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Osservazioni sulla responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull'attività gestoria degli amministratori: l'accertamento del nesso di causalità
Cesare Mele, Dottorando presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche nell’Università degli Studi di Salerno
Le vicende oggetto delle due pronunce in commento offrono lo spunto per analizzare la questione riguardante la responsabilità concorrente e solidale dei sindaci con gli amministratori. In particolare, lo scritto si sofferma su due rilevanti problematiche: l’accertamento del nesso causale tra il danno arrecato alla società e l’omessa vigilanza dei sindaci ed il riparto dell’onere probatorio ai fini della sussistenza della responsabilità sindacale. Attraverso la disamina dei vari orientamenti dottrinali e giurisprudenziale registratisi in materia, lo scritto condivide le decisioni adottate dalla Corte Partenopea, interrogandosi però su eventuali soluzioni per scongiurare comunque un pericolo di responsabilità oggettiva in capo all’organo sindacale.
The events covered by the two rulings in comment offer the opportunity to analyze the issue concerning the shared and joint and several liability of the auditors with the directors. In particular, the paper focuses on two important issues: the ascertainment of the causal link between the damage caused to the company and the failure to supervise the statutory auditors and the allocation of the burden of proof for the purposes of the existence of union liability. Through the examination of the various doctrinal and jurisprudential orientations registered on the subject, the writing shares the decisions adopted by the Neapolitan Court, but wondering about possible solutions to avoid a danger of objective liability on the part of the trade union body.
Keywords: Board of Statutory Auditors, Directors, Shared liability, Causal link, Counterfactual judgment, Burden of proof, BJR.
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Commento
Sommario:
1. Il caso - 2. Inquadramento della responsabilità dei sindaci - 3. La responsabilità concorrente e solidale tra i sindaci e gli amministratori - 4. L’accertamento del nesso di causalità ed il giudizio controfattuale ipotetico: la responsabilità dei sindaci non è un’automatica proiezione della responsabilità degli amministratori - 5. Il riparto dell’onere probatorio: grava sui sindaci una probatio diabolica? - 6. Conclusioni: il BJR come strumento per scongiurare un pericolo di una responsabilità oggettiva in capo ai sindaci - NOTE
1. Il caso La sentenza n. 4654/2021 della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli accoglie l’appello proposto dai sindaci di una società dichiarata fallita contro la sentenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Tribunale di Napoli, la quale aveva ritenuto i predetti responsabili nei confronti della società e dei creditori sociali per il danno cagionato per effetto del comportamento omissivo tenuto a fronte della perdita di bilancio con azzeramento del capitale sociale, non avendo gli stessi chiesto l’intervento del Tribunale e limitandosi esclusivamente ad invitare l’organo amministrativo a provvedere alla copertura delle perdite. A fronte dei quattro articolati motivi proposti dagli appellanti, il giudice di appello accoglie il gravame, ritenendo fondato ed assorbente il quarto motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’articolo 2486 c.c., in quanto la curatela non ha allegato [continua ..]
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2. Inquadramento della responsabilità dei sindaci Per un corretto inquadramento della responsabilità dei sindaci è necessario in primo luogo delineare brevemente i doveri del collegio sindacale [1]. L’art. 2403 c.c. prevede che il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il novellato art. 2403 c.c., così come modificato dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/2003, introduce, dunque, quale funzione primaria, anche se non esclusiva, quella di controllo sull’amministrazione della società globalmente intesa [2]. In particolare, la vigilanza riguarda l’attività degli amministratori, in quanto investiti della gestione della società, l’attività dell’assemblea ed essa [continua ..]
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3. La responsabilità concorrente e solidale tra i sindaci e gli amministratori Maggiormente frequenti, tra l’altro, sono i casi di responsabilità dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto ove i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Il tratto marcante della fattispecie – giova ribadirlo – si ravvisa nel fatto che l’evento dannoso non si configura quale conseguenza immediata del comportamento del collegio, bensì necessita di una condotta attiva o omissiva degli amministratori, concepita quale causa primaria del pregiudizio [15]. L’inadempimento dei sindaci è, dunque, condizione necessaria ma non sufficiente per la responsabilità di cui all’art. 2407, 2° comma, c.c., in quanto, non riconoscendosi ad essa un’efficacia causale autonoma, deve necessariamente innestarsi su un’attività degli amministratori [16]. Difatti, i sindaci non rispondono né [continua ..]
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4. L’accertamento del nesso di causalità ed il giudizio controfattuale ipotetico: la responsabilità dei sindaci non è un’automatica proiezione della responsabilità degli amministratori Tra gli aspetti maggiormente complessi in tema di azione di responsabilità solidale, va innegabilmente annoverato quello relativo all’accertamento del nesso eziologico tra la condotta omissiva dei sindaci ed il danno patito dalla società a seguito del fatto illecito degli amministratori. L’indagine sul rapporto causale ha avuto una più approfondita trattazione nel diritto penale rispetto al diritto civile sia perché in quest’ultimo settore la problematica della causalità è meno avvertita sia per la possibilità di attingere, sull’argomento, ai più diffusi studi di diritto penale [37]. Peraltro, si deve evidenziare come la causalità in materia civile (e ne sono esempio le due pronunce in commento) riveste una posizione ed un’importanza ben più rilevante di quanto possa apparire ad una prima e sommaria considerazione della problematica. Il nesso di causalità viene definito [continua ..]
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5. Il riparto dell’onere probatorio: grava sui sindaci una probatio diabolica? Le pronunce in commento offrono, infine, lo spunto per analizzare una questione processuale particolarmente importante: il riparto dell’onere della prova in caso di responsabilità concorrente ex art. 2407, 2° comma, c.c. Ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta all’attore provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto. Bisogna evidenziare, però, che l’onere della prova si atteggia diversamente a seconda che si tratti di responsabilità aquiliana o contrattuale e ciò è quantomai evidente proprio nell’azione esperita dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 L. Fall. La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che, in conseguenza del fallimento di una società di capitali [56], le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori ex artt. 2392-2394 c.c. (che, in quanto compatibili, si applicano anche all’azione di responsabilità [continua ..]
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6. Conclusioni: il BJR come strumento per scongiurare un pericolo di una responsabilità oggettiva in capo ai sindaci Le due sentenze in commento hanno correttamente applicato principi consolidati nel panorama giurisprudenziale. Come è stato già evidenziato, ai fini dell’affermazione della responsabilità dei sindaci ex art. 2407, 2° comma, c.c., è indispensabile l’accertamento del nesso causale tra i danni subiti dalla società ed il loro illegittimo comportamento omissivo, occorrendo dimostrare che un diverso e più diligente comportamento dei sindaci avrebbe evitato le disastrose conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori [71]. L’orientamento oggi prevalente ritiene che il controllo dei sindaci non si estenda al merito dell’attività gestoria, ma ha ad oggetto la diligenza impiegata dagli amministratori nello svolgimento della loro attività; tale controllo viene, peraltro, considerato come illimitato, stante la pluralità dei poteri e degli strumenti con cui essi possono entrare a conoscenza [continua ..]
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NOTE