine è opportuno ripercorrere gli specifici passaggi normativi che conducono all’iscrizione della domanda di ammissione al concordato nel registro delle imprese. Ai sensi dell’art. 161, 4° comma, L. Fall., per le società – come è nel caso in esame, in cui la fallita è una s.r.l. – la domanda, prima di essere depositata presso la cancelleria del tribunale del luogo dove è collocata la sede principale dell’impresa, «deve [continua ..]

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5. La Camera di commercio è responsabile per i danni conseguenti alla tardiva iscrizione della domanda di ammissione al concordato preventivo nel Registro delle imprese?

Al fine di dare risposta a questo interrogativo, è opportuno rammentare da subito che l’iscrizione nel Registro delle imprese, la cui natura di atto amministrativo è indiscussa [14], costituisce l’esito di un procedimento che non lascia margini di discrezionalità all’Autorità amministrativa, non potendo questa rifiutare l’iscrizione una volta che abbia verificato la regolarità formale della documentazione. È indubbio, dunque, che il ritardo con il quale l’iscrizione è avvenuta debba essere considerato come un’ano­malia nella condotta dell’ufficio del Registro – che nello svolgimento della sua attività è certamente tenuto a rispettare la tempistica stabilita dalla legge – a seguito della quale si è persa per decadenza la possibilità di esercitare le azioni revocatorie nel fallimento, con pregiudizio della completa ricostruzione dell’attivo [continua ..]

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6. La natura extracontrattuale della responsabilità “da ritardo”

Il legislatore ha sposato, dunque, la tesi, poi seguita dalla giurisprudenza praticamente unanime [17], la quale qualifica come extracontrattuale la responsabilità da ritardata assunzione del provvedimento. Tale qualificazione comporta, ai fini del riconoscimento del risarcimento, rilevanti oneri probatori a carico del richiedente, il quale deve dimostrare a) di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante; b) il dolo o la colpa della condotta della Pubblica Amministrazione; c) il rapporto di causalità fra tale comportamento e la lesione della situazione giuridica tutelata; d) l’ingiustizia del danno subìto e l’entità dello stesso. In punto di individuazione del titolare della situazione giuridica soggettiva al regolare svolgimento dell’attività pubblicitaria di cui è incaricato il Registro delle imprese deve essere evidenziata una peculiarità del caso in esame. Essa è costituita dalla [continua ..]

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7. (Segue): l’interesse dei creditori concorsuali all’esercizio delle azioni revocatorie come situazione giuridica soggettiva protetta dall’ordina­mento

Sulle caratteristiche di questo interesse è necessario, però, soffermarsi, per verificare se si tratti effettivamente di una situazione giuridica soggettiva, che l’ordina­mento ritiene meritevole di tutela, in quanto, affinché il diritto al risarcimento possa essere vantato, è necessario che «l’attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento. In altri termini, la lesione dell’in­teresse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima (e colpevole) della P.A., l’interesse al bene della vita al quale [continua ..]

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8. (Segue): la quantificazione del danno e la sussistenza del nesso di causalità

Come si vede, si tratta di una materia scivolosissima, che rapportata alla situazione in esame presenta un’ulteriore complicazione, in quanto il danno da perdita di chances dovrebbe essere calcolato tenendo conto del mancato incremento dell’atti­vo derivante dall’impossibilità per il curatore di esercitare le revocatorie per decadenza del termine, tenendo conto per ciascuna delle probabilità di esito positivo. Questo primo passaggio è ineludibile, poiché la ragionevolezza e la presumibile fondatezza della pretesa, che sono alla base dell’azione revocatoria costituiscono il presupposto fattuale (l’an) su cui il risarcimento del danno da perdita di chances si fonda; una volta verificata la sussistenza di tale presupposto, si deve procedere, poi, all’operazione di quantificazione del danno. Nella fattispecie in esame la quantificazione del danno da perdita di chances può, dunque, essere effettuata, benché [continua ..]

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9. La situazione del responsabile del procedimento

Resta da esaminare, infine, la posizione del responsabile del procedimento, la cui responsabilità è sancita addirittura dall’art. 28 Cost., che, peraltro, risente nella formulazione dell’epoca in cui la Carta è stata varata. Infatti, letteralmente, la responsabilità deriva dalla violazione di diritti; mentre, a seguito della citata Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, la tutela giurisdizionale è stata estesa anche alla lesione degli interessi legittimi. Inoltre, l’ultima parte della norma recita: «In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici», quasi che la responsabilità della Pubblica amministrazione si configuri come un ampliamento di quella del funzionario o del dipendente. Tuttavia, come recentemente ha ricordato Cass. Sez. Un., 16 maggio 2019, n. 13246 [25], «superate le prime tesi sulla natura meramente sussidiaria della responsabilità di Stato od [continua ..]

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NOTE

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