Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Prededucibilità dei crediti maturati in esecuzione di contratti pendenti alla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e prima dell'esercizio della facoltà del commissario straordinario di subentro o scioglimento del contratto (di Martino Zulberti)


Cassazione, Sez. I, ord. 18 gennaio 2018, n. 1195 – Pres. Tirelli – Est. Campese

La Corte si interroga se siano prededucibili i crediti sorti per prestazioni del terzo contraente in bonis riferibili ad un rapporto contrattuale in essere al momento dell’apertura dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99 e rese a favore di quest’ultima prima che il commissario straordinario dichiari se intende subentrare o sciogliere tale rapporto ai sensi dell’art. 50, comma 1, d.lgs. cit. La soluzione cui perviene la decisione è che tali crediti sono prededucibili ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. cit., in quanto le prestazioni effettuate a favore dell’amministra¬zione straordinaria sono da considerare eseguite “per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore”. Del resto, soggiunge la sentenza, una opposta interpretazione che neghi la preducibilità – e che taluno fonda sull’art. 1bis, D.L. n. 134/2008, conv. con modif. in L. n. 166/2008, laddove esclude l’applicabilità al terzo contraente dell’art. 51, 1° e 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 – finirebbe per essere troppo sbilanciata a favore della gestione commissariale. Inoltre, la Corte – dopo aver affermato che l’art. 50, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, a mente del quale il contratto continua ad avere esecuzione fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata dal commissario straordinario, non comporta che la scadenza naturale del contratto sia prorogata ex lege sino alla determinazione del commissario –, si è chiesta se tale previsione normativa, in caso di contratti soggetti a rinnovo automatico alla scadenza, precluda, prima della scelta del commissario in merito alla prosecuzione, la possibilità per la parte in bonis di esercitare la facoltà di disdetta o di diniego di rinnovo. A tale quesito la sentenza offre risposta affermativa, ritenendo che dopo l’ammissione alla procedura e sino alla decisione del commissario tra subingresso e scioglimento, si verifica una sorta di “quiescienza” dei poteri del contraente in bonis. In quest’ottica, dunque, la disdetta formulata da tale parte è da ritenersi inopponibile all’amministrazione straordinaria, non ancora subentrata nel rapporto contrattuale.
Fascicolo 1 - 2018