home / Archivio / Fascicolo / Concorso tra i creditori del dante causa fallito e i creditori dell'avente causa in bonis

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Concorso tra i creditori del dante causa fallito e i creditori dell'avente causa in bonis

Livia Di Cola, Ricercatore nell’Università degli Studi “Roma Tre” di Roma

Dopo aver vittoriosamente esperito l’azione revocatoria ordinaria, il curatore del fallimento del dante causa chiede la sospensione dell’esecuzione immobiliare che si sta svolgendo sul bene oggetto dell’atto di disposizione revocato. A sostegno della sua istanza il curatore afferma la precedenza della trascrizione della domanda giudiziale rispetto all’iscrizione del pignoramento.

Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza sul presupposto che l’accoglimento dell’azione ex art. 2901 c.c. non determini il rientro del bene di cui si è disposto nel patrimonio del dante causa, ma solo la possibilità per il creditore vittorioso di intraprendere esecuzione forzata sul bene medesimo; perciò, non può di per sé escludersi il concorso tra i creditori del dante causa e quelli dell’avente causa: infatti, seppur i primi hanno priorità nella soddisfazione sul bene per una sorta di privilegio che si è creato a seguito dell’accoglimento della revocatoria, ai secondi non può essere negata la possibilità di soddisfarsi sull’eventuale residuo. Conseguentemente, ai primi è dato di intervenire nell’ese­cuzione forzata in corso, senza alcuna necessità che questa venga interrotta.

Per stabilire se condividere o meno questa posizione è necessario ricostruire l’istituto dell’azione revocatoria ordinaria, almeno per quel che interessa al tema trattato e verificare se essa mantenga intatti i suoi caratteri anche nel momento in cui si trasferisce all’interno del fallimento o liquidazione giudiziale secondo il nuovo regime.

Si è ritenuto opportuno completare la trattazione mediante l’esame dell’ipotesi in cui la soddisfazione dei creditori del dante causa fallito/insolvente vittoriosi in revocatoria debba avvenire nei confronti di un avente causa fallito/insolvente anche esso.

After victoriously carrying out the ordinary revocation action, the liquidator of the bankruptcy of the assignor asks the suspension of the real estate execution that is taking place on the property subject of the revoked disposition act. In support of his application, the trustee affirms the precedence of the transcription of the judicial request/reguard with respect to the registration of the distraint.

The execution judge rejects the request on the assumption that the acceptance of the action pursuant to ex art. 2901 civil code it does not determine the return of the asset which has been disposed of in the property of the assignor, but only the possibility for the victorious creditor to undertake forced execution on the asset itself; therefore, the competition between the creditors of the assignor and those of the assignee cannot in itself be excluded: in fact, although the former have priority in satisfying the good for a sort of privilege that was created following the acceptance of the revocation, the latter cannot be denied the opportunity to satisfy themselves on any residual. Consequently, the former are given the opportunity to intervene in the forced execution in progress, without any need for it to be interrupted.

To establish whether or not to share this position it is necessary to reconstruct the institution of the ordinary revocatory action, at least for what concerns the subject matter and to verify if it maintains its characteristics intact even when it moves into bankruptcy or judicial liquidation under the new regime.

It was deemed appropriate to complete the discussion by examining the hypothesis in which the satisfaction of the creditors of the bankruptcy / insolvent victorious in revocation must take place against a bankrupt / insolvent claimant too.

Keywords: bankruptcy – ordinary avoidance action – avoidance action – revocatory action – executive action

TRIBUNALE DI LATINA, 11 agosto 2019 Giudice es. Lulli (Art. 66 L. Fall. – art. 2901 ss. c.c. – art. 602 ss. c.p.c.) L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. non cambia la sua natura quando viene promossa dalla curatela fallimentare, sicché alcun effetto restitutorio si collega ad essa. Poiché il bene non ri­entra nel patrimonio della società fallita, non può escludersi una sorta di concorso con i creditori dell’acquirente del bene, i quali possono aggredire il medesimo bene per la soddisfazione del loro credito. Perciò, il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria ordinaria da parte del curatore, seppur con domanda trascritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento immobiliare, non deter­mina l’improcedibilità dell’esecuzione forzata immobiliare individuale promossa da un creditore del­l’avente causa in bonis. Il Giudice dell’esecuzione, sciogliendo la [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Il caso di specie - 2. Le caratteristiche dell’azione revocatoria ordinaria - 3. L’azione revocatoria ordinaria nel fallimento - 4. L’eventuale concorso tra creditori del dante causa fallito e creditori del­l’avente causa in bonis nell’esecuzione individuale - 5. L’eventuale concorso tra creditori del dante causa fallito e creditori del­l’aven­te causa fallito - NOTE


