home / Archivio / Fascicolo / La prescrizione dei crediti nel concordato liquidatorio, tra concorsualità della procedura ..
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
La prescrizione dei crediti nel concordato liquidatorio, tra concorsualità della procedura ed esigibilità dei diritti
Nicola Traverso, Avvocato in Milano
Il contributo affronta il tema del decorso del termine di prescrizione dei crediti nella fase esecutiva del concordato preventivo con cessione dei beni. Secondo la soluzione interpretativa offerta, la prescrizione ricomincia a decorrere solo a partire dalla chiusura delle attività liquidatorie, evitando così per i creditori concorsuali che durante il concordato si realizzi l’effetto estintivo del diritto conseguente al decorso della prescrizione.
The study focuses on the running of limitation period for claims in the executive phase of composition with creditors proceedings (aimed at the liquidation of assets). According to the interpretative solution offered, the limitation period starts to run again only from the end of the liquidation activities, thus avoiding that the extinction effect of the rights resulting from the statute of limitations is realized during the proceeding.
KEY WORDS: Arrangement with creditors, Enforceability , Delegated Judge, Liquidation, Liquidation of assets, Approval. Prescription, Par condicio, Allocation.
Articoli Correlati: prescrizione crediti - concordato preventivo
Sommario:
1. Introduzione - 2. Natura della fase liquidatoria del concordato e divieto di esecuzioni individuali - 3. Inefficacia dei pagamenti per debiti anteriori al concordato - 4. Prescrizione dei crediti nella fase esecutiva del concordato: il contrasto tra giurisprudenza di legittimità e di merito - 5. L’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. - 6. L’inidoneità di un atto di costituzione in mora a interrompere la prescrizione - 7. Il momento a partire dal quale i crediti divengono esigibili - 8. L’applicazione dell’art. 2935 c.c. per ragioni di giustizia sostanziale - 9. Le ordinanze del 2021-2022 dei Tribunali di Milano, Roma e Brescia - 10. Conclusioni - NOTE
1. Introduzione
Negli anni recenti si è andato consolidando un orientamento di legittimità [1], secondo il quale il termine di prescrizione dei crediti – in assenza di validi atti interruttivi – continua a decorrere anche nel corso delle attività esecutive del concordato preventivo con cessione dei beni. Da ciò deriva l’effetto, invero nefasto per il ceto creditorio, per cui un imprenditore ammesso alla procedura di concordato, approvato dai creditori e omologato dal Tribunale, dopo dieci anni (ai sensi dell’art. 2946 c.c.; oppure dopo il diverso termine speciale eventualmente applicabile) dall’omologazione (o dall’ultimo diverso atto interruttivo) può eccepire ai creditori concorsuali l’estinzione dei loro diritti per intervenuta prescrizione. Questo orientamento giurisprudenziale si fonda tuttavia su un’interpretazione che pare fuorviante e irragionevole rispetto sia alle norme che regolano il concordato [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. Natura della fase liquidatoria del concordato e divieto di esecuzioni individuali
La giurisprudenza è chiara nell’affermare che la fase esecutiva del concordato preventivo con cessione dei beni è inquadrabile nel genus dei procedimenti di esecuzione forzata [3]. A norma dell’art. 168 L. Fall., sono inibite le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo”. Tuttavia, la giurisprudenza maggiormente condivisibile (a parere di chi scrive) – con specifico riferimento al concordato con cessione dei beni – si esprime nel senso che il divieto persiste anche dopo l’omologazione, rendendo così improponibili le azioni individuali intraprese successivamente ed improcedibili quelle già intraprese prima, e ciò sulla base delle considerazioni per cui: – i beni oggetto della cessione ai creditori sono vincolati alla [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. Inefficacia dei pagamenti per debiti anteriori al concordato
Corollario del divieto di esecuzioni contro il debitore in concordato è che, così come nel fallimento, eventuali pagamenti fatti dal debitore in concordato siano inefficaci, come statuito da giurisprudenza consolidata [6]. Sebbene l’art. 169 L. Fall. non richiami espressamente l’art. 44 L. Fall. (che tale inefficacia prevede per il fallimento), anche alla procedura di concordato deve ragionevolmente applicarsi il principio in base al quale sono inefficaci o inopponibili alla stessa procedura i pagamenti effettuati dal debitore concordatario in favore dei suoi creditori al di fuori del piano concordatario e comunque in violazione della par condicio creditorum (a prescindere che tali pagamenti siano effettuati nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato e la sua omologa o solo successivamente a quest’ultima). La giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito il principio per cui “in caso di [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. Prescrizione dei crediti nella fase esecutiva del concordato: il contrasto tra giurisprudenza di legittimità e di merito
A norma dell’art. 168, 2° comma, L. Fall., le prescrizioni rimangono sospese per la durata del procedimento di concordato preventivo ed esattamente fino al decreto di omologazione. Tuttavia, la legge nulla stabilisce di esplicito per la fase successiva. La Corte di Cassazione, quindi, ha tratto il principio secondo cui il termine prescrizionale riprenderebbe a decorrere dopo la definitività del decreto di omologazione [8], in considerazione del fatto che la procedura di concordato preventivo non costituirebbe un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti del debitore in concordato istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora ai fini dell’art. 2943 c.c. [9]. Tale orientamento di legittimità pare criticabile per tutti i motivi che verranno meglio esposti infra. Occorre inoltre menzionare un orientamento opposto, perlopiù di merito, [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
