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I gruppi di imprese nella regolazione della crisi e dell'insolvenza. Appunti
Gabriele Racugno, Professore ordinario f.r. di Diritto commerciale nell’Università di Cagliari
Con un linguaggio assertivo, piuttosto che problematico, l’A. illustra la disciplina generale della regolazione della crisi e dell’insolvenza nei gruppi di imprese, soffermandosi, preliminarmente, sulla nozione di gruppo e sui connotati qualificatori. Esamina quindi i passaggi che scandiscono a) il piano attestato di risanamento, b) gli accordi di ristrutturazione dei debiti, c) il concordato preventivo e d) la liquidazione giudiziale, anche con riferimento alle azioni revocatorie, alle azioni di responsabilità ed alla postergazione dei crediti.
With an assertive rather than problematic language, the author illustrates the general discipline of crisis regulation and insolvency in groups of companies, focusing first on the notion of a group and on the qualifying features. The author, then, examines the passages that mark a) the certified recovery plan, b) the debt restructuring agreements (accordi di ristrutturazione dei debiti), c) the arrangement with creditors (concordato preventivo) and d) the judicial liquidation, also with reference to the revocatory actions, the liability actions and the credit deferral.
Keywords: revocatory action – bankruptcy revocatory action – groups of companies – company crisis – groups insolvency – recovery plan – restructuring agreements – arrangement with creditors – mandatory liquidation – action for damages – subordinate status of loans
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Sommario:
1. Genesi delle nuove norme - 1.2. Le norme europee - 1.3. I precedenti normativi italiani - 1.4. Il consolidamento procedurale - 2. Il gruppo di imprese - 2.2. Definizione - 2.3. Problemi - 3. Il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e il piano attestato di gruppo - 3.2. Accordi di ristrutturazione dei debiti - 3.3. Piano attestato - 3.4. Procedimento e regole - 3.5. La domanda - 3.6. La trasparenza informativa - 3.7. Finanziamenti e prededuzione - 3.8. Funzione del piano - 3.9. L’attestazione - 3.10. Pubblicazione - 3.11. Il piano concordatario - 3.12. L’obiettivo primario della tutela dei creditori - 3.13. Atti di frode - 3.14. L’omologazione - 3.15. Le opposizioni - 4. Il procedimento di concordato di gruppo - 4.2. Le votazioni - 4.3. L’approvazione - 4.4. L’omologazione - 4.5. Esecuzione del concordato e operazioni straordinarie - 4.6. La risoluzione e l’annullamento - 5. La liquidazione giudiziale - 5.2. L’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori - 5.3. Lo stato passivo - 5.4. L’accesso alla procedura - 5.5. Tribunale competente - 5.6. Concordato nella liquidazione giudiziale - 5.7. L’estensione della procedura - 5.8. Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo - 6. Procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo - 7. Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo - 7.2. La revocatoria ordinaria - 8. Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione - 8.2. Recita l’art. 291 - 8.3. L’art. 291, 2° comma: 2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all’art. 2409 c.c. - 9. La postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti e garanzie - 9.2. La postergazione - 9.3. L’inefficacia dei rimborsi - 10. Nota bibliografica - NOTE
1. Genesi delle nuove norme
1.1. Introduzione Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), in seguito il Codice – in attuazione dell’art. 3 della L. 19 ottobre 2017, n. 155, recante “Delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, portante la previsione del carattere unitario della procedura di gruppo – ha introdotto, al Titolo VI (a sua volta suddiviso in quattro Capi), per la prima volta, Capo I, artt. 284 ss., la facoltà che «più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo» possano accedere alla procedura sia di concordato preventivo che di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, al fine precipuo di salvaguardare e assicurare la priorità alla continuità aziendale (going concern) – che è uno degli elementi qualificanti che caratterizza questo Testo Unico [continua ..]
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1.2. Le norme europee
Le nuove regole di unificazione procedurale, sottese alla tutela dei creditori e dei soci di minoranza della società del gruppo, si inseriscono nel contesto normativo sovranazionale che origina dall’intervento riformatore dell’Unione Europea, che ha disciplinato il fenomeno delle insolvenze transfrontaliere mediante l’emanazione del Regolamento UE n. 1346/2000, successivamente sostituito dal Regolamento UE n. 848/2015, che definisce “gruppi di società”, un’impresa madre e tutte le sue imprese figlie (art. 2, par. 13) e “impresa madre”, quella che le controlla, direttamente o indirettamente, aggiungendo che tale qualifica è presunta se si redige un bilancio consolidato (art. 2, par. 14). Segue quindi il Regolamento delegato UE n. 451/2016, che individua i criteri legali di coordinamento delle diverse procedure aperte nei diversi Stati membri, stabilendo: i) il quadro normativo per la procedura di [continua ..]
