Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Legittimazione passiva dell'ente-ponte rispetto alle domande risarcitorie per il collocamento e l'emissione delle azioni e delle obbligazioni ridotte (di Bruno Inzitari)


Tribunale di Bologna, Sez. Impresa, 12 luglio 2017 – Est. Anna Maria Rossi
Tribunale di Ferrara, 28 ottobre 2017 – Est. Anna Ghedini
Tribunale di Milano, Sez. Impresa B, 8 novembre 2017 – Est. Elena Riva Crugnola
Arbitro per le controversie finanziarie, 9 gennaio 2018 – Est. G. Afferni
Direttiva 2014/59/UE – BRRD, Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015

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La crisi di Banca delle Marche S.p.a., di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., di Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.a. e di Cassa di Risparmio di Chieti (ormai note alle cronache come le “quattro banche”) ha segnato la prima applicazione in Italia della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (c.d. BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive), che, come noto, ha introdotto regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche nonché delle imprese di investimento. Nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore dei Decreti Legislativi che hanno dato attuazione nel nostro Paese alla citata direttiva europea (il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181), la Banca d’Italia, nella sua nuova veste di Autorità di risoluzione, con provvedimenti del 21 novembre 2015, approvati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 22 novembre 2015, ha disposto l’avvio della procedura di risoluzione nei confronti di Banca delle Marche S.p.a., di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., di Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.a. e di Cassa di Risparmio di Chieti, già tutte in amministrazione straordinaria. L’avvio delle procedure di risoluzione ha perseguito gli obiettivi di tutelare la stabilità finanziaria del sistema, di contenere gli oneri del risanamento posti a carico delle finanze pubbliche, trasferendoli sugli azionisti e sui creditori delle banche, nonché di mantenere la continuità delle funzioni essenziali delle banche stesse, nell’in­teresse dei depositanti e della clientela, rendendo le aziende bancarie idonee ad essere collocate sul mercato attraverso l’assorbimento delle passività, secondo il principio del burden sharing (condivisione delle perdite). Banca d’Italia, in attuazione del programma di risoluzione, contenuto nel provvedimento di avvio della risoluzione, ha disposto: – la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, nonché del valore nominale delle passività subordinate computabili nei fondi propri, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio patrimoniale adeguato per la cessione e continuazione dell’attività; – la costituzione di quattro enti-ponte, denominati rispettivamente Nuova Banca delle Marche S.p.a., Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Nuova Banca del­l’Etruria e del Lazio S.p.a. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a. (“Nuove Banche”), cessionari delle aziende bancarie delle quattro banche in risoluzione, ad esclu­sione delle passività subordinate non computabili nei fondi propri; – la costituzione della società veicolo “REV – Gestione Crediti S.p.a.”, a cui gli enti-ponte hanno [continua..]
Fascicolo 1 - 2018