Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
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La forma della dichiarazione di subentro nei contratti pendenti da parte del commissario straordinario (di Martino Zulberti)


Cassazione, Sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3984 – Pres. Didone – Est. Ceniccola

In tema di amministrazione straordinaria, l’art. 50, D.Lgs. n. 270/1999 stabilisce che il commissario straordinario ha la facoltà di sciogliersi dai rapporti contrattuali pendenti al momento dell’apertura della procedura e che, nelle more di tale scelta, i contratti proseguono. Per quanto attiene ai diritti del contraente in bonis, l’art. 51, 1° comma, D.Lgs. n. 270/1999 opera un rinvio agli artt. 72 ss. L. Fall. – che, come noto, offrono soluzioni diverse in relazione alle singole figure negoziali – e, fra essi, all’art. 74 L. Fall.: in virtù di tale richiamo, in caso di subentro da parte del commissario straordinario in un contratto ad esecuzione continuata o periodica pendente al momento di apertura della procedura sono da ritenere assistiti da prededuzione i diritti dell’altro contraente per le prestazioni, anche già eseguite prima dell’apertura della procedura concorsuale, derivanti dai predetti contratti. Con la sentenza in esame la Corte è chiamata a stabilire se il subingresso del commissario straordinario possa essere ravvisato anche in presenza di un “accordo quadro” fra il commissario straordinario e l’altro contraente che rinvii alle condizioni costituenti il programma negoziale tra le parti antecedentemente all’apertura della procedura (nella specie si trattava un contratto di somministrazione di servizi) e se, dunque, da un tale accordo (il quale, apparentemente, potrebbe sembrare incompatibile con il subingresso in un rapporto preesistente) il giudice possa desumere la volontà del commissario straordinario di subentrare (con le sopra viste conseguenze in punto di riconoscimento della prededuzione in relazione ai crediti del contraente in bonis). La Corte coglie l’occasione per svolgere alcune considerazioni sulla forma che può assumere la dichiarazione di subentro del commissario straordinario nei contratti pendenti ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 270/1999. La sentenza prende le mosse dal­l’art. 1-bis, D.L. n. 134/2008, con il quale è stata fornita interpretazione autentica all’art. 50, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, stabilendosi che un comportamento volto a dare esecuzione al contratto non può essere qualificato come subentro per facta concludentia nei contratti pendenti, verificandosi tale subentro solo a seguito di “dichiarazione espressa”, osservando al riguardo che ciò comporta che detta dichiarazione, consistente in una manifestazione di volontà recettizia, deve essere diretta in modo non equivoco a profittare del programma negoziale pendente fra le parti, ma non anche che essa sia da ritenersi formulata esclusivamente qualora vengano utilizzati i termini “subentro” o “subingresso”. Di conseguenza – secondo la Corte – non si può negare che sia possibile ravvisare [continua..]