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1.3. I precedenti normativi italiani
La legge fallimentare del 1942 non prevedeva, né disciplinava, l’insolvenza di gruppo, che costituiva un fenomeno isolato in una economia prevalentemente agricola. Per converso, attualmente, l’attività di impresa si svolge anche attraverso la veste giuridica del gruppo di società, che meglio consente, mediante questo modello organizzativo di un’attività economica esercitata attraverso più società coordinate e dirette da un unico vertice, di differenziare l’investimento in una prospettiva globale e di ridurre la responsabilità: una forma sempre più utilizzata anche per iniziative economiche di dimensioni medie per meglio competere sul mercato globale. L’attuale disciplina ha un precedente nelle regole sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (L. 3 aprile 1979, n. 95 – c.d. legge Prodi, successivamente emendata dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 – c.d. [continua ..]
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1.4. Il consolidamento procedurale
La disciplina in tema di gruppi di imprese dettata dal Codice della Crisi, come è stato evidenziato, è prevalentemente impostata sui meccanismi di consolidamento procedurale, sia attraverso la previsione di un unico ricorso per le domande di ammissione al concordato preventivo di gruppo, di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, come pure con la ammissibilità di un piano unitario di risanamento (art. 284); sia con la previsione di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria di gruppo (art. 287), L’art. 284, 3° comma, sancendo il divieto dell’unificazione delle masse attive e passive delle imprese del gruppo in crisi o insolvente, ha escluso la possibilità di adozione della soluzione più radicale del consolidamento sostanziale, che presupporrebbe la unificazione delle masse, in contrasto con la distinta soggettività delle società del gruppo. La soluzione “collettiva” non [continua ..]
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2. Il gruppo di imprese
2.1. Codice civile e Codice della Crisi Il gruppo non trova una definizione nel Codice civile, né è prevista una normativa generale sul gruppo societario secondo il modello dell’Aktiengesetz tedesca e della proposta di IX Direttiva CEE. L’art. 2497 c.c. si limita a legittimare l’attività di etero direzione e coordinamento delle varie controllate, a condizione che questa si svolga nel rispetto dei «principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime», ancorché in Italia vi siano 120 mila gruppi, con oltre 300 mila imprese coinvolte. La disciplina non ha quindi come solo presupposto il controllo societario, ma prevede il requisito ulteriore dell’attività di direzione e coordinamento: si tratta di un potere di fatto effettivamente esercitato. L’art. 2497-sexies c.c., al fine di individuare la sussistenza di un gruppo di imprese, ha statuito che «si presume, salvo [continua ..]
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2.2. Definizione
Prima del Codice l’unica definizione compiuta dal gruppo d’impresa (verticale) si trova nell’art. 60 TUB. Ora il fenomeno è cosi esplicato dall’art. 2, 1° comma, lett. h), del Codice, laddove leggesi che per «gruppo di imprese» si intende l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti locali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies, del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine di presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto. Un ruolo dirimente [continua ..]
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2.3. Problemi
Le nuove norme gestiscono una serie di conflitti, che discendono dal bipolarismo tra unità e pluralità che accompagna le imprese di gruppo lungo tutta la loro esistenza, sia nella fase fisiologica, sia in quella patologica e nella crisi (Scognamiglio): a) fra l’interesse del gruppo e l’interesse delle singole società; b) fra azionisti della società capogruppo e azionisti (solo) di altre società del gruppo; c) fra creditori della società capogruppo e creditori (solo) delle altre società del gruppo. Di qui la regola che le decisioni delle società soggette all’attività di direzione e coordinamento, quando dalla holding influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno determinato l’assunzione di quelle decisioni; delle decisioni deve essere dato adeguato conto nella relazione sulla gestione degli amministratori (art. [continua ..]
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3. Il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e il piano attestato di gruppo
3.1. Concordato preventivo Per quanto concerne il concordato preventivo, che costituisce la procedura emblematica volta alla tutela dell’impresa in crisi, il Codice prevede, in particolare – secondo il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsto dall’art. 40 – la possibilità che più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo, aventi ciascuna il centro di interessi principali nello Stato italiano, possano presentare con un unico ricorso un “piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti, invece di un piano autonomo per ciascuna impresa” (art. 284, 4° comma), al fine di consentire una gestione unitaria e non atomistica delle imprese appartenenti al gruppo, attesa l’opportunità di evitare la frammentazione delle diverse procedure.
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3.2. Accordi di ristrutturazione dei debiti
Relativamente a questi accordi stipulati dall’imprenditore in crisi con i creditori, rappresentanti una maggioranza qualificata di almeno il 60% dell’ammontare complessivo dei crediti, per poter costruire un’effettiva ristrutturazione del debito, per lo più accompagnata da una dilazione – il 2° comma dell’art. 284 richiama gli artt. 57, 60 e 61, che disciplinano la fattispecie e le due varianti degli accordi agevolati (cioè con soglia di adesione dimezzata al 30%) e ad efficacia estesa ai creditori non aderenti. Come per la domanda di concordato può essere presentato un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. La scelta di limitare il concordato di gruppo o l’accordo di ristrutturazione di gruppo alle sole imprese che ne fanno domanda, senza l’estensione ad altre società o imprese o persone fisiche all’interno del gruppo, [continua ..]
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3.3. Piano attestato
Inoltre, in applicazione dell’art. 56, che richiama l’art. 284, 5° comma, le imprese di gruppo possono avvalersi di un piano attestato di risanamento di gruppo volto a consentire nella gestione stragiudiziale delle fasi iniziali di crisi di natura finanziaria il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna: il piano unitario ed i piani reciprocamente collegati e interferenti sono rivolti ai rispettivi creditori e (anche se non è detto espressamente) non potranno prescindere da un accordo con gli stessi. La domanda di accesso deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le varie società e imprese e avere, come allegato, il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto (come lo si desume dall’art. 289). L’attestazione della veridicità dei dati aziendali e la [continua ..]
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3.4. Procedimento e regole
La disciplina generale dei piani attestati di risanamento, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo è contenuta negli artt. 56-120 del Codice. Il Codice, all’art. 44, detta le “formalità” di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, questi ultimi qualificabili come procedura concorsuale alternativa al concordato preventivo: Cass., 12 aprile 2018, n. 9087. Segue il decreto del tribunale di concessione dei termini per l’accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione (art. 45). Quindi, l’art. 46, regola gli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo.
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3.5. La domanda
La domanda, sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale (art. 44, 5° comma, e art. 265, 1° comma), deve contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare: a) un piano unitario, ovvero b) piani reciprocamente collegati e interferenti oppure c) un piano autonomo per ciascuna impresa (art. 284, 4° comma), ferma restando la necessità di una valutazione della convenienza del piano (o dei piani) in un’ottica aggregata e non atomistica. Il collegamento o l’interferenza dei piani si realizza quando i piani delle diverse imprese sono tutti parte di un’operazione economica unitaria. In ogni caso il piano o i piani dovranno garantire ai creditori una soddisfazione non inferiore rispetto ad un eventuale piano autonomo. La domanda unitaria di accesso alla procedura, presuppone, come è stato sottolineato, [continua ..]
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3.6. La trasparenza informativa
Il Codice considera rilevante nella disciplina del gruppo in crisi o insolvente l’interesse alla trasparenza del gruppo: la domanda deve fornire in modo completo e veritiero informazioni analitiche sulla struttura e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti fra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l’accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione, al fine di consentire di fare piena luce sui legami di gruppo (art. 284, 4° comma).
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3.7. Finanziamenti e prededuzione
Gli artt. 99 e 101 del Codice regolano i finanziamenti interinali e i finanziamenti ponte “funzionali” alle procedure di concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti (su cui infra, par. 9). Il debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda di concordato o di accordi di ristrutturazione dei debiti, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale, che godranno del beneficio della prededuzione (art. 99). Ai sensi dell’art. 101, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, i finanziamenti contratti in esecuzione di una proposta concordataria o di una proposta di ristrutturazione del debito sono prededucibili. Il beneficio della prededuzione si applica anche ai [continua ..]
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3.8. Funzione del piano
Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell’art. 56, 2° comma, devono essere idonei a consentire il risanamento della situazione debitoria di ciascuna impresa, ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario di ognuna, ed il recupero della continuità aziendale del gruppo unitariamente inteso (art. 284, 5° comma). Ed in particolare: a) il risanamento delle singole società del gruppo in stato di crisi o di insolvenza; b) l’ottimizzazione del soddisfacimento dei rispettivi creditori; c) la tutela, per quanto possibile, della posizione di detentori degli strumenti di capitale.
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3.9. L’attestazione
Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani, le ragioni di maggior convenienza di un piano unitario o di un piano autonomo per ciascuna impresa, nonché la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo (art. 284, 5° comma). L’attestazione deve contenere anche informazioni analitiche sulla struttura e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti fra le imprese del gruppo.
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3.10. Pubblicazione
Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. Si applica l’art. 289 (art. 284, 6° comma).
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3.11. Il piano concordatario
Il piano o i piani concordatari, il cui contenuto può essere più vario, quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili (art. 284, 4° comma, seconda parte), derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo, non senza aggiungere il rilievo del maggior valore destinato ad assumere, anche, per l’economia generale, il gruppo risanato per tutti gli stakeholders delle imprese in crisi mediante il salvataggio delle società ed il rientro nel mercato. Il piano o i piani – la cui veridicità dei dati aziendali e della fattibilità costituisce oggetto di attestazione unitaria da parte di un unico professionista indipendente – sono volti a prevedere anche la possibilità, attraverso la valorizzazione dell’autonomia negoziale che governa la determinazione dei contenuti del piano, [continua ..]
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3.12. L’obiettivo primario della tutela dei creditori
Il miglior soddisfacimento dei creditori costituisce il costante punto di riferimento della salvaguardia della continuità aziendale e l’obiettivo dell’azione della società, principio d’altronde già recepito per il concordato individuale (art. 87, 1° comma, lett. f), e, in generale, art. 4, 2° comma, lett. c). Per converso rimangono nell’ombra gli interessi dei soci, privi di qualsivoglia legittimazione ad intervenire nelle procedure. Rimane ferma, dispone il 3° comma dell’art. 284, l’autonomia delle rispettive masse attive e passive (sostanzialmente stemperata dalla possibilità di operazioni e di trasferimenti di risorse infragruppo a servizio del piano di ristrutturazione), e quindi l’autonomia delle posizioni creditorie e debitorie al fine di evitare che avvengano travasi di danaro da una ad altra impresa del gruppo, con pregiudizio delle singole imprese, di guisa che la proposta di [continua ..]
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3.13. Atti di frode
L’accertamento da parte del commissario giudiziale del compimento da parte del debitore, nel corso della procedura di concordato preventivo, di atti di frode, comporta l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 106). Disposizione questa da ritenersi non applicabile agli accordi di ristrutturazione nei quali, salvo l’ipotesi prevista dal 4° comma dell’art. 44, non è prevista la nomina del commissario giudiziale.
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3.14. L’omologazione
L’omologazione, tanto del concordato quanto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, si regge su una valutazione complessiva della situazione del gruppo, ed impone che i creditori di ciascuna impresa siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa debitrice (art. 285, 4° comma). Il tribunale omologa il concordato e gli accordi di ristrutturazione dei debiti se esclude la sussistenza di pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo, intendendosi per vantaggi compensativi anche quelli non “effettivamente realizzati”, ma “fondatamente prevedibili”, purché si producano entro il termine fissato per l’adempimento della proposta e la completa esecuzione del piano.
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3.15. Le opposizioni
In caso di opposizione dei creditori legittimati ai sensi dell’art. 285, 3° comma, il tribunale deve verificare che gli stessi «possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto riceverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società» (art. 285, 4° comma). I soci sono destinati ad avvantaggiarsi dell’eventuale valore residuo attivo dell’impresa soltanto dopo il soddisfacimento dei creditori, stante l’inversione nella crisi dell’impresa societaria del rapporto fra l’interesse dei soci e quello dei creditori, e possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale delle operazioni infragruppo esclusivamente attraverso l’opposizione all’omologazione del concordato di gruppo (art. 285, 5° comma).
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4. Il procedimento di concordato di gruppo
4.1. La competenza Per quanto concerne la competenza per materia e per territorio l’art. 27, 1° comma, individua per i gruppi di imprese di rilevante dimensione il tribunale, sede della sezione specializzata in materia di impresa; per gli altri gruppi, il tribunale circondariale (art. 27, 2° comma), sempre avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato in relazione al centro degli interessi principali della società o dell’ente o della persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’art. 2497-bis c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento, oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato. L’individuazione di un unico [continua ..]
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4.2. Le votazioni
I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulle autonome proposte dell’impresa loro debitrice (art. 286, 5° comma). Il voto può essere espresso anche a mezzo di posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale (art. 107, 8° comma). Legittimati a votare sono i creditori chirografari (o meglio i creditori per la parte chirografaria dei loro crediti). Non è prevista la votazione di soci in quanto tali e, più in generale, dei detentori di strumenti di capitale, quand’anche pregiudicati dal piano, a conferma del ruolo preminente che assumono i creditori sociali nel passaggio dalla disciplina del diritto societario a quella del diritto concorsuale, che prescinde dalla collaborazione dei soci.
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4.3. L’approvazione
Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall’art. 109, che, in linea generale, dispone che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto secondo le regole generali in materia. L’approvazione della proposta di concordato di gruppo esige, secondo l’art. 286, 5° comma, l’approvazione delle proposte di tutte le imprese che hanno presentato la domanda unitaria di concordato da parte dei creditori di ognuna di esse, secondo le regole generali. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti delle imprese assoggettate alla procedura (art. 286, 6° comma).
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4.4. L’omologazione
Il tribunale – a cui compete verificare la regolarità del procedimento, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano (art. 48, 3° comma) – con un unico decreto di omologazione, nomina, in coerenza con il principio di separazione delle masse, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese (art. 286, 7° comma). La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione (art. 113).
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4.5. Esecuzione del concordato e operazioni straordinarie
L’ampiezza delle operazioni straordinarie prevedibili dal piano per l’accesso alla procedura di concordato (art. 85, 3° comma, lett. a) consente di ritenere, seppure con qualche incertezza, che, nel procedimento di concordato di gruppo, queste operazioni possano aver luogo anche in assenza di una partecipazione dei soci, sia individualmente che in sede assembleare, mediante attribuzione dei necessari poteri da parte del tribunale al commissario giudiziale e, occorrendo, ad un amministratore giudiziario (art. 118); sempreché non possa ritenersi che, per effetto dell’omologazione del concordato, siffatti poteri, financo l’adozione delle “deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci”, rientrino nei poteri dell’organo amministrativo della società.
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4.6. La risoluzione e l’annullamento
Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l’annullamento si verificano soltanto rispetto ad una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre imprese (art. 286, 8° comma). In questo caso la risoluzione o l’annullamento colpisce necessariamente l’unitaria procedura di concordato di gruppo. Se il piano prevede, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, il compimento di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l’opposizione all’omologazione (art. 116, 1° comma). In ogni caso l’art. 116, 3° comma, stabilisce l’irreversibilità degli effetti delle operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) in caso di [continua ..]
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5. La liquidazione giudiziale
5.1. Nozione La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale liquidatoria, sostitutiva del fallimento, che si applica agli imprenditori commerciali i quali non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore e siano in stato di insolvenza (art. 121), tenendo presente che le procedure di regolazione della crisi e della insolvenza eventualmente proposte hanno la precedenza rispetto ad ogni attività di accertamento dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 49, 1° comma). Le medesime imprese possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria (art. 287, 1° comma). Il tutto in funzione dell’obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo. Compete alla capogruppo valutare se, dato il grado di interrelazione economica e organizzativa tra le diverse [continua ..]
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5.2. L’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori
La liquidazione giudiziale di gruppo presuppone che «risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell’obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive» (art. 287, 1° comma). A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica e produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori. I creditori di ciascuna impresa verranno soddisfatti sull’attivo della loro debitrice, eventualmente incrementato dalla maggiorazione del valore ottenuta con la liquidazione sinergica e coordinata. La procedura prevede, di regola, un unico giudice delegato ed un unico curatore per tutte le imprese, ma un comitato di creditori per ogni impresa del gruppo (art. 287, 2° comma). Nel programma di liquidazione il curatore, che [continua ..]