5. L’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c.
Si ritiene che la giurisprudenza sul tema in questione non abbia dato sufficiente e idoneo risalto all’art. 2935 c.c., secondo il quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Infatti, durante la procedura di concordato preventivo (compresa la sua fase liquidatoria), il creditore non può realmente far valere il suo diritto. Non pare corretto, quindi, escludere l’applicazione dell’art. 2935 c.c. nel caso di specie, accogliendo un’interpretazione meramente letterale (quindi capziosa) di tale norma, secondo cui la possibilità di compiere atti stragiudiziali o agire in sede di cognizione per far accertare il proprio credito nei confronti del debitore in concordato sarebbe sufficiente ad escludere la sospensione o interruzione della prescrizione. Invero, non deve dimenticarsi che in senso processualcivilistico l’azione esecutiva è quella alla base del processo di [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
6. L’inidoneità di un atto di costituzione in mora a interrompere la prescrizione
Al di là dell’individuazione del preciso perimetro e contenuto dell’“esercizio del diritto” di cui all’art. 2935 c.c., occorre indagare se nel caso di specie un ipotetico atto di messa in mora sia in grado di produrre effetti, cioè se sia in grado – nel caso concreto in cui si trovano creditore e debitore – di dare soddisfazione all’interesse tutelato da quella posizione giuridica soggettiva (cioè ottenere il pagamento della somma di denaro oggetto del diritto di credito). Alla luce di quanto suesposto, parrebbe illogico pretendere che i creditori, per evitare che il loro credito si prescriva, debbano durante l’esecuzione del concordato mettere continuamente in mora il debitore, pur sapendo che questi non ha la possibilità di adempiere, né essi di agire esecutivamente. Innanzitutto, si evidenzia come la fase esecutiva del concordato preventivo liquidatorio vada pacificamente equiparata a [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
7. Il momento a partire dal quale i crediti divengono esigibili
Per stabilire quando sussista l’esigibilità dei crediti (che è presupposto della messa in mora) e dunque quando possa dirsi che i creditori riacquistino la piena e autonoma disponibilità dei propri diritti (e, conseguentemente, la possibilità di pretenderne la soddisfazione), è dirimente individuare il momento nel quale il completamento delle attività liquidatorie faccia sorgere in capo al Commissario Liquidatore una posizione soggettiva che lo legittimi (o lo obblighi, a seconda della visuale) a pagare quanto dovuto ai creditori (e da questi preteso). Innanzitutto, si ritiene di poter escludere che abbia rilievo il mero esaurimento delle attività di liquidazione degli asset aziendali, perché detta fase ha precipuamente lo scopo di predisporre le somme necessarie all’adempimento della proposta concordataria (mediante l’incasso del prezzo di vendita dei beni aziendali ceduti e liquidati). Ciò premesso, [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
8. L’applicazione dell’art. 2935 c.c. per ragioni di giustizia sostanziale
L’istituto della prescrizione trova fondamento in una duplice esigenza: da un lato, quella di carattere pubblicistico, di conferire certezza ai rapporti giuridici, di sanzionare l’inerzia ingiustificata del titolare del diritto e di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto; dall’altro lato, quella di matrice prettamente privatistica, di liberare da vincolo giuridico il soggetto titolare del diritto contrapposto a quello facente capo al soggetto che omette di esercitarlo. Si ritiene che l’inerzia dei creditori di imprese sottoposte a concordato preventivo liquidatorio, a seguito dell’avvenuta omologazione (e soprattutto laddove la durata della procedura sia esorbitante), non sia affatto ingiustificata. Anzi, la stessa si fonda su un affidamento nel soddisfacimento concordatario, che risulta essere legittimo e degno di tutela, perché basato su un particolare tipo di accordo, frutto di una procedura con caratteri sia privatistici sia [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
9. Le ordinanze del 2021-2022 dei Tribunali di Milano, Roma e Brescia
Le soluzioni interpretative qui proposte, basate sul rilievo dell’art. 2935 c.c., sono state di recente confermate da tre rilevanti pronunce di merito. Con ordinanza del 15 marzo 2021 (per quanto consta, inedita), il Tribunale di Milano [25]: a) ha apertamente sconfessato gli orientamenti della Corte di Cassazione richiamati (Cass. nn. 5667, 12059 e 20889 del 2019), e soprattutto ha accolto le argomentazioni vertenti sull’art. 2935 c.c. in tema di esigibilità dei crediti; b) ha opportunamente valorizzato i caratteri di concorsualità che connotano la fase esecutiva del concordato preventivo liquidatorio, a partire da una puntuale esegesi dell’art. 168, 1° e 2° comma, L. Fall.; c) da ultimo, argomentando a partire dal concetto generale di “esercizio del diritto”, ha smentito le tralatizie formulazioni giurisprudenziali secondo cui un atto stragiudiziale di messa in mora sarebbe atto idoneo e sufficiente a interrompere la [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
10. Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la prescrizione dei diritti di credito non decorra durante la fase esecutiva del concordato preventivo con cessione dei beni, e ricominci invece a decorrere solo a partire dalla chiusura delle attività liquidatorie [28].
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE