Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Linee di credito “autoliquidanti” e contratti pendenti: tra “codice della crisi” e prospettive evolutive * (di Giovanni Falcone, Professore associato di Diritto dell’economia e Diritto bancario nell’Università Telematica “Pegaso”)


L’articolo intende indagare in merito agli effetti dell’ingresso dell’impresa nel concordato preventivo sulle linee di credito autoliquidanti in essere, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2020.

This article aims at pointing out the effects of the “concordato preventivo” on the existing self-liquidating credit lines, in the light of the changes made by the D.Lgs. n. 147/2020.

Keywords: pending contract – credit line – netting agreement

SOMMARIO:

1. Le “linee di credito autoliquidanti” nella legge fallimentare e nel “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” - 2. Linee di credito “autoliquidanti” e “contratti pendenti” - 3. L’impatto degli interventi correttivi con uno sguardo ai recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità - NOTE


1. Le “linee di credito autoliquidanti” nella legge fallimentare e nel “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”

La operatività delle c.d. linee di credito “autoliquidanti” costituisce tema di risalente interesse per la dottrina e la giurisprudenza, soprattutto in considerazione della forte incidenza operativa di tale fenomeno negoziale. In questo contesto, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza emanato col D.Lgs. n. 14/2019 sembra costituire un importante punto di snodo del dibattito intorno alla qualificazione giuridica di tale tipologia creditizia e alla relativa operatività, soprattutto quando si ponga mente ai problemi insorgenti laddove l’impresa, beneficiaria di una linea di credito siffatta, si determini ad accedere ad un concordato preventivo. Le ragioni di tale rinnovata attenzione, peraltro, non sono da rinvenirsi unicamente nella già ricordata rilevante ricorrenza nella prassi, ma anche nell’interesse per le innovazioni che il legislatore del “Codice” ha arrecato alla disciplina dei contratti pendenti (art. 97 CCII) e per quelle ulteriori, introdotte dal recente D.Lgs. n. 147/2020. La circostanza appare tanto più singolare in quanto la stessa categoria delle “linee di credito autoliquidanti” non è di origine normativa, ma è piuttosto la risultante di un’opera di ricostruzione dogmatica, che ha delineato i tratti della nozione di “contratto di liquidità” [1] (nozione che, peraltro, il “formante” dottrinale individua anche come “anticipazione su crediti”) inteso come operazione volta a realizzare lo smobilizzo di un credito vantato da un’impresa [2]. Alla anticipazione del credito in senso stretto si collegano meccanismi negoziali volti a consentire alla banca di conseguire il recupero della somma anticipata: è il caso, ad esempio, del credito anticipato e ceduto alla banca (che, quindi, alla scadenza, incasserà un credito proprio), come accade nello sconto vero e proprio; ma anche quello in cui alla anticipazione risultino collegati un mandato irrevocabile all’incasso del credito ed un c.d. “patto di compensazione” [3], tramite i quali le parti stabiliscono che le somme incassate dalla banca quale mandataria del cliente saranno portate a compensazione del credito da anticipazione dalla stessa vantato [4]. Vi è però subito da aggiungere che la “problematicità” della prosecuzione delle linee di credito [continua ..]


2. Linee di credito “autoliquidanti” e “contratti pendenti”

Il primo interrogativo suscitato dalla lettura delle disposizioni appena ricordate riguarda l’assimilabilità – relativamente alla disciplina del concordato preventivo – della nozione di “linea di credito autoliquidante in essere al deposito della domanda” a quella di “contratto pendente” [8]: in seconda battuta dovrà invece ragionarsi sul concetto di “mantenimento” della linea di credito. Orbene, l’art. 97 CCII conferma la condivisibile scelta già operata dal D.L. n. 83/2015 all’atto di rubricare l’art. 196-bis “contratti pendenti”. Nel contesto dell’in­tervento operato nel 2015, quella scelta aveva reso legittima l’interpretazione per cui la disposizione dovesse riferirsi (così come per il caso dei “rapporti” pendenti regolati dall’art. 72 L. Fall.) ai “contratti ancora ineseguiti o non completamente eseguiti” da entrambe le parti [9]. Ma dubbi interpretativi continuavano ad essere suscitati dal contenuto della norma, che si limitava a fare riferimento allo “sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso” senza però precisare (come invece nell’art. 72 L. Fall.) se la inesecuzione o la non compiuta esecuzione dovesse riferirsi ad entrambe le parti del contratto o ad una sola di esse: questo significava lasciare ancora diritto di cittadinanza ad interpretazioni volte ad invocare la possibilità di richiedere l’au­toriz­zazione allo scioglimento o alla sospensione del contratto (come conseguenza della “pendenza”) anche nel caso di una inesecuzione o non compiuta esecuzione riferibile soltanto ad una delle parti (in particolare, al debitore) [10]. La scelta operata dal­l’art. 97 CCI, da un lato, chiarisce definitivamente la necessità della “bilateralità” nella inesecuzione o nella non compiuta esecuzione; dall’altro, però, precisa – con ciò peraltro, come si vedrà, riproducendo, semplicemente traslandoli “di sede”, i medesimi dubbi interpretativi – che detta “bilateralità” deve essere riferita alle “prestazioni principali” [11]. Con il che si pone il problema di individuare – almeno dal punto di vista delle obbligazioni cui è [continua ..]


3. L’impatto degli interventi correttivi con uno sguardo ai recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147/2020 sembrano peraltro essere destinate a gettare una luce almeno parzialmente chiarificatrice su questa tematica. È infatti previsto dal nuovo comma 14 dell’art. 97, che “nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all’articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”. Al di là della invero discutibile scelta terminologica consistente nel ricorso al termine “finanziamento” per descrivere la fattispecie negoziale dei contratti di liquidità (laddove il legislatore non aveva di certo mostrato imbarazzo, modificando l’art. 182-quinquies, nell’usare l’espressione “linee di credito autoliquidanti”), deve comunque apprezzarsi la volontà di risolvere l’impasse forse involontariamente creata dal primo comma dell’art. 97: dunque il contratto avrà da considerarsi “pendente” ancorché la banca abbia “esaurito” l’obbligazione di anticipare la somma, se, per contro, non abbia ancora eseguito il mandato all’incasso e il patto di compensazione, che sono dunque da considerarsi “principali”. Conclusione, del resto, che non sembra lontana da un recente arresto della Suprema Corte, che si è espressa nei termini di un “collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all’incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall’incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale” [23]. La pendenza del contratto, per altro verso, comporterà il diritto per l’altro contraente di chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto: nel caso di accoglimento della istanza di scioglimento, peraltro – e la precisazione appare di assoluto rilievo – viene previsto il [continua ..]


NOTE