1. Il caso di specie
A seguito del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, il curatore del dante causa fallito chiede al giudice dell’esecuzione di dichiarare improcedibile l’esecuzione immobiliare promossa da un creditore dell’avente causa sul bene immobile oggetto dell’atto di diposizione revocato. A sostegno della sua istanza il curatore afferma che il vittorioso esperimento del­l’azione revocatoria, con domanda trascritta anteriormente alla trascrizione del pi­gnoramento immobiliare, avrebbe reso inopponibile nei confronti del ceto creditorio del dante causa l’atto di conferimento del bene immobile esecutato; inoltre, questo risultato avrebbe determinato l’improcedibilità dell’esecuzione con diritto della pro­cedura concorsuale di procedere sul bene in sede fallimentare. Il giudice dell’esecuzione per decidere sull’istanza del curatore parte dal presupposto che l’azione revocatoria sia un [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


2. Le caratteristiche dell’azione revocatoria ordinaria
L’azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 ss. c.c. ha come scopo quello di reintegrare la generica garanzia patrimoniale posta dal codice civile a favore di qualunque credito (art. 2740 c.c.), quando il debitore abbia fraudolentemente depauperato il suo patrimonio [1]. La legittimazione ad agire è prevista in capo a chi afferma di essere creditore. L’azione ha presupposti soggettivi e oggettivi, che debbono essere allegati e pro­vati da chi agisce. Le condizioni soggettive consistono nella conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del debitore (consilium fraudis) ovvero nell’eventuale preordinazione della lesione delle stesse ragioni ove l’atto sia anteriore al sorgere del cre­dito; se l’atto di disposizione è a titolo oneroso, deve essere aggiunta la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo ovvero la partecipazione alla preordinazione dolosa (partecipatio fraudis). La [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


3. L’azione revocatoria ordinaria nel fallimento
Passiamo ora a verificare come cambia, se cambia l’azione revocatoria ordinaria nel momento in cui deve essere esercitata all’interno della procedura concorsuale [12]. Dal tenore letterale dell’art. 66 L. Fall., trasfuso senza particolari modifiche nel­l’art. 165 cod. cr. ins., sembrerebbe proprio che l’azione attribuita al curatore soggiaccia agli stessi presupposti dell’azione prevista dal codice civile, ma è inevitabile che l’istituto subisca le modifiche dovute al suo innesto all’interno di una procedura collettiva, il cui scopo è quello dell’equa soddisfazione di tutti i creditori dell’im­prenditore dichiarato insolvente [13]. In questo contesto, è sicuramente vera l’affermazione che lo scopo perseguito con tale azione è a favore di tutta la massa dei creditori, come per la revocatoria fallimentare (nel sistema del nuovo codice della crisi d’impresa revocatoria [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


4. L’eventuale concorso tra creditori del dante causa fallito e creditori del­l’avente causa in bonis nell’esecuzione individuale
Il divieto di azioni esecutive individuali, sancito dall’art. 51 L. Fall., nonché dal suo successore art. 150 cod. cr. ins. ha lo scopo di evitare che alcuni creditori del debitore si avvantaggino rispetto ad altri, ad esempio quelli che non sono ancora in possesso di titolo esecutivo, evitando in tal modo i rischi connessi allo stato di insolvenza. Se così non fosse, tali creditori avrebbero la possibilità di soddisfarsi per intero, mentre gli altri potrebbero rimanere privi di qualunque bene da aggradire. Come è logico, tale divieto non può riguardare le azioni esecutive che i creditori dell’insolvente possano proporre nei confronti di un terzo, ad esempio perché obbli­gato in solido nei loro confronti, che non si trovi in stato di insolvenza. In questo caso, infatti, il creditore si va a soddisfare su un patrimonio diverso, con un positivo effetto collaterale per gli altri creditori, che così sono in meno a dividere [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


5. L’eventuale concorso tra creditori del dante causa fallito e creditori del­l’aven­te causa fallito
Per completezza, si deve considerare anche l’ipotesi in cui oltre al dante causa anche l’avente causa sia fallito o insolvente. Nonostante un recente intervento delle Sezioni Unite [19], vi sono ancora incertezze in ordine all’ammissibilità dell’azione in revoca contro l’avente fallito/insolvente. In particolare, parte della giurisprudenza ha negato tale possibilità o perché ha classificato l’azione come esecutiva, quindi vietata dall’art. 51 L. Fall. [20], o perché l’ha considerata contraria al principio di cristallizzazione della massa passiva, dato che il positivo esito domanda porterebbe alla creazione di un nuovo titolo di privilegio, ammissibile al massimo ove la domanda giudiziale fosse iscritta prima della dichiarazione di fallimento [21]. Nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite menzionate [22], la Prima Sezione ha etichettato l’azione revocatoria come [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


NOTE

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio