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Gli spazi di operatività del trust nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Piera Pellegrinelli, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile, Professore a contratto nell’Università degli Studi di Bergamo, Abilitata alla seconda fascia d’insegnamento in Diritto processuale civile

Il presente elaborato s’interroga sull’operatività del trust nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, al fine di verificare come lo strumento potrà interagire nel nuovo scenario normativo predisposto dal legislatore. Si ritiene che ci sarà un ampio margine di operatività con riguardo alla fase preliminare delle procedure concorsuali, avendo già mostrato buone interazioni; per contro ci si attende una riduzione del trust liquidatorio, attesa la residualità, in via generale, della procedura di liquidazione giudiziale.

This paper questions the operation of the trust in the corporate crisis and insolvency code, in order to verify how the tool will interact in the new regulatory framework prepared by the legislator. It is believed that there will be a large operating margin with regard to the preliminary phase of the insolvency procedures, having already shown good interactions; on the other hand, a reduction of the liquidation trust is expected, given the residual role of the judicial liquidation procedure, in general.

Keywords: trust – insolvency proceedings – Insolvency Code – liquidatory trust

Sommario:

1. Premessa - 2. I principi di cui alla legge delega ed il loro recepimento nel CCII: nuova linfa vitale per l’utilizzo del trust - 3. Possibilità di un maggior utilizzo del trust quale strumento di supporto degli strumenti concorsuali nella fase preliminare - 4. Utilizzo invariato del trust quale strumento di supporto nella fase esecutiva delle procedure concorsuali - 5. Il trust liquidatorio, in funzione sostitutiva delle procedure concorsuali, unitamente alle azioni revocatorie: prevedibile arretramento - 6. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

L’avvento del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d’ora in poi, per brevità, CCII) – la cui entrata in vigore è stata rinviata al 1° settembre 2021, a seguito del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 [1] – pone (rectius, ripone, essendo la questione mai sopita) sicuramente all’attenzione la tematica del rapporto tra trust [2] e procedure concorsuali. Allargando l’orizzonte, mi pare che la materia induca a formulare importanti interrogativi, e segnatamente: come lo strumento del trust interagisce con le procedure concorsuali? le procedure concorsuali – di natura pubblicistica e disciplinate da norme imperative – come possono conciliarsi con un mezzo di natura esclusivamente privatistica? dall’anno 2005, è iniziata la fase della c.d. “privatizzazione delle procedure concorsuali”, a seguito della quale la procedura di fallimento ha via via perso il ruolo di [continua ..]

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2. I principi di cui alla legge delega ed il loro recepimento nel CCII: nuova linfa vitale per l’utilizzo del trust

Il CCII, in un’ottica di continuità rispetto alla stagione di riforme attuata a partire dal D.L. n. 35/2005, porta a compimento la rivisitazione delle procedure concorsuali, le quali ora sono ancor più volte a: garantire un’emersione tempestiva dello stato di crisi e financo d’insolvenza; favorire una soluzione concordata tra debitore e creditori e relegare la procedura di liquidazione giudiziale a strumento residuale. In tale scenario, sicuramente il trust troverà uno spazio di manovra maggiore e potrà dimostrare la sua utilità, pur con delle differenze rispetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942. E ciò sulla scorta delle seguenti motivazioni. In difetto di soluzioni stragiudiziali, o perché non attivate o perché non concluse positivamente, la crisi o l’insolvenza sono destinate a trovare sbocco in ambito giudiziario. Il CCII ha realizzato una reductio ad unum della fase iniziale delle varie [continua ..]

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3. Possibilità di un maggior utilizzo del trust quale strumento di supporto degli strumenti concorsuali nella fase preliminare

Sin dall’origine il trust si è caratterizzato per la sua utilizzabilità quale strumento in aiuto alle procedure concorsuali, sia con riguardo alla fase preparatoria, sia a quella esecutiva, sempre sottoposto al controllo degli organi della procedura e dei creditori. Si muove, in via di prima battuta, dalla fase preparatoria, ove di fatto le procedure concorsuali hanno mostrato la necessità di essere ulteriormente rinforzate, poiché la relativa disciplina presenta punti di debolezza che rischiano di vanificarne l’esito positivo. Il trust – nel momento introduttivo dell’applicazione delle procedure concorsuali – di fatto consente di bypassare le problematicità che saranno di seguito il­lustrate, integrando la normativa che appare delineata in modo da consentire iniziative di creditori che possano pregiudicare la buona riuscita della stessa. Si pensi alla disciplina del concordato preventivo, la quale, come modificata [continua ..]

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4. Utilizzo invariato del trust quale strumento di supporto nella fase esecutiva delle procedure concorsuali

Il trust ha sicuro rilievo anche nella fase esecutiva delle procedure concorsuali poiché, nell’incertezza sui poteri del giudice dell’omologa, in ogni caso molto contenuti, il trust può costituire un più affidabile momento di controllo sui modi e sui tempi di esecuzione, oltre che sulla stessa conformità alla funzione economico-so­ciale degli accordi di risanamento. Con riguardo agli accordi di ristrutturazione dei debiti l’istituzione del trust consente di colmare le lacune derivate dall’assenza di una disciplina che regoli la fase esecutiva [30], che rimane pertanto affidata all’autonomia privata, senza alcun controllo giudiziale. Il trust si dimostra strumento prezioso perché consente lo svolgimento di una fase esecutiva, sotto il controllo di un guardiano, gestita dal trustee. Il CCII non muta lo scenario sopra delineato, così che il trust continuerà a poter svolgere una funzione [continua ..]

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5. Il trust liquidatorio, in funzione sostitutiva delle procedure concorsuali, unitamente alle azioni revocatorie: prevedibile arretramento

Il trust può rappresentare uno strumento sostitutivo della procedura fallimentare, utilizzabile quale ultima istanza, al fine di rispondere ad una situazione d’insolven­za conclamata. Il trust istituito dall’imprenditore, al solo scopo di liquidare i beni dell’impresa, è stato oggetto di un vivace dibattito [46] circa la sua liceità, poiché la segregazione dei beni, realizzata con il trust, priverebbe l’eventuale procedura fallimentare del­l’attivo concorsuale. La giurisprudenza [47] ne ha di fatto sancito l’inefficacia allorquando l’atto istitutivo è volutamente abusivo, ponendosi quale unica finalità la concreta sottrazione del patrimonio dell’impresa alle regole che governano le procedure concorsuali, evi­tando di fatto la declaratoria di fallimento. Non sono mancate voci discordanti [48] che hanno ritenuto preferibile una valutazione caso per caso della [continua ..]

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6. Conclusioni

Il CCII ha completato la fase della c.d. “privatizzazione delle procedure concorsuali”, giungendo a ritenere indispensabile una soluzione concordata, tra debitore e creditori, dello stato di crisi e d’insolvenza. Il legislatore indica, quali doveri del debitore, l’adozione delle misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e l’assunzione, senza indugio, delle iniziative necessarie a farvi fronte [58]; quali doveri dei creditori, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti al­le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insol­venza e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite [59]. Date queste premesse, non può non osservarsi che il trust rappresenta uno [continua ..]

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NOTE

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