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5.3. Lo stato passivo
Lo stato passivo sarà formato distintamente per ciascuna impresa, senza possibilità di commistione fra i debiti di una e dell’altra. Le spese generali della procedura sono ripartite fra le diverse imprese in modo che ciascuna di esse ne sopporti il peso in misura proporzionale alla propria massa attiva. Scompare ogni riferimento alla continuità aziendale, che assume rilievo in ipotesi di esercizio provvisorio (art. 211), di affitto dell’azienda (art. 212), di cessione dell’azienda in funzionamento (art. 214).
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5.4. L’accesso alla procedura
In relazione alla titolarità dell’iniziativa per l’apertura della procedura, mentre non vi è dubbio sulla natura volontaria di accesso al concordato preventivo, in quanto è detto che «più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo» … «possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo» … ed ugualmente per gli accordi di ristrutturazione dei debiti è detto che «può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo» … «la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti»; per la liquidazione giudiziale si legge che «più imprese in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo» … «possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una [continua ..]
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5.5. Tribunale competente
Per quanto concerne la competenza, se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro di interessi in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale (art. 287, 4° comma). Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’art. 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’art. 2497-bis c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.
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5.6. Concordato nella liquidazione giudiziale
La mancanza di una disciplina in proposito nelle norme relative ai gruppi di imprese, può far ipotizzare l’applicazione analogica delle disposizioni generali del concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240 ss.), considerato che, se è possibile una procedura unitaria di liquidazione giudiziale di gruppo, resta pur sempre possibile un concordato liquidatorio di gruppo.
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5.7. L’estensione della procedura
Nell’ambito della liquidazione giudiziale è prevista la possibilità di estendere la procedura ad altre imprese del gruppo insolventi (art. 287, 5° comma). L’estensione può avvenire su iniziativa dello stesso curatore, il quale promuove l’accertamento dello stato di insolvenza – da ritenere dinanzi al medesimo tribunale competente per l’intero gruppo – ovvero previa sollecitazione in tal senso rivolta agli organi di amministrazione e controllo della società insolvente.
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5.8. Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo
Qualora imprese appartenenti al medesimo gruppo siano state assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunale diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure devono collaborare «per facilitare la gestione efficace di tali procedure» (art. 288).
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6. Procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo
6.1. Generalità L’art. 289, ribadendo quanto già stabilito dalle norme precedenti, stabilisce che la domanda di accesso separato alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza presentata da un’impresa appartenente ad un gruppo, in alternativa alla procedura unitaria, deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e le imprese, e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. L’impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla Consob o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le [continua ..]
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7. Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo
7.1. Finalità della norma Al fine di ricostruire i patrimoni delle componenti del gruppo e di colpire i trasferimenti patrimoniali tra le società del gruppo effettuai a vantaggio di creditori di alcune società a scapito di quelli dell’altra, il Codice prevede, all’art. 290, l’esperibilità delle azioni revocatorie infragruppo aggravate, al fine di colpire i travasi di risorse incompatibili con la distinta personalità giuridica delle entità che compongono il gruppo, con un’estensione a ritroso del c.d. periodo sospetto. Stabilisce la norma che «Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell’istanza di [continua ..]
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7.2. La revocatoria ordinaria
In ogni caso il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice civile: azione revocatoria ordinaria (art. 165). È attribuita al curatore la legittimazione all’esercizio – anche nei confronti di società non insolventi del gruppo – di azioni di inefficacia di atti e contratti infragruppo che si sono risolti in un pregiudizio per i creditori, che hanno avuto l’effetto di spostare risorse e liquidità a favore di altra o altre società del gruppo, depauperandone una o alcune a benefico di altre. L’azione revocatoria può essere esperita nei confronti di altre società del gruppo in bonis, e non nei confronti di quelle insolventi soggette alla stessa procedura di liquidazione giudiziale. La Cassazione (Sez. Un., 23 novembre 2018, n. 30416) ha definitivamente negato l’esperibilità dell’azione [continua ..]
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8. Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione
8.1. La legittimazione attiva L’azione di responsabilità dei creditori sociali della controllata nei confronti della capogruppo e dei suoi organi per abuso del loro potere di direzione e coordinamento (azione avente, secondo l’interpretazione preferibile, carattere fondamentalmente aquiliano: extracontrattuale), nonché la denuncia di gravi irregolarità nella gestione dei confronti degli amministratori e dei sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla liquidazione giudiziale, sono pacificamente proponibili durante la crisi. Vengono invece – quali azioni di massa finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del debitore – promosse o proseguite dal curatore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria che nel caso di apertura di una pluralità di procedure. Compete, in generale, al curatore un dovere di informativa al giudice delegato sulle [continua ..]
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8.2. Recita l’art. 291
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall’art. 2497 del codice civile. La legittimazione attribuita al curatore all’esercizio delle azioni di responsabilità per la violazione dei doveri connessi all’attività di direzione e coordinamento, nonché di doveri di prevenzione e di adeguata gestione della crisi o dell’insolvenza nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, è volta a tutelare la e/o le società eterodirette, e quindi gli eventuali soci di queste, nonché i creditori. Legittimato passivo all’azione di responsabilità da parte del curatore è il soggetto esercente l’attività di direzione e coordinamento delle società partecipate, ivi compresa la persona fisica posta al vertice del gruppo. [continua ..]
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8.3. L’art. 291, 2° comma: 2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all’art. 2409 c.c.
Società del gruppo, dunque, non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale. La norma ha la funzione di sollecitare il controllo giudiziale su operazioni avventate e scorrette che siano state individuate in altre società del gruppo, e che, in considerazione dei rapporti e dei collegamenti esistenti con la o le società già sottoposte a liquidazione giudiziale, possono determinare un aggravio del pregiudizio a carico del ceto creditorio di queste ultime, mettendo a repentaglio la capienza della società ancora in bonis. Analogo potere di iniziativa compete ai soci.
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9. La postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti e garanzie
9.1. Finalità della norma I finanziamenti infragruppo – ricompresi tutti i negozi con funzione di finanziamento anche indiretto (compresi i finanziamenti derivanti dal servizio di tesoreria accentrata, secondo il modello del cash pooling) – possono configurare, in relazione alle modalità con cui vengono effettuati, come un abuso dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria, a scapito dei creditori esterni e dei soci di minoranza della società finanziata.
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9.2. La postergazione
L’art. 292 stabilisce che i crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento (crediti in senso discendente, down-stream), o che queste ultime vantano nei confronti dei primi (crediti in senso ascendente, up-stream) sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Detti crediti, come tali, beneficiano per ultimi delle eventuali ripartizioni di somme ricavate dalla distribuzione dell’attivo (art. 221). La postergazione infragruppo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 2497-quinquies c.c.) è dunque circoscritta all’anno anteriore all’apertura della [continua ..]
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9.3. L’inefficacia dei rimborsi
Se tali crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, trova applicazione l’art. 164. Questa norma prevede che sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci in favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno anteriore. Per converso è prevista la prededuzione per i finanziamenti, fino all’80% del loro ammontare, in qualsiasi forma erogati dai soci, inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie, in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 102, 1° comma, richiamato dall’art. 292, ult. comma). L’art. 102 prevede ancora che il medesimo beneficio opera per l’intero ammontare del finanziamento qualora il finanziatore abbia acquistato la [continua ..]
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10. Nota bibliografica
Sulla genesi della disciplina dei gruppi d’impresa nella crisi e nell’insolvenza, v., fra gli altri, i saggi di L. Rovelli (p. 9) e G. Scognamiglio (p. 21), in Le proposte per una riforma della legge fallimentare. Un dibattito dedicato a Franco Bonelli, a cura di M. Arato e G. Domenichini, Milano, 2017, ove anche una predittiva riflessione di R. Sacchi (p. 37) sulle operazioni straordinarie riorganizzative. Sempre prima della riforma del 2019, cfr. Le procedure concorsuali verso la riforma tra diritto italiano e diritto europeo, a cura di P. Montalenti, Milano, 2018. Ai gruppi nella disciplina della crisi e dell’insolvenza è dedicato il capitolo decimo del volume di G. Fauceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2019, e, senza pretesa di completezza: N. Abriani-L. Panzani, Crisi e insolvenza nei gruppi di società, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, vol. II, Torino, 2016, p. [continua ..]
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